Contenziosi

Progetti RSU Campania

Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania.

I Progetti RSU Campania si sono articolati nelle seguenti principali fasi:

(i) la cd. fase “Contrattuale” che inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘ope legis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);

(ii) la cd. fase “Transitoria” il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale e si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Quest’ultimo provvedimento ha sancito definitivamente, tra l’altro, il disimpegno del Gruppo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR e dei siti di stoccaggio;

(iii) la cd. fase “Attuale” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” si protrae sino ad oggi.

Le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività della società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio e che sono state ampiamente discusse e trattate in tutte le informative finanziarie prodotte a partire da tali periodi, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali di grande rilevanza e in parte tuttora in corso. Pur avendo osservato sviluppi positivi, il quadro generale dei contenziosi in essere si presenta ancora alquanto articolato ed è sinteticamente riepilogato nei paragrafi seguenti soprattutto per quanto concerne le posizioni di rischio ancora in essere.

Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata fusa per incorporazione in FIBE S.p.A., nel seguito – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.

Il contenzioso amministrativo

Recupero delle somme dovute a FIBE da parte delle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti

Il Commissario “ad Acta” incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie per il servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, ha depositato nel novembre 2014 la sua relazione definitiva nella quale ha stabilito che, a fronte della sorte creditoria spettante a Fibe a titolo di tariffa per il servizio prestato sino al 15 dicembre 2005, l’Amministrazione ha già direttamente incassato, senza rimetterlo a Fibe, l’importo di € 46.363.800 e che quanto ancora da recuperare ammonta a € 74.317.550.

L’Amministrazione oltre a sollevare alcune eccezioni, respinte dal T.A.R. e riguardanti i criteri di calcolo e la compensabilità di voci creditorie (peraltro oggetto di altri giudizi), proponeva reclamo chiedendo di dichiararsi improcedibile il ricorso per il venire meno, a far data dal 31 dicembre 2009, della normativa che consentiva l’esercizio delle attività che il commissario ad acta avrebbe dovuto svolgere. In data 13 febbraio 2015 il T.A.R. e successivamente in data 1 settembre 2015, il Consiglio di Stato, respingevano il ricorso confermando ancora in essere l’obbligo al recupero della creditoria di spettanza di Fibe in capo alla Amministrazione e per essa al Commissario nominato in sua sostituzione.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario “ad Acta”, della successiva nomina da parte del T.A.R. quale Commissario “ad Acta” del Comandante generale della Guardia di Finanza, nonché della prospettata incompatibilità da quest’ultimo sollevata, il T.A.R. in data 13 luglio 2015 ha nominato il capo di Gabinetto del MEF che, in data 10 settembre 2015, ha delegato un dirigente dello stesso MEF. Con nota del 16 novembre 2015 il nuovo Commissario ha richiesto al T.A.R. se l’incarico affidato comporti, oltre al recupero, anche il pagamento a FIBE di quanto già incassato dalla Amministrazione. All’udienza del 27 gennaio 2016 il T.A.R. si è riservato la decisione.

Richiesta a FIBE di riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio da parte dei soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa

A partire dal 2008, FIBE ha dovuto far fronte a una ripetuta serie di iniziative con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa imponevano alla stessa FIBE la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio, già ad essi consegnati ad agosto 2008, in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio. Il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato, su impugnazione dei relativi provvedimenti da parte di FIBE, hanno affermato la funzionalità di tali siti al ciclo integrato dei rifiuti. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa promossa dalla S.A.P. NA. S.p.A., società provinciale della Provincia di Napoli, innanzi al Tribunale di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo, chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE S.p.A. e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica. A seguito di sentenze del Tribunale ordinario di Napoli, dichiarative del difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, la maggior parte di tale contenzioso è stato riassunto dalla stessa S.A.P. NA. S.p.A. innanzi al T.A.R. Campania. Con le sentenze depositate sui primi ricorsi andati in discussione, il T.A.R. Campania, ha integralmente respinto tutte le richieste avanzate dalla S.A.P. NA. S.p.A.

Procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività svolte e per i lavori ordinati dall’Amministrazione durante la gestione transitoria

Già a partire dal 2009 FIBE ha adito il T.A.R. del Lazio contestando l’inerzia dell’Amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex-lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria.

Nell’ambito del giudizio così introdotto, il T.A.R. ha nominato un verificatore che in data 31 marzo 2014 ha depositato la relazione finale nella quale, in sintesi, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando in ciò sostanziale rispondenza. In accoglimento dell’istanza istruttoria presentata da FIBE, il T.A.R. ha disposto un supplemento della verifica effettuata chiedendo di individuare l’esistenza e l’ammontare delle somme richieste e documentate dalle ricorrenti in sede di rendicontazione, la cui istruttoria è stata omessa o non completata dall’Amministrazione. A tal fine ha fissato il termine del 28 gennaio 2016 per il deposito della relazione e l’udienza di discussione al 20 aprile 2016. In data 27 gennaio 2016, motivando con assorbenti impegni di lavoro, il verificatore ha depositato al T.A.R. un’istanza nella quale chiede di riconsiderare il conferimento dell’incarico o, in alternativa, una proroga non inferiore a 180 giorni del termine per il deposito della relazione.

Conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra

Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha illegittimamente stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005). E’ stata fissata l’udienza di merito al 18 maggio 2016.

Pagamento degli impianti di CDR

Con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso di FIBE e ha condannato l’Amministrazione al pagamento per i costi non ammortizzati alla data di risoluzione per gli impianti di CDR in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 205 milioni, oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo.

A seguito di procedura esecutiva promossa da FIBE e opposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), FIBE ha ottenuto l’assegnazione di € 241 milioni a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi moratori richiesta. Entrambe le parti hanno instaurato il giudizio di merito. A seguito della remissione sul ruolo con Ordinanza del 17 luglio 2015 la causa è stata discussa nell’udienza del 21 ottobre 2015. Con sentenza del 12 febbraio 2016, il giudice ha rigettato la domanda per gli interessi moratori avanzata da Fibe. Si sta valutando l’eventualità di proporre ricorso.

Sempre in relazione al pagamento dei costi non ammortizzati al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, sono in essere le attività volte al recupero dell’IVA versata sull’importo incassato in linea capitale di € 205 milioni, liquidato in sentenza. E’ stata quindi avviata un’autonoma azione legale che in data 28 gennaio 2015 ha portato all’ottenimento di un decreto ingiuntivo verso la PCM, ritualmente opposto in data 13 marzo 2015. All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è stata rinviata per conclusioni al 12 gennaio 2016 ed in tale occasione trattenuta in decisione.

Contenziosi ambientali

Nel corso delle varie fasi dei progetti RSU Campania, il Gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di alcune discariche, aree di stoccaggio e impianti di produzione del CDR. I procedimenti non positivamente risolti sono sospesi in attesa delle udienze di merito. Per il procedimento riguardante la caratterizzazione e la m.i.s.e. (messa in sicurezza di emergenze) relativamente al sito di Pontericcio, all’impianto di produzione del CDR di Giugliano e all’area di stoccaggio provvisorio di Cava Giuliani, il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6033 del 2012, ha respinto i ricorsi proposti da FIBE. Avverso tale sentenza, basata peraltro su contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza. Si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Con riferimento alla discarica di Cava Giuliani, il T.A.R. Lazio con sentenza 5831/2012 ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) presso il quale il ricorso è stato riassunto. Nel frattempo, senza che ciò possa costituire in alcun modo ammissione di alcuna responsabilità, FIBE sta portando avanti le operazioni di caratterizzazione dei suindicati siti.

Il contenzioso civile

Nel mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo di oltre € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi. Nello stesso procedimento gli istituti bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, di essere tenuti indenni da Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) che, si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli istituti bancari garanti.

Avverso la sentenza dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, l’avvocatura dello Stato ha proposto appello con udienza fissata per ricostruzione fascicolo al 2 febbraio 2017.

In data 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio di escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13 milioni, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.

Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di Impregilo e di Fibe e di queste ultime nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende ed il relativo procedimento, chiamato innanzi alla Corte di Appello di Milano, è stato rinviato al 13 dicembre 2016 per la precisazione delle conclusioni.

In data 30 novembre 2015 è stato notificato alla PCM un nuovo atto di citazione nell’interesse oltre che di FIBE anche delle altre società del Gruppo coinvolte a vario titolo nelle attività svolte in Campania per il servizio di smaltimento rifiuti e contenente richieste di risarcimento dei danni patiti a seguito della risoluzione dei contratti avvenuta nel 2005.

L’importo complessivo richiesto è pari ad € 1.741 milioni cui si aggiunge la richiesta non quantificata per il danno aziendale causato al Gruppo per perdita del mercato di riferimento. Considerando che alcune richieste sono già contenute in altri giudizi, l’importo al netto delle stesse è pari, per i titoli quantificati, ad € 1.570 milioni. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata al 13 aprile 2016.

Si segnalano inoltre alcuni giudizi attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il “periodo contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del Commissario ad acta. Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel “periodo contrattuale” e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità. È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ottenuto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della PCM per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora Commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la PCM, la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE che ha proposto domanda riconvenzionale tesa al pagamento dei maggiori oneri subiti in corso di convenzione. Il Giudice ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo rinviando la causa al 31 marzo 2016.

Il contenzioso tributario

Meritevole di notazione in questo ambito è il contenzioso in essere relativamente all’ICI sull’impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Nel mese di gennaio 2013 la Società si è vista notificare dal Comune di Acerra avvisi di accertamento in relazione al termovalorizzatore con i quali si richiede il pagamento dell’ICI e delle relative sanzioni di circa € 14,3 milioni per gli anni dal 2009 al 2011. L’importo preteso da Comune e contestato dalla Società, è stato confermato nella sua debenza ma ridotto nell’importo e nelle sanzioni dalla CTR di Napoli così da far annullare le originarie cartelle di pagamento emesse.

Seppure convinti di poter sovvertire, con il ricorso per cassazione, l’esito del giudizio, la Società, in ciò supportata dal parere dei legali, nell’esercizio 2105 ha provveduto ad accantonare, in via cautelativa, l’importo della sola imposta maggiorato degli interessi maturati.

Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A. (ora Salini Impregilo), Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. (oggi Fisia Ambiente S.p.A.) e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura dichiarando, al contempo, inammissibili tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società.

Nell’ambito di tale procedimento, il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di € 750 milioni circa.

Il procedimento cautelare si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012. Il 4 novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito. Nel marzo 2014 la Procura di Napoli ha impugnato detta sentenza e la prima udienza è stata fissata per il 22 aprile 2016 innanzi alla IV sezione della Corte di Appello di Napoli.

***

Nel corso del 2008, nell’ambito di una nuova inchiesta avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Ambiente, sia di personale dirigente della struttura commissariale. Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Ambiente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.

Nell’udienza del 21 marzo 2013 il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex D.Lgs 231/2001 per tutti i capi di imputazione trasferendo, a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura napoletana di un magistrato ivi svolgente funzioni, il procedimento innanzi al Tribunale di Roma.

All’udienza del 1 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha provveduto ad acquisire la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - V sezione penale nel procedimento “madre” sopra descritto (il 15940/03 R.G.n.r.) anche al fine di meglio valutare le richieste dei mezzi di prova articolate dalle parti. Esperite le richieste dei mezzi di prova, il procedimento, ancora nella fase dibattimentale, è stato da ultimo differito al 18 febbraio 2016 per l’escussione del consulente tecnico della Procura.

Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE, quale Ente coinvolto ex D.Lgs 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.Lgs 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

FIBE è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli che, accogliendo l’eccezione avanzata dalla difesa di “parte pubblica”, si è dichiarato incompetente funzionalmente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma.

In data 13 aprile 2015 la Procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di archiviazione per tutti gli imputati (sia persone fisiche che giuridiche) e per tutte le contestazioni. Si attende la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di Roma.

Trattandosi in questi casi di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato - le Società del Gruppo coinvolte sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato.

Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione dei Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2015

Il quadro generale della situazione del Gruppo Salini Impregilo in relazione ai Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2015, si mantiene tuttora estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza, come evidenziato dalla complessità degli argomenti sopra descritti.

Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005) e quelle da ultimo rese nei giudizi istaurati da S.A.P. NA. S.p.A., di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato, sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna.

Tenuto anche conto delle decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle recenti tematiche ambientali precedentemente descritte, ancorché pendenti nel merito e per le quali la valutazione del rischio di eventuale soccombenza, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, è qualificabile in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.

In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Lavori di ampliamento del Canale di Panama

In relazione a tale commessa si segnala che, nel corso della prima fase di pieno sviluppo delle attività produttive, si sono riscontrate alcune criticità che, per caratteristiche specifiche e per la rilevanza delle lavorazioni cui le stesse si riferiscono, hanno comportato la necessità di apportare significative revisioni in senso peggiorativo alle stime che avevano sotteso le prime fasi del progetto. Le maggiori criticità hanno riguardato, tra l’altro, le caratteristiche geologiche delle aree di scavo con specifico riferimento alle materie prime necessarie per la produzione dei calcestruzzi e ai processi lavorativi a cui tali materie prime devono essere sottoposte nel normale svolgimento delle attività realizzative. Ulteriori problematiche, inoltre, sono state riscontrate in esito all’adozione da parte della committenza di procedure operative e gestionali sostanzialmente difformi rispetto a quelle contrattualmente previste, con particolare riferimento ai processi di approvazione delle soluzioni tecniche e progettuali proposte dal contractor. Tali situazioni, già oggetto di specifica informativa nei precedenti documenti finanziari redatti dal Gruppo, si sono ulteriormente protratte nell’esercizio 2013 e nel 2014. A fronte della persistente indisponibilità della committenza a voler ragionevolmente attivare gli opportuni strumenti contrattualmente previsti per la gestione di queste controversie si è preso atto della conseguente sopravvenuta impossibilità del contractor - e per esso dei soci contraenti originari - a proseguire a proprio pieno ed esclusivo rischio le attività costruttive necessarie al completamento del progetto, con la totale assunzione del carico finanziario a tale scopo richiesto senza alcuna concreta garanzia di avvio di un obiettivo contraddittorio con la controparte. In tale contesto, quindi, alla fine dell’esercizio 2013 è stata comunicata la formale volontà di sospendere immediatamente i lavori qualora la committenza si fosse dimostrata ancora una volta indisponibile ad affrontare la controversia secondo un approccio contrattuale improntato alla buona fede e alla comune volontà di tutte le parti di voler addivenire a un ragionevole accordo.

I confronti fra le parti, assistite dai rispettivi consulenti ed esperti legali/contrattuali, si erano protratti per tutto il mese di febbraio 2014 e in data 13 marzo 2014, era stato sottoscritto il relativo verbale di accordo. Gli elementi essenziali dell’accordo prevedevano, a fronte dell’impegno del contractor a riprendere i lavori e al completamento funzionale entro il 31 dicembre 2015, l’impegno del committente e imprese contraenti al supporto finanziario delle opere a finire fino ad un valore massimo di circa USD 1,4 miliardi. Tale impegno è stato assolto dal committente mediante (i) la moratoria della restituzione delle anticipazioni contrattuali già erogate per USD 800 milioni circa e (ii) l’erogazione di ulteriori anticipazioni per USD 100 milioni, e dal gruppo di imprese contraenti mediante (i) apporto diretto di risorse finanziarie proprie per USD 100 milioni e (ii) apporto di ulteriori risorse finanziarie, mediante conversione in liquidità di garanzie contrattuali già esistenti, per complessivi USD 400 milioni. Il rimborso degli ammontari accordati per il finanziamento delle opere da eseguire è stato rinviato in modo da risultare compatibile con l’atteso esito delle procedure arbitrali, già avviate, che stabiliranno le responsabilità delle parti in merito al complesso di extra-costi sostenuti e ancora da sostenere per effetto della situazione descritta.

Alla fine del 2014 la prima istanza di giudizio indipendente del DAB (Dispute Adjudication Board) istituita dalle parti nell’ambito del progetto aveva riconosciuto a GUPC un risarcimento pari a USD 244 milioni, di cui USD 233 milioni liquidati nei primi mesi del 2015 e ulteriori USD 10 milioni riconosciuti nell’ultimo trimestre dell’anno. Nel mese di dicembre 2015 e nel mese di gennaio 2016, il DAB ha approvato ulteriori risarcimenti rispettivamente per USD 14 milioni e USD 24,7 milioni.

In tale ambito si ricorda che già a partire dai precedenti esercizi, il Gruppo ha applicato al progetto un approccio valutativo in base al quale sono rilevate le significative perdite a finire, parzialmente compensate dalla corrispondente rilevazione di corrispettivi aggiuntivi pretesi nei confronti del committente e determinati in base all’aspettativa per cui il relativo riconoscimento possa essere ritenuto ragionevolmente certo sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali e alla luce dei risarcimenti riconosciuti dal DAB.

Nel corso dell’esercizio 2015 sono state aggiornate le stime degli extra costi a finire del progetto, e sempre supportati dai propri consulenti tecnici e legali, i corrispettivi aggiuntivi richiesti nell’ambito della procedura di contenzioso nei confronti del committente.

Non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Consorzio CAVTOMI (Linea Alta Velocità/Capacità Torino – Milano)

Con riferimento alla commessa della linea ferroviaria ad Alta Velocità/ Alta Capacità Torino - Milano, sub-tratta Novara – Milano, il Contraente Generale Fiat (ora FCA N.V.) ha l’onere di coltivare le riserve contrattuali iscritte dal Subcontraente Generale Consorzio CAVTOMI (il “Consorzio”), del quale Salini Impregilo detiene una quota pari al 74,69%, nei confronti del committente Rete Ferroviaria Italiana (“RFI”). Il Consorzio ha infatti svolto tutte le attività di progettazione ed esecuzione dell’opera.

In forza di ciò, Fiat ha instaurato, in data 18 aprile 2008, l’arbitrato previsto contrattualmente verso RFI, per vedersi riconoscere, in particolare, i danni subiti per i ritardi dei lavori imputabili al committente, il premio di accelerazione non conseguito per colpa dello stesso committente e maggiori corrispettivi. In data 9 luglio 2013, il Collegio Arbitrale ha emesso un lodo favorevole a Fiat, condannando RFI a pagare un ammontare di circa 187 milioni di € (dei quali circa 185 milioni di € di spettanza del Consorzio).

RFI ha impugnato il lodo innanzi alla Corte di Appello di Roma in data 30 settembre 2013 ed ha pagato nell’ottobre 2013 l’importo dovuto a Fiat, che ha versato al Consorzio la quota di propria spettanza nel dicembre 2013.

Con sentenza di Corte di Appello di Roma del 23 settembre 2015 è stata annullata parte rilevante del predetto lodo arbitrale. FCA ha proposto ricorso per cassazione e atto di citazione per revocazione contro la sentenza di Corte di Appello.

Poiché la sentenza della Corte di Appello è esecutiva e a seguito della notifica da parte di RFI di un atto di precetto a FCA per circa 175 milioni di €, FCA e RFI hanno raggiunto un accordo con il quale vengono date da FCA a RFI le seguenti garanzie per evitare l’esecuzione della predetta sentenza, impregiudicati i diritti sostanziali delle parti che vengono rimessi all’esito finale del giudizio: (i) versamento di un importo pari a circa 66 milioni di € (in quota Salini Impregilo 49 milioni di €), rilascio a RFI di una fideiussione bancaria del valore pari a 100 milioni di € (in quota Salini Impregilo € 75 milioni).

I legali che assistono FCA nel contenzioso in esame ritengono che l’impugnazione della sentenza di Corte di Appello in Cassazione ha buone e rilevanti probabilità di successo; pertanto il Consorzio confida nel riconoscimento delle proprie ragioni all’esito finale del contenzioso.

Non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

COCIV

Con atto di citazione notificato al Consorzio COCIV il 18 settembre 2014, il committente RFI S.p.A. ha impugnato per nullità il lodo arbitrale reso inter partes in data 20-21 giugno 2013, chiedendo altresì la restituzione dell’importo di circa € 108 milioni (in quota Salini Impregilo circa € 74 milioni) incassato dal COCIV in forza del lodo stesso.

Il Consorzio COCIV si è costituito in giudizio e la causa è stata rinviata al 17 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni. Il Consorzio, assistito dai propri legali, confida nella conferma in sede giudiziale delle proprie ragioni affermate dal lodo arbitrale.

Non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Metro Santiago - Cile

Il progetto per la realizzazione di due sezioni della linea 6 del Metro di Santiago è stato acquisito dal Gruppo Salini Impregilo, tramite la propria controllata Empresa Constructora Metro 6 Limitada, nel corso del 2013, per un valore originario di 3,3 milioni di Unidad de Fomento (equivalenti a € 122 milioni). Durante l’esecuzione del progetto sono emersi vari eventi che hanno interferito con l’attività, quali condizioni geologiche non previste e significativamente difformi da quelle rappresentate dal committente, variazioni all’ingegneria del progetto, ritrovamento di reperti archeologici e proibizione del Cliente ad effettuare lavori notturni nonostante si rimanesse nei limiti dei rumori ammissibili.

Tali fattori hanno determinato ritardi nei tempi di esecuzione che sono stati parzialmente riconosciuti dalla Direzione Lavori, ma non sono stati mai formalizzati dal Cliente. Lo stesso Cliente a partire dal novembre 2013, di propria iniziativa e sulla base di un programma difforme da quello concordato, ha applicato penali che sono state integralmente contestate.

Oltre a quanto sopra menzionato, i rapporti con il committente sono stati caratterizzati da situazioni complesse che hanno in primo luogo portato a cinque richieste di estensione dei termini di consegna dei lavori e alla revisione nel 2014 dell’oggetto dei lavori.

A fronte di tale situazione, Empresa Constructora Metro 6 Limitada, nel mese di luglio 2014, ha presentato al committente vari claims e la richiesta di Extension of Time, con la richiesta che gli stessi venissero valutati dall’organismo a ciò preposto, previsto contrattualmente.

Il Cliente, nel mese di agosto 2014, ha rifiutato le richieste ed ha invece sottoposto il nostro reclamo direttamente ad un Arbitrato presso la Camera di Commercio di Santiago, senza rispettare le previsioni contrattuali che richiedevano la preventiva consultazione tra le parti per la scelta dell’arbitro unico.

La prima udienza era fissata per il 25 settembre 2014, ma il Cliente ha chiesto di posticiparla al 6 di ottobre 2014. Nel frattempo, in data 3 ottobre 2014, il committente ha comunicato alla società Empresa Constructora Metro 6 Limitada la risoluzione anticipata del contratto, adducendo motivazioni integralmente contestate, che sono attualmente oggetto del predetto arbitrato. Si fa presente che il committente ha il diritto contrattuale di risolvere in qualsiasi momento il contratto con Empresa Constructora Metro 6 Limitada, indipendentemente da denegati inadempimenti da parte di quest’ultima.

Sempre in data 3 ottobre 2014, il committente ha presentato istanza alle banche cilene per l’escussione delle garanzie contrattuali (garanzie contrattuali locali contro garantite da banche Europee) per un importo complessivo di 912.174 Unidad de Fomento (equivalente a € 28,9 milioni). Tali importi comprendono anche l’escussione integrale della garanzia per l’anticipo, nonostante che 156.323 Unidad de Fomento (equivalenti a € 5,1 milioni) fossero già stati restituiti al cliente mediante le certificazioni mensili (a tale proposito è stata presentata apposita denuncia penale in Cile).

La società controllata ha risposto alle iniziative del committente chiedendo la sospensione del provvedimento di escussione delle fideiussioni e il ripristino delle condizioni contrattuali e operative esistenti alla data del 2 ottobre 2014.

L’Arbitro non ha ravvisato gli estremi per un provvedimento d’urgenza di sospensione dell’escussione delle fideiussioni, ed ha rinviato al merito, permanendo lo stato di sospensione dei lavori.

Gli importi corrispondenti alle garanzie di cui sopra sono stati pertanto pagati.

Gli amministratori, supportati dai propri consulenti legali, ritengono corretto l’operato della società e ritengono recuperabili gli ammontari iscritti tra i crediti finanziari ed i lavori in corso al 31 dicembre 2015.

Stante la complessità della situazione in atto ed i profili di incertezza connessi dell’arbitrato in corso per quanto attiene sia alle valutazioni legali sia ai rapporti con il committente, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Attraversamento stabile dello Stretto di Messina - Eurolink

Nel marzo 2006 Impregilo S.p.A., in qualità di Capogruppo mandataria (con una quota del 45%) dell’Associazione Temporanea di Imprese a tal fine costituita (successivamente incorporata nel Consorzio Eurolink), ha stipulato con la Società Stretto di Messina S.p.A. il contratto per l’affidamento a contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

Un pool di istituti bancari ha inoltre sottoscritto la documentazione finanziaria, richiesta dal Capitolato a seguito dell’aggiudicazione della gara, relativa alla concessione di linee di credito per € 250 milioni da destinarsi alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Sono state inoltre consegnate al committente, come contrattualmente previsto, garanzie di buona esecuzione delle opere pari a € 239 milioni. Nel corso del 2010 era stata formalizzata la riduzione a € 20 milioni della linea di credito.

Nel settembre 2009 è stato stipulato un atto aggiuntivo tra Stretto di Messina S.p.A. e del Contraente Generale Eurolink S.c.p.A. che ha tenuto conto della sospensione delle attività di progetto intercorse dalla sottoscrizione del contratto a tale data. Come previsto da tale atto, inoltre, il progetto definitivo dell’opera è stato consegnato alla committenza. In data 29 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione dello Stretto di Messina S.p.A. ha approvato il progetto definitivo.

In data 2 novembre 2012 è stato emanato il Decreto Legge n. 187, avente ad oggetto “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. (committente dell’opera) e in materia di trasporto pubblico locale”. A seguito dell’emanazione di tale decreto e alla luce delle potenziali implicazioni sulla posizione contrattuale del Contraente Generale Eurolink, di cui Salini Impregilo è leader, Eurolink ha ritenuto di inviare al committente, ai sensi delle vigenti previsioni contrattuali, comunicazione di recesso anche a tutela della posizione di tutti i partners, italiani e stranieri, presenti nella compagine. Ciò nondimeno, tenuto conto dell’interesse preminente alla realizzazione dell’opera, il Contraente ha altresì comunicato la disponibilità a rivedere la propria posizione qualora il Committente manifestasse concretamente la volontà di realizzare il progetto. Le trattative a tal fine intercorse tra le parti, nonostante gli sforzi profusi, non hanno avuto esito positivo. Eurolink ha avviato varie azioni giudiziarie in sede nazionale e comunitaria, da un lato, eccependo la contrarietà alle norme costituzionali e ai trattati comunitari delle previsioni del predetto decreto, che pregiudicano i diritti legittimamente acquisiti da Eurolink in forza delle disposizioni contrattuali e dall’altro, chiedendo la condanna di Stretto di Messina al pagamento delle somme richieste, a vario titolo, dal Contraente Generale in ragione del venir meno del contratto per ragioni non dipendenti dalla propria volontà. Con riferimento alle azioni giudiziarie a livello comunitario si segnala che la Commissione Europea, nel novembre 2013, ha comunicato la determinazione a non dar seguito all’azione per assenza di violazione dei trattati, determinazione confermata in data 7 gennaio 2014 con la comunicazione, da parte della stessa Commissione Europea, di archiviazione dell’esposto. Per quanto attiene invece l’azione giudiziaria civile in sede nazionale, anche Salini Impregilo S.p.A. e tutti i Soci di Eurolink, in proprio, unitamente e disgiuntamente, hanno chiesto la condanna di Stretto di Messina al pagamento di somme richieste, a vario titolo, in ragione del venir meno del contratto per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Tenuto conto, infine, della complessità dei vari iter giudiziari avviati, ancorché i consulenti che assistono Salini Impregilo e il contraente generale in tali ambiti supportino una valutazione ragionevolmente positiva circa l’accoglimento delle azioni avviate e la recuperabilità dei residui attivi iscritti in bilancio in relazione a tale progetto, non si può escludere che nel corso dei successivi periodi siano riscontrati eventi ad oggi non prevedibili e tali da richiedere l’aggiornamento delle valutazioni attualmente effettuate.

Autostrada Orastie – Sibiu (Romania)

Salini Impregilo è presente in Romania da luglio 2011 a seguito dell’inizio dei lavori della commessa autostradale tratta Orastie-Sibiu (lotto 3).

Nel mese di luglio 2013 è stato acquisito un secondo contratto avente come oggetto la realizzazione del lotto 2 di un altro tratto autostradale tra le città di Lugoj e Deva.

Le due commesse fanno parte di un ampio progetto stradale denominato corridoio pan-Europeo IV che attraversa la Romania da Nãdlac (confine con l'Ungheria) a Pitesti giungendo fino a Costanza, sul Mar Nero. Entrambi i contratti sono stipulati con la “Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania” (CNADNR) e finanziate per l’85% mediante fondi strutturali dell’Unione Europea e per il restante 15% dal Governo Rumeno.

Il contratto di Orastie-Sibiu prevedeva la realizzazione di 22,1 km di autostrada a doppia corsia per senso di marcia (a cui si sommano le relative corsie di emergenza). In data 13 gennaio 2016, raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori pari al 99,9%, a seguito di una serie di controversie insorte tra le parti, il Committente ha risolto il contratto motivando tale decisione unilaterale con la pretesa mancata risoluzione di difetti notificati dalla Direzione Lavori. Tale risoluzione del contratto, che la Società ritiene del tutto infondata, è stata di conseguenza formalmente contestata. La disputa tra le Parti verrà rimessa all’arbitrato previsto dal contratto.

Gli amministratori, anche sulla base dei propri consulenti legali e tecnici, ritengono corretto l’operato seguito nella realizzazione della commessa e recuperabili gli ammontari iscritti nei lavori in corso di ordinazione al 31 dicembre 2015 inclusivi delle richieste per corrispettivi aggiuntivi anch’essi oggetto della controversia.

In considerazione dei profili di incertezza connessi alla fase di contenzioso, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Metropolitana di Roma

Nell’ambito dell’appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana B1 di Roma, Salini Impregilo ha promosso giudizio in proprio e quale mandataria dell’ATI appaltatrice dei lavori, per la condanna di Roma Metropolitane S.r.l. e di Roma Capitale, al pagamento delle domande oggetto delle riserve iscritte durante l’esecuzione dei lavori, per le quali è stata resa consulenza tecnica d’ufficio.

Gli amministratori, anche sulla base dei propri consulenti legali e tecnici, ritengono recuperabili gli ammontari iscritti nei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2015, inclusivi dei corrispettivi aggiuntivi pretesi nei confronti del committente e determinati in base all’aspettativa per cui il relativo riconoscimento possa essere ritenuto ragionevolmente certo, anche sulla base delle valutazioni peritali sopra descritte.

In considerazione dei profili di incertezza connessi alla fase di contenzioso, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Napoli, realizzazione di una tratta ferroviaria per metropolitana pesante, tratta Piscinola-Secondigliano

I lavori di realizzazione delle opere civili sulla tratta ferroviaria Piscinola – Secondigliano, nell'ambito dell'ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Napoli – Alifana, sono stati sospesi nel corso del secondo semestre del 2011 a causa delle inadempienze da parte del Committente Metrocampania Nordest S.r.l. (ora Ente Autonomo Volturno) nei pagamenti dei corrispettivi di appalto, con la conseguenza che le uniche attività svolte si sono sostanziate esclusivamente nella messa in sicurezza delle aree di cantiere.

Il Committente, pur considerando la valenza strategica dell’opera nell’ambito del completamento dell’anello ferroviario della città di Napoli, non è più riuscito a far fronte ai propri impegni a causa delle difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato il bilancio della Regione Campania, le quali di fatto hanno provocato una carenza di fondi nella controllata Metrocampania Nordest S.r.l., rendendo estremamente difficoltoso l’erogazione dei corrispettivi dovuti.

Alla luce di tale situazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base del dettato previsto nel decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 (convertito in L. 134 del 7 agosto 2012), ha nominato un Commissario ad acta con l’incarico di effettuare una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario, al fine di predisporre un piano di rientro del disavanzo accertato.

Allo stato attuale risulta che il Commissario nominato abbia terminato il proprio operato relativamente alla fase ricognitiva e di pianificazione, e si è quindi in attesa di conoscere le successive determinazioni.

Considerato che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario, il menzionato decreto legge ha stabilito che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario nell’arco dei 12 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto legge n.83 (termine più volte prorogato e da ultimo confermato sino al 31.12.2015 dall’art. 41 comma 5 del D.L. 133/2014), Todini Costruzioni Generali S.p.A. ha comunque avviato tutte le iniziative reputate necessarie per l’ottenimento dei suoi diritti acquisiti, mantenendo al contempo un rapporto non conflittuale con il Committente il quale, tuttora, considera come prioritario il lotto in oggetto per un’efficace funzionalità dell’anello ferroviario metropolitano.

Infine, con atto del 30 giugno 2014 notificato al Committente, la Todini Costruzioni Generali S.p.A. ha ceduto a Salini Impregilo S.p.A. tutti i crediti portati dalle fatture insolute emesse nei confronti di Ente Autonomo Volturno.

Nel corso dell’anno 2014, e prima della formalizzazione dell’atto di cessione, il Committente ha disposto pagamenti parziali, in favore di Todini Costruzioni Generali S.p.A., per circa € 8.5 milioni.

Nella medesima trattativa il Committente ha richiesto che venga ricompresa la definizione della controversia insorta in merito all’esecuzione del lotto contiguo della ferrovia Napoli-Alifana (Secondigliano-Di Vittorio), appaltato ad un’A.T.I. di cui Todini Costruzioni Generali S.p.A. è mandataria.

Le trattative si sono da ultimo interrotte nel dicembre 2015 vista l’impossibilità di addivenire ad una soluzione soddisfacente per le parti.

Alla luce di quanto sopra è in corso la valutazione circa l’opportunità di instaurare un giudizio ordinario per la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’Amministrazione.

In relazione alla tratta Secondigliano – Di Vittorio (le cui opere non sono mai state avviate) l’A.T.I. affidataria ha avviato un giudizio ordinario per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, richiedendo il risarcimento di ogni danno.

Gli amministratori, anche sulla base dei propri consulenti legali e tecnici, ritengono corretto l’operato della società e recuperabili gli ammontari iscritti nei lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2015, inclusivi delle richieste per corrispettivi aggiuntivi anch’essi oggetto della controversia, determinati in base all’aspettativa per cui il relativo riconoscimento possa essere ritenuto ragionevolmente certo anche sulla base delle valutazioni peritali sopra descritte.

In considerazione dei profili di incertezza connessi alla fase di contenzioso, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Autostrada A1 Milano - Napoli, lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, tratto La Quercia-Aglio

I lavori risultano sostanzialmente ultimati e la tratta è stata aperta al traffico nel mese di dicembre 2015.

A partire dal giugno 2011 la Procura della Repubblica di Firenze, a conclusione di indagini condotte a partire dall’anno 2005, ha contestato a taluni dipendenti/dirigenti apicali della Todini Costruzioni Generali S.p.A. alcuni reati di natura ambientale asseritamente commessi nello svolgimento dei lavori di realizzazione della Variante di Valico.

Con sentenza del 5 novembre 2012, il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dichiarato, per tutti gli imputati, l’avvenuta prescrizione dei reati contestati in tema di regimazione delle acque e gestione degli scarichi ed ha rinviato a giudizio i medesimi imputati per i contestati reati in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e di danneggiamento di beni ambientali.

All’udienza del 26 marzo 2013, innanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’Ambiente si è costituito parte civile nei confronti dei responsabili civili della Todini Costruzioni Generali, Autostrade per l’Italia S.p.A. e gli altri appaltatori coinvolti (oltre ai medesimi imputati) formulando una richiesta di risarcimento danni “per equivalente patrimoniale” di importo non inferiore ad € 810 milioni ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A supporto di tale domanda il Ministero dell’Ambiente allegava una relazione a firma I.S.P.R.A. (Istituto costituito in seno allo stesso Ministero), poi espunta nell’udienza del 9 dicembre 2013 dal fascicolo del dibattimento, in quanto ritenuto dal Giudice documento non producibile perché non formatosi in contraddittorio e, comunque, privo del nominativo del soggetto redattore.

Posto che la parte civile non ha indicato testi né consulenti, la richiesta di risarcimento, allo stato, non è supportata da prove circa la relativa entità.

La fase istruttoria ha avuto inizio nel gennaio 2014 ed è tutt’ora in corso.

Il Gruppo nega qualsivoglia responsabilità nelle fattispecie contestate, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e la infondatezza delle contestazioni mosse. Eccepisce altresì l’assoluta abnormità dell’istanza risarcitoria presentata dal Ministero dell'Ambiente, la quale, oltre ad essere stata formulata senza alcuna preventiva richiesta di adozione delle necessarie misure di ripristino ambientale eventuale, non appare altresì conforme alla normativa italiana e alla Direttiva Europea 2004/35/CE. A tale proposito, la Commissione Europea ha, infatti, avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, fin dal 2007 (n. 2007/4679), confermata in data 27 gennaio 2012 con un parere motivato complementare, che ha recentemente portato all’inserimento, con Legge 6 agosto 2013, n. 97, di alcune modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra le quali l’eliminazione dalla rubrica dell’art. 311 del citato D. Lgs. n. 152/2006 del riferimento all’azione risarcitoria “per equivalente patrimoniale”, essendo il danno ambientale risarcibile in primo luogo in forma specifica attraverso peculiari misure di riparazione.

Il Gruppo, acquisiti i necessari pareri dei propri consulenti, considera infondata la suddetta richiesta risarcitoria e, di conseguenza, remoto il rischio di un suo eventuale accoglimento. Il management non ha pertanto ritenuto di dover effettuare alcun accantonamento in bilancio.

In considerazione dei profili di incertezza connessi al contenzioso, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Immobile di Sesto San Giovanni

Nel 2009, a seguito del trasferimento della sede sociale della Capogruppo da Sesto San Giovanni (Milano) all’attuale sede di Milano, è insorta una controversia con il locatore dell’immobile presso cui si trovava la precedente sede sociale. La controversia è stata decisa con lodo arbitrale del dicembre 2012 che, in accoglimento delle domande proposte dal locatore, ha condannato la Capogruppo al pagamento dei canoni residui per tutta la durata del contratto di locazione scadente a luglio 2012. Il lodo è stato tempestivamente impugnato avanti la competente Corte d’appello di Milano presso la quale pende il relativo giudizio. La Capogruppo, tuttavia, già nell’esercizio 2012, in pendenza dei termini per l’impugnazione, aveva riflesso nella propria situazione patrimoniale e finanziaria le conclusioni del lodo arbitrale. Nelle more del giudizio di impugnazione del lodo la Capogruppo si è vista costretta a corrispondere, con riserva di ripetizione, quanto riconosciuto al locatore dal lodo.

Si evidenzia che, in relazione a tale contenzioso, Salini Impregilo, in forza delle previsioni contenute negli accordi contrattuali sottoscritti con Immobiliare Lombarda S.p.A. in qualità di originario locatore dell’attuale sede sociale, è titolare di diritti di manleva in merito alle pretese avanzate dal precedente locatore per gli importi eccedenti il valore di € 8 milioni, diritti già esercitati con ricorso per Decreto Ingiuntivo. Il Decreto Ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano ed è stato impugnato dalla Immobiliare Lombarda. Nelle more del giudizio di merito, tuttavia, la controparte ha provveduto a corrispondere l’importo richiesto in forza del provvedimento impugnato per il quale non è stata concessa alcuna sospensiva.

Ente Acque Umbre Toscane (Imprepar)

Il 29 dicembre 2010 si è avuta notizia del fatto che si era verificato un danno sulla “parte della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio”, in provincia di Arezzo. L’Ente irriguo Umbro-Toscano (oggi Ente Acque Umbre Toscane), nel mese di gennaio 2011, segnalava a Imprepar che “sono in corso indagini e verifiche volte ad accertare le cause e gli eventuali profili di responsabilità in ordine ai danni verificatisi”. In merito a tale circostanza, Imprepar, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda “attività varie” comprendente la commessa “diga di Montedoglio”, rappresentava all’Ente come le attività relative alla parte di opera oggetto di danneggiamento furono realizzate fra il 1979 ed il 1980 da altra impresa a cui Impregilo (allora COGEFAR) subentrò come cessionaria del contratto di appalto solo nel 1984. L’opera in questione, inoltre, fu oggetto di procedure di prova e collaudo già a suo tempo positivamente superate. Nella risposta alla comunicazione dell’Ente Acque Umbre Toscane, Imprepar ha specificamente motivato la propria estraneità a qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’evento e, supportata dal parere dei propri legali, ritiene non vi siano allo stato ragioni per modificare le valutazioni conseguenti a tale posizione.

Nel corso dell’esercizio 2012 i responsabili dell’Ente Acque Umbre Toscane ed il Direttore dei lavori hanno sottoscritto un ordine di servizio concernente la richiesta all’impresa appaltatrice dei lavori di dare immediato corso, a sua cura e spese, alla predisposizione del progetto esecutivo e dare avvio ai relativi lavori. Tali atti sono stati integralmente contestati da Imprepar nonostante gli importi eventualmente coinvolti non siano ritenuti significativi.

Si segnala che, nell’ambito di un Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un preteso terzo danneggiato che lamenta danni di modesta entità (circa 80.000 €), il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio perché vengano determinate le cause del cedimento della diga. La CTU depositata nel giugno 2015 attribuisce le cause del cedimento a diversi fattori concomitanti con differenti percentuali di concorso, e precisamente: carenze di progettazione 20%, di esecuzione 60%, di controllo 20%.

Imprepar, con il supporto dei legali che la assistono, sta tutelando la correttezza del proprio operato in tutte le sedi competenti.

Consorzio C.A.V.E.T. – Tribunale di FIrenze

In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso con sentenza emessa il 27 giugno 2011, che ha integralmente riformato la decisione di primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest’ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. La sentenza della Corte di Appello di Firenze è stata impugnata da tutti gli imputati e dal C.A.V.E.T, in qualità di responsabile civile, e nel settembre scorso sono stati depositati i relativi ricorsi per Cassazione. Il Consorzio nella tutela dei propri interessi, resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.

Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)

A seguito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che vede quali indagati Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Impregilo all’epoca dei fatti, Impregilo S.p.A. è stata sottoposta a indagini preliminari. L’addebito ipotizzato per Impregilo è di avere “predisposto e attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati” ipotizzati a carico degli amministratori coinvolti nell’indagine, dai quali avrebbe tratto vantaggio.

Dopo articolate e complesse fasi procedurali, descritte nelle precedenti Relazioni Finanziarie alle quali si rimanda, in data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del ricorso sollevato dalla Procura avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Impregilo dalle responsabilità ex-Lege 231/01 ha respinto le istanze della Procura e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ritenuto idoneo il modello organizzativo adottato dalla Società. La Procura ha impugnato tale decisione presso la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4677/14 del 18 dicembre 2013, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame nel merito. Il giudizio è stato riassunto avanti la Corte d’Appello di Milano, la quale nell’udienza del 19 novembre 2014, ha assolto la Società e ha confermato il resto della sentenza assolutoria del GIP del tribunale di Milano del 17 novembre 2009.