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Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)

A seguito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che vede quali indagati, per i reati di cui agli art. 81, 110 c.p. e 2621 e 2637 c.c., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Impregilo all’epoca dei fatti, Impregilo S.p.A., così come Imprepar S.p.A., è stata sottoposta a indagini preliminari in relazione all’illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli art. 25/ter, lett. a) e r), 5 e 44 del Decreto Legislativo 231/2001.

Le contestazioni a carico degli indagati sono state rese note alla società dalla Procura procedente con comunicazione in data 13 ottobre 2005.

L’addebito ipotizzato per Impregilo è di avere “predisposto e attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati” ipotizzati a carico degli amministratori coinvolti nell’indagine, dai quali avrebbe tratto vantaggio.

Il procedimento ha attraversato articolate e complesse fasi procedurali, in esito alle quali, all’udienza del 12 luglio 2007, con l’accoglimento delle relative eccezioni che le difese degli imputati e delle società coinvolte nel procedimento in esame avevano sollevato sin dall’udienza preliminare, il Tribunale di Milano ha – in via preliminare – dichiarato “la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP di Milano in data 21 febbraio 2007 nel procedimento ai sensi dell’art. 416 c.p.p.” e ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura di Milano.

La Procura milanese ha riaperto pertanto il procedimento e, nel mese di novembre 2007 ha presentato al G.I.P. di Milano istanza di archiviazione del procedimento. Il G.I.P., in data 13 febbraio 2009, ha accolto l’istanza della Procura limitatamente ad una parte delle imputazioni e ne ha conseguentemente disposto l’archiviazione. Per effetto di tale sentenza, Imprepar S.p.A. è uscita dal procedimento, mentre è stato disposto il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione delle imputazioni per la parte dell’istanza che non è stata accolta. In relazione alle fattispecie per le quali non era stata disposta dal G.I.P. l’archiviazione, inoltre, la Società ha formulato richiesta di giudizio con rito abbreviato, e nell’udienza del 21 settembre 2009, è stata richiesta dalla Procura sentenza di non luogo a procedere per i residui capi di imputazione.

Nell’udienza del 17 novembre 2009 Impregilo è stata assolta quanto ad una contestazione per insussistenza del fatto, quanto all’altra perché non punibile ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/01 essendo munita di idoneo modello organizzativo.

In data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del ricorso sollevato dalla Procura avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Impregilo dalle responsabilità ex-Lege 231/01 ha respinto le istanze della Procura e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ritenuto idoneo il modello organizzativo adottato dalla Società. La Procura ha impugnato tale decisione presso la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4677/14 del 18 dicembre 2013, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame nel merito. Il giudizio è stato riassunto avanti la Corte d’Appello di Milano, la quale nell’udienza del 19 novembre 2014, ha assolto la Società e ha confermato il resto della sentenza assolutoria del GIP del tribunale di Milano del 17 novembre 2009.

Altri procedimenti – Tribunale di Firenze

In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso con sentenza emessa il 27 giugno 2011, che ha integralmente riformato la decisione di primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio

sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest’ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. La sentenza della Corte di Appello di Firenze, le cui motivazioni sono state depositate il 29 maggio 2014, è stata impugnata da tutti gli imputati e dal C.A.V.E.T, in qualità di responsabile civile, e nel settembre scorso sono stati depositati i relativi ricorsi per Cassazione. Il Consorzio nella tutela dei propri interessi, resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.

Autostrada A1 Milano - Napoli, lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, tratto La Quercia-Aglio

L’iniziativa si riferisce ai lavori di ampliamento e ammodernamento dell’Autostrada A1 Galleria di base – Lotto 9-11 – Variante di Valico. La commessa rientra nell’intervento di maggior rilievo, in corso da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A., per il potenziamento della A1 con la realizzazione della Variante di Valico finalizzata al miglioramento della viabilità ed alla riduzione dei tempi di percorrenza tra Bologna e Firenze. L’opera simbolo della Variante di Valico è la Galleria di Base: un tunnel a carreggiate separate (160 mq di sezione e una lunghezza di circa 8,6 Km), che unirà le regioni Emilia Romagna e Toscana, congiungendo la futura area di servizio Badia Nuova a nord con il nuovo svincolo di Poggiolino a sud.

I lavori risultano sostanzialmente ultimati ad eccezione di interventi di finitura e di alcune opere minori da eseguirsi in territorio della Regione Toscana.

A partire dal giugno 2011 la Procura della Repubblica di Firenze, a conclusione di indagini condotte a partire dall’anno 2005, ha contestato a taluni dipendenti/dirigenti apicali della Todini Costruzioni Generali S.p.A. alcuni reati di natura ambientale asseritamente commessi nello svolgimento dei lavori di realizzazione della Variante di Valico.

Con sentenza del 5 novembre 2012, il Giudice per l’Udienza Preliminare ha dichiarato, per tutti gli imputati, l’avvenuta prescrizione dei reati contestati in tema di regimazione delle acque e gestione degli scarichi ed ha rinviato a giudizio i medesimi imputati per i contestati reati in tema di gestione delle terre e rocce da scavo e di danneggiamento di beni ambientali.

All’udienza del 26 marzo 2013, innanzi al Tribunale di Firenze, il Ministero dell’Ambiente si è costituito parte civile nei confronti dei responsabili civili della Todini Costruzioni Generali, Autostrade per l’Italia S.p.A. e gli altri appaltatori coinvolti (oltre ai medesimi imputati) formulando una richiesta di risarcimento danni “per equivalente patrimoniale” di importo non inferiore ad 810 milioni di Euro ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

A supporto di tale domanda il Ministero dell’Ambiente allegava una relazione a firma I.S.P.R.A. (Istituto costituito in seno allo stesso Ministero), poi espunta nell’udienza del 9 dicembre 2013 dal fascicolo del dibattimento, in quanto ritenuto dal Giudice documento non producibile perché non formatosi in contraddittorio e, comunque, privo del nominativo del soggetto redattore.

Posto che la parte civile non ha indicato testi né consulenti, la richiesta di risarcimento, allo stato, non è supportata da prove circa la relativa entità.

La fase istruttoria ha avuto inizio nel gennaio 2014 ed è tutt’ora in corso.

Il Gruppo nega qualsivoglia responsabilità nelle fattispecie contestate, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e la infondatezza delle contestazioni mosse. Eccepisce altresì l’assoluta abnormità dell’istanza risarcitoria presentata dal Ministero dell'Ambiente, la quale, oltre ad essere stata formulata senza alcuna preventiva richiesta di adozione delle necessarie misure di ripristino ambientale eventuale, non appare altresì conforme alla normativa italiana e alla Direttiva Europea 2004/35/CE. A tale proposito, la Commissione Europea ha, infatti, avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, fin dal 2007 (n. 2007/4679), confermata in data 27 gennaio 2012 con un parere motivato complementare, che ha recentemente portato all’inserimento, con Legge 6 agosto 2013, n. 97, di alcune modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra le quali l’eliminazione dalla rubrica dell’art. 311 del citato D. Lgs. n. 152/2006 del riferimento all’azione risarcitoria “per equivalente patrimoniale”, essendo il danno ambientale risarcibile in primo luogo in forma specifica attraverso peculiari misure di riparazione.

Alla luce di quanto sopra, ed acquisiti i necessari pareri dei propri consulenti, il Gruppo considera infondata la suddetta richiesta risarcitoria e, di conseguenza, remoto il rischio di un suo eventuale accoglimento. Il management non ha pertanto ritenuto di dover effettuare alcun accantonamento in bilancio.

Adeguamento alle condizioni previste dall’articolo 36 del Regolamento Mercati

Salini Impregilo attesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento Consob n. 16191 (cosiddetto “Regolamento Mercati”), sulla base delle procedure adottate prima dell’entrata in vigore della suddetta norma regolamentare e sulla base della disponibilità delle relative informazioni.

Attività di ricerca e sviluppo

In ossequio a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, si fa presente che non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2014.