Premessa
Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania (i “Progetti RSU Campania”) a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania.
I Progetti RSU Campania si sono articolati nelle seguenti fasi principali:
- la cd. fase “Contrattuale” che inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘ope legis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);
- la cd. fase “Transitoria” il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale e si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e del Decreto Legge n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Quest’ultimo provvedimento ha sancito definitivamente, tra l’altro, il disimpegno del Gruppo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR; e la cd. fase “post-transitoria” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” e protraendosi sino ad oggi è sinteticamente definita come fase “Attuale”.
Alla data di riferimento della presente relazione finanziaria, la posizione patrimoniale-finanziaria evidenziata dal Gruppo nell’ambito dei Progetti RSU Campania, si presenta sostanzialmente concentrata nell’ambito delle voci del capitale circolante riferite alle partite creditorie nette vantate da FIBE in relazione alle fasi Contrattuale e Transitoria, che al 31 dicembre 2014 ammontano a € 106 milioni.
Allo stesso tempo, le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività delle società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio e che sono state ampiamente discusse e trattate in tutte le informative finanziarie che il Gruppo ha prodotto a partire da tali periodi, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali di grande rilevanza ed in parte tuttora in corso. Pur avendo osservato sviluppi positivi negli ultimi esercizi, il quadro generale dei contenziosi in essere si presenta ancora alquanto articolato ed è sinteticamente riepilogato nei paragrafi seguenti soprattutto per quanto concerne le posizioni di rischio ancora in essere.
Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata incorporata in FIBE S.p.A., nel seguito del presente capitolo – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.
Il contenzioso amministrativo
Recupero delle somme dovute a FIBE da parte delle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti
Il Commissario ad Acta incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie per il servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, ha depositato nel novembre 2014 la sua relazione definitiva.
All’esito degli accertamenti svolti e di tutta la documentazione contabile acquisita agli atti, ha stabilito che, a fronte dell'intera sorte creditoria spettante a Fibe per tariffa per il servizio prestato sino al 15/12/2005, pari a € 138.288.117, l’amministrazione ha già direttamente incassato, senza rimetterlo a Fibe, l’importo di € 46.363.800 , che quanto ancora da recuperare e da corrispondere a Fibe ammonta a € 74.317.550 e che quanto già direttamente incassato da Fibe a titolo di tariffa ammonta a € 17.606.767.
Con ordinanza n. 2517/2015, il TAR Lazio, nel confermare ancora in essere l’obbligo al recupero della creditoria di spettanza di Fibe in capo alla Amministrazione e per essa al Commissario nominato in sua sostituzione, ha ritenuto:
- inammissibile la richiesta del Commissario che chiedeva di chiarire se egli potesse provvedere anche in via sostitutiva al materiale pagamento delle somme già incassate dalla P.A. a titolo di tariffa, ritenendo il comando all’esecuzione già contenuto nella sentenza di nomina;
- di non potersi pronunciare sulle questioni sollevate dalla P.A. che contestavano i criteri di calcolo e i risultati del processo di accertamento presentati dal Commissario, ritenendoli attinenti ad aspetti tecnici non rientranti nei poteri cognitivi del giudice stesso così come sulla questione della compensabilità del proprio debito con ulteriori presunti crediti vantati nei confronti di Fibe sui quali, peraltro, il TAR Lazio con ordinanza n. 8889/2014 si era già pronunciato stabilendo la non compensabilità di dette pretese poiché oggetto di altri giudizi pendenti.
In data 26 febbraio 2015, il Commissario ad acta ha rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute.
Richiesta a FIBE di riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio da parte dei soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa
A partire dal 2008 FIBE ha dovuto far fronte a una ripetuta serie di iniziative dei soggetti delegati ex lege alla gestione tecnico operativa delle aree di stoccaggio provvisorio e definitivo trasferiti da Fibe ai soggetti stessi nel mese di agosto 2008. Le azioni, finalizzate ad imporre alla stessa Fibe la riacquisizione del possesso di alcuni siti, si basavano sul presupposto della mancanza di funzionalità di queste aree alla gestione del servizio. Il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato, a seguito delle impugnazioni opposte da FIBE, si sono pronunciati affermando la funzionalità dei cespiti oggetto di intimata restituzione. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa promossa in sede civile, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla S.A.P.NA. S.p.A., società provinciale della Provincia di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo, chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE S.p.A. e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica. FIBE si è costituita in ciascuno di tali procedimenti alcuni dei quali si sono chiusi con sentenza di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del giudice Amministrativo e sono stati di conseguenza riassunti innanzi al TAR da S.A.P.NA., mentre altri sono tutt’ora in corso avanti al Tribunale.
Procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività svolte e per i lavori ordinati dall’amministrazione durante la gestione transitoria
Già a partire dal 2009 FIBE ha adito il T.A.R. del Lazio contestando l’inerzia dell’amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex-lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria.
Attraverso varie istanze al T.A.R. FIBE ha in particolare proposto un’iniziativa per l’emissione delle necessarie pronunce di accertamento e condanna della Pubblica Amministrazione alla liquidazione degli importi richiesti, anche in via monitoria. L’istanza monitoria è stata respinta, non ravvisando il T.A.R. i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo. La causa attualmente pende per il merito.
L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", quale consulente tecnico d’ufficio nominato dal TAR, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando sostanziale rispondenza. Ha inoltre rimesso al T.A.R. la valutazione riguardante la validità giuridica dei documenti presentati da FIBE e
comprovanti l’ammontare dei lavori eseguiti ed infine, poiché non richiesto nei quesiti, non si è espresso relativamente alle somme rendicontate ma non oggetto di esame da parte delle strutture commissariali all’epoca preposte. Per l’esame di tali partite occorrerà che il TAR formuli dei nuovi specifici quesiti. Il ricorso è tuttora pendente in attesa di fissazione.
Conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra
Pur nella convinzione che l’obbligo di smaltire tutte le balle prodotte e stoccate nel territorio campano (a prescindere dalla soluzione prescelta dalla P.A. su quali rifiuti smaltire prioritariamente e quali dopo) sussista unicamente in capo all’Amministrazione, con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, è stata impugnata al T.A.R. Lazio l’OPCM n. 3748/09 laddove ha stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento (post 15 dicembre 2005) e si è in attesa della fissazione della relativa udienza di merito.
Pagamento degli impianti di CDR
Con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso promosso da FIBE (R.G. 9942/2009) per l’accertamento dell’inadempimento della P.A. all’obbligo di pagamento dei costi non ammortizzati dalla ricorrente al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, ha accolto l’impugnazione e ha condannato la P.A. al pagamento a tale titolo in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 204.742.665,00 oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo.
L’Amministrazione ha proposto varie iniziative volte ad evitare il pagamento di quanto dovuto fino a quando, con provvedimento del 24 luglio 2013, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ha assegnato a FIBE l’importo di euro 240.547.560,96 a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi richiesta.
Entrambe le parti hanno instaurato il giudizio di merito e all’udienza del 19 gennaio 2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e relative memorie di replica.
Sempre in relazione al pagamento dei costi non ammortizzati al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, sono in essere le attività volte al recupero dell’IVA versata sull’importo incassato in linea capitale di € 204.742.665,00 liquidato in sentenza. Il giudice dell’esecuzione al quale la società si era rivolta per vedere soddisfatta la propria pretesa risarcitoria, ritenendo che sussistessero dubbi sulla assoggettabilità o meno ad IVA dell’importo riconosciuto, ha sospeso la procedura esecutiva. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale in sede collegiale con provvedimento del 23 settembre 2014. Per il recupero dell’Iva è stata quindi avviata un’autonoma azione legale che in data 28 gennaio 2015 ha portato all’ottenimento di un decreto ingiuntivo verso la PCM opposto dalla PCM in data 13 marzo 2015.
Contenziosi ambientali
Nel corso delle varie fasi dei progetti RSU Campania, il Gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di alcune discariche, aree di stoccaggio e impianti di produzione del CDR. I procedimenti non positivamente risolti sono sospesi in attesa delle udienze di merito. Per il procedimento riguardante la caratterizzazione e la m.i.s.e., relativamente al sito di
Pontericcio, all’impianto di produzione del cdr di Giugliano, all’area di stoccaggio provvisorio e definitivo di Cava Giuliani, il TAR Lazio, con sentenze 5831 e 6033 del 2012, ha respinto i ricorsi proposti da Fibe. Avverso queste sentenze, basate peraltro su contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato e si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Nel frattempo, senza che ciò possa costituire in alcun modo ammissione di responsabilità, Fibe sta portando avanti le operazioni di caratterizzazione dei suindicati siti.
Il contenzioso civile
Con atto di citazione del mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.
Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo determinato - in prima istanza – per oltre € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine per € 1,5 miliardi. In particolare, le Società convenute hanno lamentato il grave ritardo (rispetto a quanto previsto dai contratti del 2000 e del 2001) nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti di termovalorizzazione ed il conseguente ritardo nella loro realizzazione. Ritardi che hanno determinato sia il prolungamento del periodo di stoccaggio provvisorio delle c.d. “ecoballe” prodotte sia un aumento dei quantitativi di “ecoballe” stoccate, con conseguente necessità di acquisire maggiori aree di stoccaggio: circostanze che hanno determinato maggiori costi a carico delle affidatarie FIBE e FIBE Campania.
Nello stesso procedimento gli Istituti Bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, di essere tenuti indenni da Impregilo rispetto alle richieste del Commissario. Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli Istituti Bancari garanti.
Avverso la sentenza dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, l’avvocatura dello Stato ha presentato ricorso. La causa è stata rinviata al 2 febbraio 2017.
In data 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano il giudizio avente oggetto l’escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13.000.000,00, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.
Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di IMPREGILO e di Fibe e di queste ultime nei confronti della P.C.M..
Tale pronuncia è stata impugnata dal Ministero della Giustizia e dalla Cassa Ammende innanzi alla Corte di Appello di Milano ed il relativo procedimento è stato rinviato al 13 dicembre 2016 per la precisazione delle conclusioni.
Si segnalano inoltre alcuni giudizi recentemente attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il periodo “Contrattuale” e alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del commissario ad acta. Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel periodo ‘contrattuale’ e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità, tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.
Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la P.C.M., la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE. Quest’ultima, fra l’altro, ha – in primo luogo – eccepito l’identità della domanda in garanzia con parte di quella già oggetto del giudizio promosso dalla PCM/Commissario di Governo avanti al Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 4253/11 dichiarativa di difetto di giurisdizione, di cui sopra e – in secondo luogo ed in relazione alle ulteriori pretese avanzate dalla P.C.M. in via riconvenzionale - ha rilevato sia l’inammissibilità delle stesse in ragione della assoluta diversità di titoli rispetto alla domanda originaria di FS logistica, sia la circostanza che tali pretese erano state già avanzate dalla PCM in numerosi altri giudizi tuttora pendenti. Il Giudice ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo. L’udienza è fissata per il 20 marzo 2015.
Il contenzioso penale
Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A., Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura.
Il Tribunale ha escluso la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti degli Enti coinvolti ex D.Lgs 231/2001 e, pertanto, tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società sono state dichiarate inammissibili.
Nell’ambito di tale procedimento, il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di euro 750 milioni circa.
Il procedimento cautelare si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012. Il 4 novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito. Nel marzo 2014 la Procura di Napoli ha impugnato detta sentenza; si è in attesa della relativa fissazione dell’udienza innazi alla corte di Appello di Napoli.
***
Nel corso del 2008, nell’ambito di una nuova inchiesta sempre presso il Tribunale di Napoli ed avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione e l’attività ad essa inerente effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti, sia di personale dirigente della struttura commissariale. Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Italimpianti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.
L’udienza preliminare si è conclusa il 29 gennaio 2009 con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, mentre nell’udienza del 21 marzo 2013 il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex d.lgs 231/2001 per tutti i capi di imputazione innanzi al Tribunale di Roma per la data del 16 luglio 2013.
Il Tribunale di Roma ha acquisito la sentenza di cui sopra di assoluzione degli imputati resa dal Tribunale di Napoli in data 4 novembre 2013 e il processo è stato differito al 19 marzo 2015 per l’inizio dell’istruttoria dibattimentale.
Le Società del Gruppo coinvolte nel nuovo provvedimento sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato, anche in considerazione del fatto che la loro attività non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato.
***
Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE S.p.A., quale Ente coinvolto ex D.Lgs 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.Lgs 231/01 in relazione alla commissione del delitto ex art. 640 comma I e II cod. pen. commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da
identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.
In particolare talune persone fisiche della Struttura Commissariale e di FIBE S.p.A., avrebbero agevolato attivamente, nonché istigato gli altri concorrenti nel reato, nel porre in essere artifizi e raggiri per occultare e dissimulare la pretesa pessima gestione degli impianti di depurazione sopra indicati.
FIBE S.p.A. è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.
Il GUP presso il Tribunale di Napoli, all’udienza del 19 maggio 2014, si è dichiarato incompetente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma.
Si resta in attesa delle determinazioni della Procura di Roma in ordine all’esercizio dell’azione penale.
Trattandosi anche in questo caso di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato - la Società è pienamente convinta della legittimità del proprio operato.
Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione dei Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2014
Il quadro generale della situazione del Gruppo Salini Impregilo in relazione ai Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2014, si mantiene tuttora (come evidenziato dalla complessità degli argomenti sopra descritti) estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza.
Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005), di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna.
Tenuto anche conto delle recenti decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle tematiche ambientali precedentemente descritte (ancorché pendenti nel merito) e per le quali gli Amministratori, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, valutano il rischio di eventuale soccombenza in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.
In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.