Aree di rischio e contenziosi

Impregilo Lidco Lybia General Contracting Company (Libia)

Salini Impregilo S.p.A. è presente sul territorio libico con una stabile organizzazione e una società controllata, Impregilo Lidco Libya General Contracting Company (Impregilo Lidco), che opera in Libia dal 2009 e della quale Salini Impregilo detiene una quota del 60% mentre il residuo 40% è posseduto da un partner locale.

Per quanto attiene alle commesse in carico alla stabile organizzazione, si ritiene non sussistano rischi significativi in quanto le attività non sono ancora state avviate fatta eccezione per l’aeroporto di Koufra. Tuttavia, per quest’ultima commessa, l’esposizione complessiva non è significativa avendo ricevuto nel luglio 2013 l’anticipo contrattuale. Infine il Gruppo è presente nella commessa “Autostrada Costiera Libica” che alla data della presente Relazione finanziaria non è ancora stata avviata.

Con riferimento a Impregilo Lidco si ricorda che la controllata aveva acquisito significativi contratti relativi alla realizzazione di:

  • Opere infrastrutturali nelle città di Tripoli e Misuratah;
  • Centri universitari nelle città di Misuratah, Tarhunah e Zliten;
  • Nuova “Conference Hall” di Tripoli.

In relazione agli eventi politici che hanno caratterizzato la Libia a partire dalla fine del mese di febbraio 2011 sino alla data attuale, si evidenzia il fatto che la società controllata ha sempre operato in conformità alle previsioni contrattuali e che gli investimenti effettuati sino alla data di deterioramento della situazione politica del Paese sono stati integralmente coperti dalle anticipazioni previste contrattualmente.

È evidente che rilevanti criticità sussistono attualmente in merito all’effettiva capacità della società controllata di sviluppare la propria produzione secondo quanto previsto prima della deflagrazione della crisi e a tale scopo, Salini Impregilo ha escluso l’ipotesi di un nuovo rilevante sviluppo delle attività produttive della propria controllata Impregilo Lidco nel breve periodo.

Le procedure propedeutiche alla ripresa delle attività industriali avviate nel 2012 sono state sospese a causa della recrudescenza dei conflitti nell’ultima parte del 2014. Nel 2012 si era ottenuto di nuovo l’accesso a informazioni più precise circa le grandezze patrimoniali ed economiche che impattano il bilancio consolidato del Gruppo. Nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Impregilo al 31 dicembre 2012, pertanto, si era proceduto all’aggiornamento delle posizioni attive, passive ed economiche riferite alla controllata libica in accordo con i principi di Gruppo, sulla base delle evidenze riscontrate nel periodo e con il supporto delle valutazioni effettuate dai legali indipendenti che assistono la partecipata. Rispetto alla situazione rilevata nell’ambito del consolidato Impregilo per l’esercizio 2011 che recepiva gli ultimi dati disponibili al 31 marzo 2011, le rettifiche di valore progressivamente apportate ai valori riferiti all’attivo netto della controllata in conseguenza delle vicende precedentemente descritte erano state complessivamente determinate in circa € 47,9 milioni. Tali oneri, unitamente alle perdite cumulata dalla società fino al 30 giugno 2015, sono inclusi nei lavori in corso per un ammontare complessivo di circa € 66 milioni, in quanto, come meglio di seguito specificato, ritenuti recuperabili.

Nella prima parte dell’esercizio 2013, inoltre, si era proceduto all’esecuzione dell’inventario fisico relativamente agli impianti, macchinari e scorte di magazzino relativi ai principali cantieri, iscritti in bilancio - alla data della presente relazione - per un valore complessivo di dinari libici 23,3 milioni (equivalenti a circa € 15,1 milioni), anche se ragioni di sicurezza non hanno consentito il completo accesso a tutti i siti ove sono collocati. Tenuto conto che anche gli eventuali ulteriori oneri potenzialmente rilevabili in tale ambito in esito al completamento delle procedure inventariali, in base alle previsioni contrattuali, sarebbero ascrivibili alle responsabilità dei committenti nell’ambito delle condizioni di forza maggiore, come anche valutato dai legali che assistono la controllata, in tale contesto non si ritiene sussistano nuovi significativi rischi in merito al recupero degli attivi netti di pertinenza della società, anche grazie ad azioni e richieste contrattuali ed extra contrattuali verso il committente.

Nel corso dei primi mesi del 2014, si è potuto raggiungere un importante accordo con la committenza nel cui ambito si è ottenuto il riconoscimento del comune intento delle parti di riprendere le attività industriali non appena le condizioni di sicurezza lo renderanno possibile con la contestuale piena salvaguardia delle pretese risarcitorie avanzate dalla società controllata in conseguenza delle cause di forza maggiore, contrattualmente regolate ed in base alle quali si sono sospese le attività.

Alla data attuale, anche in considerazione dei nuovi disordini manifestatisi nel corso del periodo oggetto di commento in varie aree del paese, la situazione socio-politica rimane estremamente complessa e caratterizzata da significative condizioni di criticità.

La situazione del paese continua ad essere seguita da Salini Impregilo con la massima attenzione e non si può escludere che, successivamente alla data di predisposizione della presente Relazione, si verifichino eventi ad oggi non prevedibili e tali da comportare modifiche alle valutazioni sinora effettuate.

Lavori di ampliamento del Canale di Panama

In relazione a tale commessa si segnala che, nel corso della prima fase di pieno sviluppo delle attività produttive, si sono riscontrate alcune criticità che, per caratteristiche specifiche e per la rilevanza delle lavorazioni cui le stesse si riferiscono, hanno comportato la necessità di apportare significative revisioni in senso peggiorativo alle stime che avevano sotteso le prime fasi del progetto. Le maggiori criticità hanno riguardato, tra l’altro, le caratteristiche geologiche delle aree di scavo con specifico riferimento alle materie prime necessarie per la produzione dei calcestruzzi ed ai processi lavorativi a cui tali materie prime devono essere sottoposte nel normale svolgimento delle attività realizzative. Ulteriori problematiche, inoltre, sono state riscontrate in esito all’adozione da parte della committenza di procedure operative e gestionali sostanzialmente difformi rispetto a quelle contrattualmente previste, con particolare riferimento ai processi di approvazione delle soluzioni tecniche e progettuali proposte dal contractor. Tali situazioni, già oggetto di specifica informativa nei precedenti documenti finanziari redatti dal Gruppo, si sono ulteriormente protratte nell’esercizio 2013. A fronte della persistente indisponibilità della committenza a voler ragionevolmente attivare gli opportuni strumenti contrattualmente previsti per la gestione di queste controversie si è preso atto della conseguente sopravvenuta impossibilità del contractor - e per esso dei soci contraenti originari - a proseguire a proprio pieno ed esclusivo rischio le attività costruttive necessarie al completamento del progetto, con la totale assunzione del carico finanziario a tale scopo richiesto senza alcuna concreta garanzia di avvio di un obiettivo contraddittorio con la controparte. In tale contesto, quindi, alla fine dell’esercizio 2013 è stata comunicata la formale volontà di sospendere immediatamente i lavori qualora la committenza si fosse dimostrata ancora una volta indisponibile ad affrontare la controversia secondo un approccio contrattuale improntato alla buona fede e alla comune volontà di tutte le parti di voler addivenire ad un ragionevole accordo.

I confronti fra le parti, assistite dai rispettivi consulenti ed esperti legali/contrattuali, si erano protratti per tutto il mese di febbraio 2014 ed in data 13 marzo 2014, era stato sottoscritto il relativo verbale di accordo. Gli elementi essenziali dell’accordo prevedevano, a fronte dell’impegno del contractor a riprendere i lavori e al completamento funzionale entro il 31 dicembre 2015, l’impegno del committente e imprese contraenti al supporto finanziario delle opere a finire fino ad un valore massimo di ca. USD 1,4 miliardi. Tale impegno è stato assolto dal committente mediante (i) la moratoria della restituzione delle anticipazioni contrattuali già erogate per USD 800 milioni circa e (ii) l’erogazione di ulteriori anticipazioni per USD 100 milioni mentre il gruppo di imprese contraenti contribuiranno mediante (i) apporto diretto di risorse finanziarie proprie per USD 100 milioni e (ii) apporto di ulteriori risorse finanziarie, mediante conversione in liquidità di garanzie contrattuali già esistenti, per complessivi USD 400 milioni. Il rimborso degli ammontari accordati per il finanziamento delle opere da eseguire è stato rinviato in modo da risultare compatibile con l’atteso esito delle procedure arbitrali, contestualmente avviate, che stabiliranno le responsabilità delle parti in merito al complesso di extra-costi sostenuti e ancora da sostenere per effetto della situazione descritta. In tale ambito si ricorda che già a partire dai precedenti esercizi, il Gruppo ha applicato al progetto un approccio valutativo in base al quale sono rilevate le significative perdite a finire, parzialmente contenute dalla corrispondente rilevazione di corrispettivi aggiuntivi pretesi nei confronti del committente e determinati in base all’aspettativa per cui il relativo riconoscimento possa essere ritenuto ragionevolmente certo anche sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali. Alla fine del 2014 la prima istanza di giudizio indipendente del DAB (Dispute Adjudication Board) istituita dalle parti nell’ambito del progetto ha riconosciuto a GUPC un risarcimento pari a 244 milioni di US$, di cui US$ 233 pagati nei primi mesi del 2015 e ulteriori US$ 10 pagabili ad agosto del 2015.

Durante il primo semestre del 2015 sono state aggiornate in negativo le stime degli extra-costi a finire del progetto, come anche nel complesso iter contenzioso avviato sono stati aggiornati ( sempre supportati dai propri consulenti tecnici e legali) i corrispettivi aggiuntivi attesi dalla procedura contenziosa nei confronti del committente.

Venezuela

Il gruppo Salini Impregilo è presente in Venezuela attraverso la propria stabile organizzazione che direttamente o in partnership con soci internazionali svolge diversi lavori ferroviari e idroelettrici, con una presenza consolidata nel Paese nell’arco di oltre un trentennio.

Negli ultimi anni i rapporti con i committenti, tutti di emanazione governativa, sono stati caratterizzati da regolare lentezza nei pagamenti. Tale aspetto si è accentuato nell’ultimo anno a seguito del cambiamento ai vertici del Governo del Paese, avvenuto all’inizio del 2013, e del contestuale inasprimento delle tensioni sociali che hanno accompagnato tale transizione politica.

A fronte del sostanziale stallo manifestato dai committenti in tale contesto, pertanto, il Gruppo ha significativamente rallentato le attività produttive.

Per quanto riguarda i lavori ferroviari, in particolare per il progetto P.Cabello-La Encrucijada, si segnala come siano stati predisposti due accordi, uno in marzo e l’altro in maggio 2014, (cd. “Puntos de Cuenta”) entrambi firmati dal Presidente IFE (il committente) e ratificati dal Presidente della Repubblica, secondo i quali si prevedeva il pagamento progressivo del 85% del credito accumulato in Bolivares e del 47% del credito in Euro, accumulati a settembre 2013. A tutt’oggi si rileva che effettivamente si sono verificati gli incassi relativi alla moneta locale per il 97,4% e relativi alla valuta per 37,8% (sempre con riferimento alle percentuali di cui sopra).

Gli ultimi pagamenti registrati sono quelli del 14 gennaio 2015 per la valuta e il 19 maggio 2015 per la moneta locale.

In tale contesto, inoltre, alla fine del primo semestre 2014 è stato sottoscritto un atto integrativo del contratto relativo alla linea Puerto Cabello – La Enrcuijada e riferito alla realizzazione delle opere elettromeccaniche.

Nonostante le difficoltà di incasso, i lavori sono proseguiti nel corso di questa prima metà dell’anno secondo le previsioni, anche se la presenza di innumerevoli problemi di altra natura (mancanza di ferro soprattutto) e tutti legati alla complicata situazione politico-economica e sociale che si sta vivendo, potranno influire negativamente sul prosieguo della piena produzione durante i prossimi mesi.

Per quanto riguarda invece i lavori idroelettrici, realizzati attraverso il consorzio OIV Tocoma è stata predisposta, su richiesta della committenza, la riprogrammazione dei lavori a finire, con la previsione relativa alla conclusione degli stessi per la fine del 2017. Tale proposta è stata condivisa dal Cliente il quale, anche alla luce delle legittime richieste di pagamento del debito certificato e della definizione delle risorse finanziarie future per garantire il normale svolgimento dei lavori a finire, ha proceduto sia alla ripresa dei pagamenti in favore del consorzio sia alla sottoscrizione di un nuovo addendum al contratto secondo il quale viene formalizzata una riprogrammazione dei lavori a finire e dei relativi esborsi.

Nel dicembre scorso è stato sottoscritto con il Cliente un ulteriore Addendum (n.7) secondo il quale vengono riconosciuti dalla Committenza i costi associati alla estensione del periodo contrattuale di esecuzione dei lavori da Nov. ‘13 a Nov. ‘16, oltre a definire i tempi di pagamento di tali costi e dei lavori a finire.

Attualmente è in corso di definizione con il Cliente la possibilità di anticipare programmaticamente i lavori a finire (e quindi i loro pagamenti ed il pagamento del debito) relativamente alla messa in funzionamento per fine 2016 della sola turbina n.1.

La negoziazione potrebbe sfociare nella firma di un altro Addendum (n.8).

Le opere in corso di realizzazione da parte del Gruppo Salini Impregilo sono infrastrutture prioritarie di assoluta rilevanza, sia dal punto di vista economico-industriale sia da quello sociale. Con tali presupposti, e sulla base del continuo e attento monitoraggio della situazione del Paese, svolto congiuntamente con i propri partner, anche attraverso incontri con i Committenti e con le autorità governative locali finalizzati al presidio e tutela delle posizioni del Gruppo, non si rilevano allo stato particolari criticità in merito alla realizzabilità dei propri attivi netti.

Bisogna comunque considerare l’estensione dei tempi d’incasso adeguatamente tenuta in considerazione nelle valutazioni di bilancio e le tematiche riferite ai nuovi tassi di cambio adottati per la conversione delle attività finanziarie nette espresse in divisa locale, coerentemente riflesse nei preventivi a vita intera dei progetti in corso.

Alla luce della delicatezza e complessità della situazione che si è venuta a creare a livello politico non si può escludere che, successivamente alla data di predisposizione della presente Relazione finanziaria si verifichino eventi ad oggi non previsti e tali da comportare modifiche alle valutazioni sinora effettuate.

Nigeria

Il paese sta attraversando un periodo di estrema difficoltà economica legata principalmente alla diminuzione del prezzo del Petrolio, di cui è uno dei maggiori paesi produttori, con un’evidente riduzione delle entrate dello Stato. A seguito delle elezioni presidenziali di marzo 2015 con la vittoria del partito di opposizione (APC), Il nuovo Governo, sia pure annunciando una rapida ripresa e l’eradicazione della corruzione diffusa nel Paese e lotta al terrorismo, non ha ancora manifestato importanti azioni governative.

A seguito della flessione economica e della conseguente fase di stallo che il paese sta attraversando, i lavori oggetto dei Contratti sottoscritti dalle controllate nigeriane di Salini Impregilo sono drasticamente rallentati.

I progetti in corso di realizzazione sono di assoluta priorità per il paese, per cui, con la ripresa delle azioni governative da parte del nuovo Governo prevista nel terzo trimestre del 2015 e la prevedibile fine della fase di stallo, si prevede la ripresa dei lavori in linea con le attuale previsioni economiche.

Grecia

Salini Impregilo opera continuativamente in Grecia da molti anni tramite la propria filiale di Atene.

I progetti più significativi attualmente in corso sono la Metropolitana di Salonicco e il Centro Culturale Multifunzionale di Atene.

Dal 29 Luglio 2015, la Grecia ha imposto il controllo dei capitali in uscita dal paese, limitandolo alle sole transazioni essenziali.

Il progetto della Metropolitana di Salonicco è eseguito da un Consorzio che, al suo interno, include la AIS JV alla quale sono stati affidati i lavori civili e nella quale Salini Impregilo ha una partecipazione del 42.5%. Il committente Attiko Metro è un’entità di diritto pubblico che, inevitabilmente, risente dell’attuale situazione politica e finanziaria del paese. I lavori procedono ad un ritmo molto ridotto.

Il progetto della Metropolitana di Salonicco e’ co-finanziato con i fondi dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda il Centro Culturale Multifunzionale di Atene denominato “Stravros Niarchos Foundation Cultural Center” e commissionato dall’omonima fondazione privata, non si registrano problematiche particolari né di tipo contrattuale né legate all’avanzamento dei lavori.

Si registra qualche ripercussione negativa sull’operatività corrente della JV Salini Impregilo – Terna che esegue i lavori, per la difficoltà di intrattenere rapporti con i fornitori esteri e per le citate limitazioni dell’operatività bancaria.

Tuttavia, fin dall’avvio del progetto, la JV aveva posto in essere tutte le possibili precauzioni di tipo finanziario per limitare per quanto possibile il rischio paese.

Ucraina

Il Paese mantiene una situazione politica estremamente fragile. Nonostante la tregua dichiarata, nelle regioni orientali si registrano ancora scontri tra forze governative e ribelli. Nonostante le tensioni restino elevate, gli accordi Misnk-2 per il cessate il fuoco nell’est del paese sono stati in larga parte rispettati.

La persistente instabilità ha determinato una forte recessione economica e un progressivo deterioramento dei conti pubblici ucraini.

In considerazione della ubicazione dei nostri cantieri, dislocati nelle vicinanze della città di Poltava e di Zhytomyr, geograficamente lontane dalle zone maggiormente coinvolte dalla crisi sociale in atto, non si sono rilevati significativi impatti alla sicurezza delle attività produttive.

L’onere del conflitto e il rallentamento economico hanno impattato negativamente sui conti pubblici del Paese, il quale registra un indebitamento crescente.

Tuttavia il management del Gruppo ritiene ragionevolmente di poter valutare l’economicità delle commesse assegnate in Ucraina con una prospettiva di continuità, ponendo comunque una costante e continua attenzione agli sviluppi interni del Paese, senza escludere che in futuro vi siano accadimenti attualmente non prevedibili tali da richiedere la modifica delle valutazioni effettuate. L’incasso dei certificati avviene regolarmente. Si segnala inoltre che la società non è esposta al rischio di svalutazione monetaria della divisa locale in quanto i valori contrattuali sono espressi in euro e USD.

Si segnala che le attività in Ucraina sono comprese nelle attività del Gruppo Todini destinate alla vendita.

Contenziosi

Ente Acque Umbre Toscane (Imprepar)

Il 29 dicembre 2010 si è avuta notizia del fatto che si era verificato un danno sulla “parte della soglia sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio”, in provincia di Arezzo. L’Ente irriguo Umbro-Toscano (oggi Ente Acque Umbre Toscane), nel mese di gennaio 2011, segnalava a Imprepar che “sono in corso indagini e verifiche volte ad accertare le cause e gli eventuali profili di responsabilità in ordine ai danni verificatisi”. In merito a tale circostanza, Imprepar, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda “attività varie” comprendente la commessa “diga di Montedoglio”, rappresentava all’Ente come le attività relative alla parte di opera oggetto di danneggiamento furono realizzate fra il 1979 ed il 1980 da altra impresa a cui Impregilo (allora COGEFAR) subentrò come cessionaria del contratto di appalto solo nel 1984. L’opera in questione, inoltre, fu oggetto di procedure di prova e collaudo già a suo tempo positivamente superate. Nella risposta alla comunicazione dell’Ente Acque UmbreToscane, Imprepar ha specificamente motivato la propria estraneità a qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’evento e, supportata dal parere dei propri legali, ritiene non vi siano allo stato ragioni per modificare le valutazioni conseguenti a tale posizione.

Nel corso dell’esercizio 2012 i responsabili dell’Ente Acque Umbre Toscane ed il Direttore dei lavori hanno sottoscritto un ordine di servizio concernente la richiesta all’impresa appaltatrice dei lavori di dare immediato corso, a sua cura e spese, alla predisposizione del progetto esecutivo e dare avvio ai relativi lavori. Tali atti sono stati integralmente contestati da Imprepar nonostante gli importi eventualmente coinvolti non siano ritenuti significativi.

Si segnala che, nell’ambito di un Accertamento Tecnico Preventivo promosso da un preteso terzo danneggiato che lamenta danni di modesta entità (circa 80.000 euro), il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio perché vengano determinate le cause del cedimento della diga.

Imprepar, con il supporto dei legali che la assistono, sta tutelando la correttezza del proprio operato in tutte le sedi competenti.

Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia

Nel marzo 2006 Impregilo, in qualità di Capogruppo mandataria (con una quota del 45%) dell’Associazione Temporanea di Imprese a tal fine costituita, ha stipulato con la Società Stretto di Messina S.p.A. il contratto per l’affidamento a contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari.

Un pool di istituti bancari ha inoltre sottoscritto la documentazione finanziaria, richiesta dal Capitolato a seguito dell’aggiudicazione della gara, relativa alla concessione di linee di credito per € 250 milioni da destinarsi alle prestazioni oggetto dell’affidamento. Sono state inoltre consegnate al committente, come contrattualmente previsto, garanzie di buona esecuzione delle opere pari a € 239 milioni. Nel corso del 2010 era stata formalizzata la riduzione a € 20 milioni della linea di credito.

Nel settembre 2009 è stato stipulato un atto aggiuntivo tra Stretto di Messina S.p.A. ed Eurolink S.c.p.A. che ha tenuto conto della sospensione delle attività di progetto intercorse dalla sottoscrizione del contratto a tale data. Come previsto da tale atto, inoltre, il progetto definitivo dell’opera è stato consegnato alla committenza. In data 29 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina S.p.A. ha approvato il progetto definitivo.

In data 2 novembre 2012 è stato emanato il Decreto Legge n. 187, avente ad oggetto “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. (committente dell’opera) e in materia di trasporto pubblico locale”. A seguito dell’emanazione di tale decreto e alla luce delle potenziali implicazioni sulla posizione contrattuale del Contraente Generale Eurolink, di cui Salini Impregilo è leader, Eurolink ha ritenuto di inviare al committente, ai sensi delle vigenti previsioni contrattuali, comunicazione di recesso anche a tutela della posizione di tutti i partners, italiani e stranieri, presenti nella compagine. Ciò nondimeno, tenuto conto dell’interesse preminente alla realizzazione dell’opera, il Contraente ha altresì comunicato la disponibilità a rivedere la propria posizione qualora il Committente manifestasse concretamente la volontà di realizzare il progetto. Le trattative a tal fine intercorse tra le parti, nonostante gli sforzi profusi, non hanno avuto esito positivo. Eurolink ha avviato varie azioni giudiziarie in sede nazionale e comunitaria, da un lato, eccependo la contrarietà alle norme costituzionali e ai trattati comunitari delle previsioni del predetto decreto, che pregiudicano i diritti legittimamente acquisiti da Eurolink in forza delle disposizioni contrattuali e dall’altro, chiedendo la condanna di Stretto di Messina al pagamento delle somme richieste, a vario titolo, dal Contraente Generale in ragione del venir meno del contratto per ragioni non dipendenti dalla propria volontà. Con riferimento alle azioni giudiziarie a livello comunitario si segnala che la Commissione Europea, nel novembre 2013, ha comunicato la determinazione a non dar seguito all’azione per assenza di violazione dei trattati, determinazione confermata in data 7 gennaio 2014 con la comunicazione, da parte della stessa Commissione Europea, di archiviazione dell’esposto. Per quanto attiene invece l’azione giudiziaria civile in sede nazionale, anche Salini Impregilo S.p.A. e tutti i Soci di Eurolink, in proprio, unitamente e disgiuntamente, hanno chiesto la condanna di Stretto di Messina al pagamento di somme richieste, a vario titolo, in ragione del venir meno del contratto per cause non dipendenti dalla propria volontà. Coerentemente con quanto descritto il portafoglio ordini del Gruppo Salini Impregilo già alla fine dell’esercizio 2012 è stato rettificato per riflettere l’eliminazione del progetto qui descritto. Tenuto conto, infine, della complessità dei vari iter giudiziari avviati, ancorché i consulenti che assistono Salini Impregilo e il contraente generale in tali ambiti supportino una valutazione ragionevolmente positiva circa l’accoglimento delle azioni avviate e la recuperabilità dei residui attivi iscritti in bilancio in relazione a tale progetto, non si può escludere che nel corso dei successivi periodi siano riscontrati eventi ad oggi non prevedibili e tali da richiedere l’aggiornamento delle valutazioni attualmente effettuate.

Metro Santiago - Cile

Il progetto per la realizzazione di due sezioni della linea 6 del Metro di Santiago è stato acquisito dal Gruppo Salini Impregilo, tramite la propria controllata Empresa Constructora Metro 6 Limitada, nel corso del 2013, per un valore originario di 3,3 milioni di Unidad de Fomento (equivalenti a € 122 milioni). Durante l’esecuzione del progetto sono emersi vari eventi che hanno interferito con l’attività, quali condizioni geologiche non previste e significativamente difformi da quelle rappresentate dal committente, variazioni all’ingegneria del progetto, ritrovamento di reperti archeologici e proibizione del Cliente ad effettuare lavori notturni nonostante si rimanesse nei limiti dei rumori ammissibili.

Tali fattori hanno determinato ritardi nei tempi di esecuzione che sono stati parzialmente riconosciuti dalla Direzione Lavori, ma non sono stati mai formalizzati dal Cliente. Lo stesso Cliente a partire dal novembre 2013, di propria iniziativa e sulla base di un programma difforme da quello concordato, ha applicato penali che sono state integralmente contestate.

Oltre a quanto sopra menzionato, i rapporti con il committente sono stati caratterizzati da situazioni complesse che hanno in primo luogo portato a cinque richieste di estensione dei termini di consegna dei lavori e alla revisione nel 2014 dell’oggetto dei lavori.

A fronte di tale situazione, Empresa Constructora Metro 6 Limitada, nel mese di luglio 2014, ha presentato al committente vari claims e la richiesta di Extension of Time, con la richiesta che gli stessi venissero valutati dall’organismo a ciò preposto, previsto contrattualmente.

Il Cliente, nel mese di agosto 2014, ha rifiutato le richieste ed ha invece sottoposto il nostro reclamo direttamente ad un Arbitrato presso la Camera di Commercio di Santiago, senza rispettare le previsioni contrattuali che richiedevano la preventiva consultazione tra le parti per la scelta dell’arbitro unico.

La prima udienza era fissata per il 25 settembre 2014, ma il Cliente ha chiesto di posticiparla al 6 di ottobre. Nel frattempo, in data 3 ottobre 2014, il committente ha comunicato alla società Empresa Constructora Metro 6 Limitada la risoluzione anticipata del contratto, adducendo motivazioni integralmente contestate, che sono attualmente oggetto del predetto arbitrato. Si fa presente che il committente ha il diritto contrattuale di risolvere in qualsiasi momento il contratto con Empresa Constructora Metro 6 Limitada, indipendentemente da denegati inadempimenti da parte di quest’ultima.

Sempre in data 3 ottobre 2014, il committente ha presentato istanza alle banche cilene per l’escussione delle garanzie contrattuali (garanzie contrattuali locali contro garantite da banche europee) per un importo complessivo di 912.174 Unidad de Fomento (equivalente a € 28,9 milioni). Tali importi comprendono anche l’escussione integrale della garanzia per l’anticipo, nonostante che 156.323 Unidad de Fomento (equivalenti a € 5,1 milioni) fossero già stati restituiti al cliente mediante le certificazioni mensili (a tale proposito è stata presentata apposita denuncia penale in Cile).

La società controllata ha risposto alle iniziative del committente chiedendo la sospensione del provvedimento di escussione delle fideiussioni e il ripristino delle condizioni contrattuali e operative esistenti alla data del 2 ottobre 2014.

L’Arbitro non ha ravvisato gli estremi per un provvedimento d’urgenza di sospensione dell’escussione delle fideiussioni, ed ha rinviato al merito, permanendo lo stato di sospensione dei lavori.

Gli importi corrispondenti alle garanzie di cui sopra sono stati pertanto pagati.

Stante la complessità della situazione in atto e dell’arbitrato in corso per quanto attiene sia alle valutazioni legali sia ai rapporti con il committente, gli amministratori, supportati dai propri consulenti legali, ritengono corretto l’operato della società e che allo stato attuale non si ritiene necessaria un’ulteriore valutazione del rischio diversa da quanto già rilevato nelle valutazioni della commessa. Non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Ochre Solutions – Regno Unito

Nel corso del 2014 la società collegata Ochre Solutions – partecipata da Impregilo International Infrastructures NV al 40% e titolare del contratto di concessione per l’Oxford University Hospitals - ha ricevuto due notifiche di inadempienze (Warning Notices) relativamente al rispetto della qualità dei servizi offerti. Alcuni aspetti delle notifiche sono oggetto di contestazione da parte della società; nonostante ciò il ricevimento di tre notifiche in un arco temporale di sei mesi costituirebbe un evento di default in base agli accordi contrattuali tra la società e l’ente concedente. Un evento di default consentirebbe al concedente di risolvere il contratto di concessione con il conseguente trasferimento di tutti i diritti derivanti dal contratto stesso in capo al concedente.

Gli amministratori di Ochre Solution sono in costante dialogo con il concedente e nel corso del mese di luglio è stato firmato un accordo con il concedente che, a fronte di una serie di azioni correttive che verranno messe in atto dalla società e i cui effetti sono stati previsti nel budget della stessa, permette di evitare la risoluzione del contratto.

Altri contenziosi

Le strutture di Corporate non sono attualmente coinvolte in contenziosi di particolare rilevanza. Ad esclusione di quanto più compiutamente descritto nell’ambito dei Progetti RSU Campania si ricorda solo che, a partire dall’esercizio 2009 e conseguentemente al trasferimento della sede sociale della Capogruppo da Sesto San Giovanni (Milano) a Milano, è insorta una controversia con il locatore dell’immobile presso cui si trovava la precedente sede sociale. La controversia è stata decisa con lodo arbitrale del dicembre 2012 che, in accoglimento delle domande proposte dal locatore, ha condannato la Capogruppo al pagamento dei canoni residui per tutta la durata del contratto di locazione scadente a luglio 2012. Il lodo è stato tempestivamente impugnato avanti la competente Corte d’appello di Milano presso la quale pende il relativo giudizio. La Capogruppo, tuttavia, già nell’esercizio 2012, in pendenza dei termini per l’impugnazione, aveva riflesso nella propria situazione patrimoniale e finanziaria le conclusioni del lodo arbitrale. Nelle more del giudizio di impugnazione del lodo la Capogruppo si è vista costretta a corrispondere, con riserva di ripetizione, quanto riconosciuto al locatore dal lodo.

Si evidenzia che, in relazione a tale contenzioso, Salini Impregilo S.p.A. (già Impregilo S.p.A.), in forza delle previsioni contenute negli accordi contrattuali sottoscritti con Immobiliare Lombarda S.p.A. in qualità di originario locatore dell’attuale sede sociale, è titolare di diritti di manleva in merito alle pretese avanzate dal precedente locatore per gli importi eccedenti il valore di € 8 milioni, diritti già esercitati con ricorso per Decreto Ingiuntivo. Il Decreto Ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Milano ed è stato impugnato dalla Immobiliare Lombarda. Nelle more del giudizio di merito, tuttavia, la controparte ha provveduto a corrispondere l’importo richiesto in forza del provvedimento impugnato per il quale non è stata concessa alcuna sospensiva.

Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)

A seguito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che vede quali indagati, per i reati di cui agli art. 81, 110 c.p. e 2621 e 2637 c.c., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Impregilo all’epoca dei fatti, Impregilo S.p.A., così come Imprepar S.p.A., è stata sottoposta a indagini preliminari in relazione all’illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli art. 25/ter, lett. a) e r), 5 e 44 del Decreto Legislativo 231/2001.

Le contestazioni a carico degli indagati sono state rese note alla società dalla Procura procedente con comunicazione in data 13 ottobre 2005.

L’addebito ipotizzato per Impregilo è di avere “predisposto e attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati” ipotizzati a carico degli amministratori coinvolti nell’indagine, dai quali avrebbe tratto vantaggio.

Il procedimento ha attraversato articolate e complesse fasi procedurali, in esito alle quali, all’udienza del 12 luglio 2007, con l’accoglimento delle relative eccezioni che le difese degli imputati e delle società coinvolte nel procedimento in esame avevano sollevato sin dall’udienza preliminare, il Tribunale di Milano ha – in via preliminare – dichiarato “la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP di Milano in data 21 febbraio 2007 nel procedimento ai sensi dell’art. 416 c.p.p.” e ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura di Milano.

La Procura milanese ha riaperto pertanto il procedimento e, nel mese di novembre 2007 ha presentato al G.I.P. di Milano istanza di archiviazione del procedimento. Il G.I.P., in data 13 febbraio 2009, ha accolto l’istanza della Procura limitatamente ad una parte delle imputazioni e ne ha conseguentemente disposto l’archiviazione. Per effetto di tale sentenza, Imprepar S.p.A. è uscita dal procedimento, mentre è stato disposto il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione delle imputazioni per la parte dell’istanza che non è stata accolta. In relazione alle fattispecie per le quali non era stata disposta dal G.I.P. l’archiviazione, inoltre, la Società ha formulato richiesta di giudizio con rito abbreviato, e nell’udienza del 21 settembre 2009, è stata richiesta dalla Procura sentenza di non luogo a procedere per i residui capi di imputazione.

Nell’udienza del 17 novembre 2009 Impregilo è stata assolta quanto ad una contestazione per insussistenza del fatto, quanto all’altra perché non punibile ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/01 essendo munita di idoneo modello organizzativo.

In data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del ricorso sollevato dalla Procura avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Impregilo dalle responsabilità ex-Lege 231/01 ha respinto le istanze della Procura e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ritenuto idoneo il modello organizzativo adottato dalla Società. La Procura ha impugnato tale decisione presso la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4677/14 del 18 dicembre 2013, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame nel merito. Il giudizio è stato riassunto avanti la Corte d’Appello di Milano, la quale nell’udienza del 19 novembre 2014, ha assolto la Società e ha confermato il resto della sentenza assolutoria del GIP del tribunale di Milano del 17 novembre 2009.

Altri procedimenti – Tribunale di Firenze

In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso con sentenza emessa il 27 giugno 2011, che ha integralmente riformato la decisione di primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest’ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. La sentenza della Corte di Appello di Firenze, le cui motivazioni sono state depositate il 29 maggio 2014, è stata impugnata da tutti gli imputati e dal C.A.V.E.T, in qualità di responsabile civile, e nel settembre scorso sono stati depositati i relativi ricorsi per Cassazione. Il Consorzio nella tutela dei propri interessi, resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.

Contenziosi Todini

Napoli, realizzazione di una tratta ferroviaria per metropolitana pesante, tratta Piscinola-Secondigliano

I lavori di realizzazione delle opere civili sulla tratta ferroviaria Piscinola – Secondigliano, nell'ambito dell'ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Napoli – Alifana, sono stati sospesi nel corso del secondo semestre del 2011 a causa delle inadempienze da parte del Committente Metrocampania Nordest S.r.l. (ora Ente Autonomo Volturno) nei pagamenti dei corrispettivi di appalto, con la conseguenza che le uniche attività svolte si sono sostanziate esclusivamente nella messa in sicurezza delle aree di cantiere.

Il Committente, pur considerando la valenza strategica dell’opera nell’ambito del completamento dell’anello ferroviario della città di Napoli, non è più riuscito a far fronte ai propri impegni a causa delle difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato il bilancio della Regione Campania, le quali di fatto hanno provocato una carenza di fondi nella controllata Metrocampania Nordest S.r.l., rendendo estremamente difficoltoso l’erogazione dei corrispettivi dovuti.

Alla luce di tale situazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base del dettato previsto nel decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 (convertito in L. 134 del 7 agosto 2012), ha nominato un Commissario ad acta con l’incarico di effettuare una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario, al fine di predisporre un piano di rientro del disavanzo accertato.

Allo stato attuale risulta che il Commissario nominato abbia terminato il proprio operato relativamente alla fase ricognitiva e di pianificazione, e si è quindi in attesa di conoscere le successive determinazioni.

Considerato che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario, il menzionato decreto legge ha stabilito che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario nell’arco dei 12 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto legge n.83 (termine più volte prorogato e da ultimo confermato sino al 31.12.2015 dall’art. 41 comma 5 del D.L. 133/2014), la controllata Todini Costruzioni Generali S.p.A. ha comunque avviato tutte le iniziative reputate necessarie per l’ottenimento dei suoi diritti acquisiti, mantenendo al contempo un rapporto non conflittuale con il Committente il quale, tuttora, considera come prioritario il lotto in oggetto per un’efficace funzionalità dell’anello ferroviario metropolitano.

Infine, con atto del 30 giugno 2014 notificato al Committente, la Todini Costruzioni Generali S.p.A. ha ceduto alla controllante Salini Impregilo S.p.A. tutti i crediti portati dalle fatture insolute emesse nei confronti di Ente Autonomo Volturno.

Nel corso dell’anno 2014, e prima della formalizzazione dell’atto di cessione, il Committente ha disposto pagamenti parziali, in favore di Todini Costruzioni Generali S.p.A., per circa euro 8.500.000.

Da ultimo, sono state avviate con il Committente trattative finalizzate a:

  • procedere al saldo dei crediti insoluti;
  • definire le pretese risarcitorie avanzate in ragione dell’anomalo andamento dei lavori della tratta ferroviaria;
  • consentire il completamento delle opere.

Nella medesima trattativa il Committente ha richiesto che venga ricompresa la definizione della controversia insorta in merito all’esecuzione del lotto contiguo della ferrovia Napoli-Alifana (Secondigliano-Di Vittorio), appaltato ad un’A.T.I. di cui Todini Costruzioni Generali S.p.A. è mandataria.

In relazione a detta seconda commessa – le cui opere non sono mai state avviate – l’A.T.I. affidataria ha avviato un giudizio ordinario per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, richiedendo il risarcimento di ogni danno.

Autostrada A1 Milano - Napoli, lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, tratto La Quercia-Aglio

L’iniziativa si riferisce ai lavori di ampliamento e ammodernamento dell’Autostrada A1 Galleria di base – Lotto 9-11 – Variante di Valico. La commessa rientra nell’intervento di maggior rilievo, in corso da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A., per il potenziamento della A1 con la realizzazione della Variante di Valico finalizzata al miglioramento della viabilità ed alla riduzione dei tempi di percorrenza tra Bologna e Firenze. L’opera simbolo della Variante di Valico è la Galleria di Base: un tunnel a carreggiate separate (160 mq di sezione e una lunghezza di circa 8,6 Km), che unirà le regioni Emilia Romagna e Toscana, congiungendo la futura area di servizio Badia Nuova a nord con il nuovo svincolo di Poggiolino a sud.

I lavori risultano sostanzialmente ultimati ad eccezione di interventi di finitura e di alcune opere minori da eseguirsi in territorio della Regione Toscana.

A partire dal giugno 2011 la Procura della Repubblica di Firenze, a conclusione di indagini condotte a partire dall’anno 2005, ha contestato a taluni dipendenti/dirigenti apicali della Todini Costruzioni Generali S.p.A. alcuni reati di natura ambientale asseritamente commessi nello svolgimento dei lavori di realizzazione della Variante di Valico.

Con sentenza del 5 novembre 2012, il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dichiarato, per tutti gli imputati, l’avvenuta prescrizione dei reati contestati in tema di regimazione delle acque e gestione degli scarichi ed ha rinviato a giudizio i medesimi imputati per i contestati reati in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e di danneggiamento di beni ambientali.

All’udienza del 26 marzo 2013, innanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’Ambiente si è costituito parte civile nei confronti dei responsabili civili della Todini Costruzioni Generali, Autostrade per l’Italia S.p.A. e gli altri appaltatori coinvolti (oltre ai medesimi imputati) formulando una richiesta di risarcimento danni “per equivalente patrimoniale” di importo non inferiore ad 810 milioni di Euro ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A supporto di tale domanda il Ministero dell’Ambiente allegava una relazione a firma I.S.P.R.A. (Istituto costituito in seno allo stesso Ministero), poi espunta nell’udienza del 9 dicembre 2013 dal fascicolo del dibattimento, in quanto ritenuto dal Giudice documento non producibile perché non formatosi in contraddittorio e, comunque, privo del nominativo del soggetto redattore.

Posto che la parte civile non ha indicato testi né consulenti, la richiesta di risarcimento, allo stato, non è supportata da prove circa la relativa entità.

La fase istruttoria ha avuto inizio nel gennaio 2014 ed è tutt’ora in corso.

Il Gruppo nega qualsivoglia responsabilità nelle fattispecie contestate, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e la infondatezza delle contestazioni mosse. Eccepisce altresì l’assoluta abnormità dell’istanza risarcitoria presentata dal Ministero dell'Ambiente, la quale, oltre ad essere stata formulata senza alcuna preventiva richiesta di adozione delle necessarie misure di ripristino ambientale eventuale, non appare altresì conforme alla normativa italiana e alla Direttiva Europea 2004/35/CE. A tale proposito, la Commissione Europea ha, infatti, avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, fin dal 2007 (n. 2007/4679), confermata in data 27 gennaio 2012 con un parere motivato complementare, che ha recentemente portato all’inserimento, con Legge 6 agosto 2013, n. 97, di alcune modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra le quali l’eliminazione dalla rubrica dell’art. 311 del citato D. Lgs. n. 152/2006 del riferimento all’azione risarcitoria “per equivalente patrimoniale”, essendo il danno ambientale risarcibile in primo luogo in forma specifica attraverso peculiari misure di riparazione.

Alla luce di quanto sopra, ed acquisiti i necessari pareri dei propri consulenti, il Gruppo considera infondata la suddetta richiesta risarcitoria e, di conseguenza, remoto il rischio di un suo eventuale accoglimento. Il management non ha pertanto ritenuto di dover effettuare alcun accantonamento in bilancio.

Contenziosi tributari

Contenzioso tributario corporate

In merito al principale contenzioso instaurato con l’Agenzia delle Entrate dalla Società (all’epoca Impregilo) si rammenta che :

  • è tuttora pendente in Cassazione, a seguito del ricorso di controparte, la controversia concernente l’avviso di accertamento con il quale veniva contestato il trattamento tributario delle svalutazioni e delle minusvalenze rilevate dalla Società nel corso dell’esercizio 2003. Come già riportato in passato, il rilievo principale inerente la cessione – effettuata da Impregilo S.p.A. a Impregilo International NV – della partecipazione detenuta nella concessionaria cilena Costanera Norte SA, è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 11.09.2009 (Maggior imponibile accertato €/mio 70);
  • è ancora pendente in Cassazione la controversia relativa ai crediti di imposta di nominali €/mio 12,3 acquisiti da terzi in occasione di precedenti operazioni straordinarie. Ad una vittoria in primo grado ha fatto seguito una soccombenza nel secondo grado di giudizio avverso la cui sentenza è stato presentato tempestivo ricorso per Cassazione;
  • è ancora pendente in primo grado una controversia relativa all’anno 2005 relativa al tecnicismo utilizzato per il cosiddetto riallineamento del valore delle partecipazioni di cui all’art. 128 del DPR 917/86 (Maggior imponibile accertato €/mio 4,2);
  • riguardo ad una ulteriore controversia relativa, sempre all’anno 2005, afferente i costi relativi ad una associazione in partecipazione posta in essere in Venezuela il cui maggior imponibile accertato è pari ad €/mio 6,6, in data 19/5/2015 è stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale totalmente favorevole alla Società (pendono i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione);
  • alla società sono stati notificati: (i) un invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione di imposte islandesi la cui pretesa è pari ad €/mio 4,6 tempestivamente impugnata ed in data 28/5/2015 si è tenuta l’udienza di 1° grado ma non è stato ancora depositato il relativo dispositivo e (ii) sempre per la stessa motivazione una cartella di pagamento la cui pretesa è pari ad €/mio 4,6 avverso la quale è stato opposto ricorso e la Società è risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado di giudizio (pendono i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione);

La Società, in ordine alle controversie ancora in pendenza di giudizio, in ciò confortata anche dal supporto dei propri consulenti, ritiene che il proprio operato sia stato corretto e ha coerentemente ritenuto il rischio di soccombenza riferito a tali fattispecie come non probabile, ancorché non impossibile.

Inoltre, nei confronti della Società è in corso, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, una verifica fiscale avente come oggetto le imposte IRES, IRAP e IVA per gli esercizi 2011 e 2012. Nel corso della verifica il controllo è stato esteso anche all’annualità 2010 e per tale annualità in data 8/7/2015 è stato redatto il relativo Processo Verbale di Constatazione con rilievi per maggior imponibile ai fini Ires per circa €/mio 1,0 ed ai fini Irap per circa €/mio 0,8. Sempre per tale annualità la Società ha ritenuto opportuno

presentare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di Adesione al Processo Verbale di Constatazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Contenzioso tributario - Islanda

In relazione al progetto, già concluso, riguardante la realizzazione dell’impianto idroelettrico di Karanjukar (Islanda), si ricorda come, a partire dal 2004, fossero insorte controversie con le autorità fiscali islandesi in merito alla determinazione del soggetto tenuto a operare come sostituto di imposta con riferimento alla retribuzione del personale interinale straniero che operava nel cantiere. Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) era stata in prima istanza indebitamente ritenuta responsabile del versamento delle ritenute su tali retribuzioni, che aveva conseguentemente versato. In esito alla definitiva conclusione del primo giudizio incardinato localmente su tale controversia la Società aveva però ottenuto piena soddisfazione delle proprie pretese. Ciononostante, le autorità locali successivamente hanno instaurato un nuovo procedimento di analoga portata e, con una sentenza emessa nel febbraio 2010 dalla Suprema Corte - in aperta contraddizione con la precedente emessa nel 2006 sul medesimo argomento e dalla medesima autorità giudicante - hanno respinto le pretese della Società che attendeva il rimborso delle ritenute indebitamente versate complessivamente pari a € 6,9 milioni, al cambio originario. In esito all’ultimo giudizio, pertanto, la Società ha posto in essere tutte le iniziative giudiziarie sia a livello internazionale (in data 22 giugno 2010 è stato presentato debito ricorso alla EFTA Surveillance Authority) sia – per quanto possibile – nuovamente a livello locale , ritenendo, che l’ultima decisione emessa dalla Suprema Corte islandese contenesse evidenti profili di illegittimità sia in relazione allo stesso ordinamento locale sia in relazione agli accordi internazionali che regolano i rapporti commerciali fra i paesi dell’area cd. “EFTA” sia, infine, in merito alle convenzioni internazionali che impediscono l’applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano nel territorio dei paesi convenzionati. In data 8 febbraio 2012 l'EFTA Surveillance Authority dopo aver inviato una missiva allo Stato islandese con la quale notificava l’infrazione in ordine al libero scambio di servizi e richiedeva allo stesso Stato di far pervenire le proprie osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel mese di aprile 2013, l’EFTA Surveillance Authority diramava la propria opinione motivata giudicando la legislazione islandese, per le norme inerenti il contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che regolano i rapporti commerciali fra i paesi membri dell’organizzazione e richiedendo che l’Islanda si conformasse a tale posizione; in tale contesto la Società ha chiesto la riapertura del caso in loco e sta valutando la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative a livello internazionale. Tenuto conto di quanto sopra, non si ritiene che alla data attuale sussistano oggettive ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale controversia.

Progetti RSU Campania

Premessa

Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania.

I Progetti RSU Campania si sono articolati nelle seguenti principali fasi:

i) la cd. fase “Contrattuale” che inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘ope legis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);

ii) la cd. fase “Transitoria” il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale e si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Quest’ultimo provvedimento ha sancito definitivamente, tra l’altro, il disimpegno del Gruppo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR; e

iii)la cd. fase “Attuale” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” si protrae sino ad oggi.

Allo stesso tempo, le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività della società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio e che sono state ampiamente discusse e trattate in tutte le informative finanziarie che il Gruppo ha prodotto a partire da tali periodi, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali di grande rilevanza ed in parte tuttora in corso. Pur avendo osservato sviluppi positivi negli ultimi esercizi, il quadro generale dei contenziosi in essere si presenta ancora alquanto articolato ed è sinteticamente riepilogato nei paragrafi seguenti soprattutto per quanto concerne le posizioni di rischio ancora in essere.

Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata incorporata in FIBE S.p.A., nel seguito del presente capitolo – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.

Il contenzioso amministrativo

Recupero delle somme dovute a FIBE da parte delle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti

Il Commissario ad Acta incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie per il servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, ha depositato nel novembre 2014 la sua relazione definitiva nella quale, ha stabilito che a fronte dell'intera sorte creditoria spettante a Fibe per tariffa per il servizio prestato sino al 15/12/2005, pari a € 138.288.117, l’amministrazione ha già direttamente incassato, senza rimetterlo a Fibe, l’importo di € 46.363.800, che quanto ancora da recuperare e da corrispondere a Fibe ammonta a € 74.317.550 e che quanto già direttamente incassato da Fibe a titolo di tariffa ammonta a € 17.606.767.

L’Amministrazione oltre a sollevare alcune eccezioni riguardanti i criteri di calcolo e la compensabilità di voci creditorie (peraltro oggetto di altri giudizi), eccezioni respinte dal TAR, proponeva reclamo chiedendo di dichiararsi improcedibile il ricorso per il venire meno, a far data dal 31.12.2009, della normativa che consentiva l’esercizio delle attività che il commissario ad acta avrebbe dovuto svolgere. Con ordinanza n. 2517/2015, il TAR Lazio, nel confermare ancora in essere l’obbligo al recupero della creditoria di spettanza di Fibe in capo alla Amministrazione e per essa al Commissario nominato in sua sostituzione, ha respinto il reclamo. Avverso tale ordinanza la P.A. ha proposto ricorso al Consiglio di Stato.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario ad acta, della successiva nomina da parte del T.A.R. quale Commissario “ad acta” del Comandante generale della Guardia di Finanza o un ufficiale dirigente all’uopo da lui delegato, nonché della prospettata incompatibilità da quest’ultimo sollevata, all’udienza del 17 giugno 2015 il TAR si è riservato sulla nuova nomina

Richiesta a FIBE di riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio da parte dei soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa

A partire dal 2008 FIBE ha dovuto far fronte a una ripetuta serie di iniziative con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa imponevano alla stessa FIBE la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio, già ad essi consegnati ad agosto 2008, in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio. Il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato, su impugnazione dei relativi provvedimenti da parte di FIBE, hanno affermato la funzionalità di tali siti al ciclo integrato dei rifiuti. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa promossa dalla SAP NA SpA (società provinciale della Provincia di Napoli), innanzi al Tribunale di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo, chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE S.p.A. e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica. A seguito di sentenze del Tribunale ordinario di Napoli, dichiarative del difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, la maggior parte di tale contenzioso è stato riassunto dalla stessa SAP NA innanzi al TAR Campania. Nel mese di giugno 2015 sono state depositate le sentenze sui primi ricorsi andati in discussione con le quali il TAR Campania ha integralmente respinto tutte le richieste avanzate dalla SAP NA.

Procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività svolte e per i lavori ordinati dall’amministrazione durante la gestione transitoria

Già a partire dal 2009 FIBE ha adito il T.A.R. del Lazio contestando l’inerzia dell’amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex-lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria.

Nell’ambito del giudizio così introdotto, il TAR ha nominato un verificatore che in data 31 marzo 2014 ha depositato la perizia finale nella quale, in sintesi, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando in ciò sostanziale rispondenza. Il ricorso è tuttora pendente in attesa di fissazione richiesta con apposita istanza.

Conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra

Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha illegittimamente stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005) e si è in attesa della fissazione della relativa udienza di merito.

Pagamento degli impianti di CDR

Con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di FIBE e ha condannato la P.A. al pagamento per i costi non ammortizzati alla data di risoluzione per gli impianti di CDR in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 204.742.665,00 oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo.

A seguito di procedura esecutiva promossa da FIBE e opposta dalla PCM, FIBE ha ottenuto l’assegnazione di euro 240.547.560,96 a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi moratori richiesta. Entrambe le parti hanno instaurato il giudizio di merito e all’udienza del 19 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Sempre in relazione al pagamento dei costi non ammortizzati al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, sono in essere le attività volte al recupero dell’IVA versata sull’importo incassato in linea capitale di € 204.742.665,00 liquidato in sentenza. E’ stata quindi avviata un’autonoma azione legale che in data 28 gennaio 2015 ha portato all’ottenimento di un decreto ingiuntivo verso la PCM, ritualmente opposto in data 13 marzo 2015 e con udienza fissata al 22 settembre 2015.

Contenziosi ambientali

Nel corso delle varie fasi dei progetti RSU Campania, il Gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di alcune discariche, aree di stoccaggio e impianti di produzione del CDR. I procedimenti non positivamente risolti sono sospesi in attesa delle udienze di merito. Per il procedimento riguardante la caratterizzazione e la m.i.s.e., relativamente al sito di Pontericcio, all’impianto di produzione del cdr di Giugliano e all’area di stoccaggio provvisorio di Cava Giuliani, il TAR Lazio, con sentenza n. 6033 del 2012, ha respinto i ricorsi proposti da Fibe s.p.a.. Avverso questa sentenza, basata peraltro su contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza. Si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Con riferimento alla discarica di Cava Giuliani il TAR Lazio con sentenza 5831/2012 ha dichiarato la giurisdizione del T.S.A.P. presso il quale il ricorso è stato riassunto e pende con il n. 36/2013. Nel frattempo, senza che ciò possa costituire in alcun modo ammissione di alcuna responsabilità, Fibe sta portando avanti le operazioni di caratterizzazione dei suindicati siti.

Il contenzioso civile

Nel mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo di oltre € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi. Nello stesso procedimento gli Istituti Bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, di essere tenuti indenni da Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) che, si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli Istituti Bancari garanti.

Avverso la sentenza dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, l’avvocatura dello Stato ha ricorso proposto appello con udienza fissata per conclusioni al 2 febbraio 2017.

In data 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio di escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13.000.000,00, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.

Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di IMPREGILO e di Fibe e di queste ultime nei confronti della P.C.M..

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende ed il relativo procedimento, chiamato innanzi alla Corte di Appello di Milano, è stato rinviato al 13 dicembre 2016 per la precisazione delle conclusioni.

Si segnalano inoltre alcuni giudizi recentemente attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il periodo “Contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del commissario ad acta. Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel periodo ‘contrattuale’ e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità. È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ottenuto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la P.C.M., la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE che ha proposto domanda riconvenzionale tesa al pagamento dei maggiori oneri subiti in corso di convenzione. Il Giudice ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo rinviando la causa al 31.3.2016.

Il contenzioso tributario

Meritevole di menzione in questo ambito è il contenzioso in essere relativamente all’ICI sull’impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Nel mese di gennaio 2013 la controllata Fibe si è vista notificare dal Comune di Acerra avvisi di accertamento in relazione al termovalorizzatore con i quali si richiedeva il pagamento dell’ICI e delle relative sanzioni per complessivi euro 14,3 milioni relativamente agli anni dal 2009 al 2011. L’importo preteso da Comune e contestato dalla Società, è stato oggetto di giudizio sia in primo sia in secondo grado e pendono i termini per il ricorso in Cassazione . L’originaria pretesa è stata ridotta dalla competente Commissione Tributaria Regionale di Napoli e conseguentemente è stato annullato il relativo ruolo recato dalle cartelle di pagamento emesse dal Concessionario della Riscossione.

Seppure convinta della legittimità del proprio operato la Società, in ciò supportata dal parere dei propri consulenti, nella situazione al 30 giugno 2105 ha provveduto ad accantonare, in considerazione della complessità della materia, l’importo di € 4,5 milioni.

Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A., Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura dichiarando, al contempo, inammissibili tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società.

Nell’ambito di tale procedimento, il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di euro 750 milioni circa.

Il procedimento cautelare si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012. Il 4 novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito. Nel marzo 2014 la Procura di Napoli ha impugnato detta sentenza; si è in attesa della relativa fissazione dell’udienza innanzi alla corte di Appello di Napoli.

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Nel corso del 2008, nell’ambito di una nuova inchiesta avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti, sia di personale dirigente della struttura commissariale. Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Italimpianti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.

Nell’udienza del 21 marzo 2013 il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex d.lgs 231/2001 per tutti i capi di imputazione trasferendo, a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura napoletana di un magistrato ivi svolgente funzioni, il procedimento innanzi al Tribunale di Roma.

All’udienza del 1 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha provveduto ad acquisire la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - V sezione penale nel procedimento “madre” sopra descritto (il 15940/03 R.G.n.r.) anche al fine di meglio valutare le richieste dei mezzi di prova articolate dalle parti. Esperite le richieste dei mezzi di prova, il procedimento, ancora nella fase dibattimentale, è stato differito al 27 ottobre 2015 per l’escussione del consulente tecnico della Procura.

Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE S.p.A., quale Ente coinvolto ex D.Lgs 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.Lgs 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

FIBE S.p.A. è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli che, accogliendo l’eccezione avanzata dalla difesa di “parte pubblica”, si è dichiarato incompetente funzionalmente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma.

In data 13 aprile 2015 la Procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di archiviazione per tutti gli imputati (sia persone fisiche che giuridiche) e per tutte le contestazioni. Si attende la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di Roma.

Trattandosi in questi casi di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato - le Società del Gruppo coinvolte sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato.

Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione dei Progetti RSU Campania al 30 giugno 2015

Il quadro generale della situazione del Gruppo Salini Impregilo in relazione ai Progetti RSU Campania al 30 giugno 2015, si mantiene tuttora (come evidenziato dalla complessità degli argomenti sopra descritti) estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza.

Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005) e quelle da ultimo rese nei giudizi istaurati da SAP.NA, di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna.

Tenuto anche conto delle decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle recenti tematiche ambientali precedentemente descritte, ancorché pendenti nel merito e per le quali la valutazione del rischio di eventuale soccombenza, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, è qualificabile in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.

In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.