Contenziosi

Progetti RSU Campania

Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania.

I Progetti RSU Campania si sono articolati nelle seguenti principali fasi:

(i) la cd. fase “Contrattuale” che inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘ope legis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);

(ii) la cd. fase “Transitoria” il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale e si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Quest’ultimo provvedimento ha sancito definitivamente, tra l’altro, il disimpegno del Gruppo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR e dei siti di stoccaggio;

(iii) la cd. fase “Attuale” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” si protrae sino ad oggi.

Le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività della società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio e che sono state ampiamente discusse e trattate in tutte le informative finanziarie prodotte a partire da tali periodi, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali di grande rilevanza e in parte tuttora in corso. Pur avendo osservato sviluppi positivi, il quadro generale dei contenziosi in essere si presenta ancora alquanto articolato ed è sinteticamente riepilogato nei paragrafi seguenti soprattutto per quanto concerne le posizioni di rischio ancora in essere.

Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata fusa per incorporazione in FIBE S.p.A., nel seguito – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.

Il contenzioso amministrativo

Recupero delle somme dovute a FIBE da parte delle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti

Il Commissario “ad Acta” incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie per il servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, ha depositato nel novembre 2014 la sua relazione definitiva nella quale ha stabilito che, a fronte della sorte creditoria spettante a Fibe a titolo di tariffa per il servizio prestato sino al 15 dicembre 2005, l’Amministrazione ha già direttamente incassato, senza rimetterlo a Fibe, l’importo di € 46.363.800 e che quanto ancora da recuperare ammonta a € 74.317.550.

L’Amministrazione oltre a sollevare alcune eccezioni, respinte dal T.A.R. e riguardanti i criteri di calcolo e la compensabilità di voci creditorie (peraltro oggetto di altri giudizi), proponeva reclamo chiedendo di dichiararsi improcedibile il ricorso per il venire meno, a far data dal 31 dicembre 2009, della normativa che consentiva l’esercizio delle attività che il commissario ad acta avrebbe dovuto svolgere. In data 13 febbraio 2015 il T.A.R. e successivamente in data 1 settembre 2015, il Consiglio di Stato, respingevano il ricorso confermando ancora in essere l’obbligo al recupero della creditoria di spettanza di Fibe in capo alla Amministrazione e per essa al Commissario nominato in sua sostituzione.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario “ad Acta”, della successiva nomina da parte del T.A.R. quale Commissario “ad Acta” del Comandante generale della Guardia di Finanza, nonché della prospettata incompatibilità da quest’ultimo sollevata, il T.A.R. in data 13 luglio 2015 ha nominato il capo di Gabinetto del MEF che, in data 10 settembre 2015, ha delegato un dirigente dello stesso MEF. Con nota del 16 novembre 2015 il nuovo Commissario ha richiesto al T.A.R. se l’incarico affidato comporti, oltre al recupero, anche il pagamento a FIBE di quanto già incassato dalla Amministrazione. All’udienza del 27 gennaio 2016 il T.A.R. si è riservato la decisione.

Richiesta a FIBE di riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio da parte dei soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa

A partire dal 2008, FIBE ha dovuto far fronte a una ripetuta serie di iniziative con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa imponevano alla stessa FIBE la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio, già ad essi consegnati ad agosto 2008, in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio. Il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato, su impugnazione dei relativi provvedimenti da parte di FIBE, hanno affermato la funzionalità di tali siti al ciclo integrato dei rifiuti. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa promossa dalla S.A.P. NA. S.p.A., società provinciale della Provincia di Napoli, innanzi al Tribunale di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo, chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE S.p.A. e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica. A seguito di sentenze del Tribunale ordinario di Napoli, dichiarative del difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, la maggior parte di tale contenzioso è stato riassunto dalla stessa S.A.P. NA. S.p.A. innanzi al T.A.R. Campania. Con le sentenze depositate sui primi ricorsi andati in discussione, il T.A.R. Campania, ha integralmente respinto tutte le richieste avanzate dalla S.A.P. NA. S.p.A.

Procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività svolte e per i lavori ordinati dall’Amministrazione durante la gestione transitoria

Già a partire dal 2009 FIBE ha adito il T.A.R. del Lazio contestando l’inerzia dell’Amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex-lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria.

Nell’ambito del giudizio così introdotto, il T.A.R. ha nominato un verificatore che in data 31 marzo 2014 ha depositato la relazione finale nella quale, in sintesi, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando in ciò sostanziale rispondenza. In accoglimento dell’istanza istruttoria presentata da FIBE, il T.A.R. ha disposto un supplemento della verifica effettuata chiedendo di individuare l’esistenza e l’ammontare delle somme richieste e documentate dalle ricorrenti in sede di rendicontazione, la cui istruttoria è stata omessa o non completata dall’Amministrazione. A tal fine ha fissato il termine del 28 gennaio 2016 per il deposito della relazione e l’udienza di discussione al 20 aprile 2016. In data 27 gennaio 2016, motivando con assorbenti impegni di lavoro, il verificatore ha depositato al T.A.R. un’istanza nella quale chiede di riconsiderare il conferimento dell’incarico o, in alternativa, una proroga non inferiore a 180 giorni del termine per il deposito della relazione.

Conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra

Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha illegittimamente stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005). E’ stata fissata l’udienza di merito al 18 maggio 2016.

Pagamento degli impianti di CDR

Con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso di FIBE e ha condannato l’Amministrazione al pagamento per i costi non ammortizzati alla data di risoluzione per gli impianti di CDR in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 205 milioni, oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo.

A seguito di procedura esecutiva promossa da FIBE e opposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), FIBE ha ottenuto l’assegnazione di € 241 milioni a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi moratori richiesta. Entrambe le parti hanno instaurato il giudizio di merito. A seguito della remissione sul ruolo con Ordinanza del 17 luglio 2015 la causa è stata discussa nell’udienza del 21 ottobre 2015. Con sentenza del 12 febbraio 2016, il giudice ha rigettato la domanda per gli interessi moratori avanzata da Fibe. Si sta valutando l’eventualità di proporre ricorso.

Sempre in relazione al pagamento dei costi non ammortizzati al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, sono in essere le attività volte al recupero dell’IVA versata sull’importo incassato in linea capitale di € 205 milioni, liquidato in sentenza. E’ stata quindi avviata un’autonoma azione legale che in data 28 gennaio 2015 ha portato all’ottenimento di un decreto ingiuntivo verso la PCM, ritualmente opposto in data 13 marzo 2015. All’udienza del 29 ottobre 2015 la causa è stata rinviata per conclusioni al 12 gennaio 2016 ed in tale occasione trattenuta in decisione.

Contenziosi ambientali

Nel corso delle varie fasi dei progetti RSU Campania, il Gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di alcune discariche, aree di stoccaggio e impianti di produzione del CDR. I procedimenti non positivamente risolti sono sospesi in attesa delle udienze di merito. Per il procedimento riguardante la caratterizzazione e la m.i.s.e. (messa in sicurezza di emergenze) relativamente al sito di Pontericcio, all’impianto di produzione del CDR di Giugliano e all’area di stoccaggio provvisorio di Cava Giuliani, il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6033 del 2012, ha respinto i ricorsi proposti da FIBE. Avverso tale sentenza, basata peraltro su contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza. Si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Con riferimento alla discarica di Cava Giuliani, il T.A.R. Lazio con sentenza 5831/2012 ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) presso il quale il ricorso è stato riassunto. Nel frattempo, senza che ciò possa costituire in alcun modo ammissione di alcuna responsabilità, FIBE sta portando avanti le operazioni di caratterizzazione dei suindicati siti.

Il contenzioso civile

Nel mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo di oltre € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi. Nello stesso procedimento gli istituti bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, di essere tenuti indenni da Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) che, si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli istituti bancari garanti.

Avverso la sentenza dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, l’avvocatura dello Stato ha proposto appello con udienza fissata per ricostruzione fascicolo al 2 febbraio 2017.

In data 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio di escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13 milioni, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.

Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di Impregilo e di Fibe e di queste ultime nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende ed il relativo procedimento, chiamato innanzi alla Corte di Appello di Milano, è stato rinviato al 13 dicembre 2016 per la precisazione delle conclusioni.

In data 30 novembre 2015 è stato notificato alla PCM un nuovo atto di citazione nell’interesse oltre che di FIBE anche delle altre società del Gruppo coinvolte a vario titolo nelle attività svolte in Campania per il servizio di smaltimento rifiuti e contenente richieste di risarcimento dei danni patiti a seguito della risoluzione dei contratti avvenuta nel 2005.

L’importo complessivo richiesto è pari ad € 1.741 milioni cui si aggiunge la richiesta non quantificata per il danno aziendale causato al Gruppo per perdita del mercato di riferimento. Considerando che alcune richieste sono già contenute in altri giudizi, l’importo al netto delle stesse è pari, per i titoli quantificati, ad € 1.570 milioni. La prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata al 13 aprile 2016.

Si segnalano inoltre alcuni giudizi attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il “periodo contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del Commissario ad acta. Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel “periodo contrattuale” e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità. È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo ottenuto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della PCM per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora Commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la PCM, la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE che ha proposto domanda riconvenzionale tesa al pagamento dei maggiori oneri subiti in corso di convenzione. Il Giudice ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo rinviando la causa al 31 marzo 2016.

Il contenzioso tributario

Meritevole di notazione in questo ambito è il contenzioso in essere relativamente all’ICI sull’impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Nel mese di gennaio 2013 la Società si è vista notificare dal Comune di Acerra avvisi di accertamento in relazione al termovalorizzatore con i quali si richiede il pagamento dell’ICI e delle relative sanzioni di circa € 14,3 milioni per gli anni dal 2009 al 2011. L’importo preteso da Comune e contestato dalla Società, è stato confermato nella sua debenza ma ridotto nell’importo e nelle sanzioni dalla CTR di Napoli così da far annullare le originarie cartelle di pagamento emesse.

Seppure convinti di poter sovvertire, con il ricorso per cassazione, l’esito del giudizio, la Società, in ciò supportata dal parere dei legali, nell’esercizio 2105 ha provveduto ad accantonare, in via cautelativa, l’importo della sola imposta maggiorato degli interessi maturati.

Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A. (ora Salini Impregilo), Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. (oggi Fisia Ambiente S.p.A.) e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura dichiarando, al contempo, inammissibili tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società.

Nell’ambito di tale procedimento, il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di € 750 milioni circa.

Il procedimento cautelare si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012. Il 4 novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito. Nel marzo 2014 la Procura di Napoli ha impugnato detta sentenza e la prima udienza è stata fissata per il 22 aprile 2016 innanzi alla IV sezione della Corte di Appello di Napoli.

***

Nel corso del 2008, nell’ambito di una nuova inchiesta avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Ambiente, sia di personale dirigente della struttura commissariale. Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Ambiente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.

Nell’udienza del 21 marzo 2013 il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex D.Lgs 231/2001 per tutti i capi di imputazione trasferendo, a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura napoletana di un magistrato ivi svolgente funzioni, il procedimento innanzi al Tribunale di Roma.

All’udienza del 1 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha provveduto ad acquisire la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - V sezione penale nel procedimento “madre” sopra descritto (il 15940/03 R.G.n.r.) anche al fine di meglio valutare le richieste dei mezzi di prova articolate dalle parti. Esperite le richieste dei mezzi di prova, il procedimento, ancora nella fase dibattimentale, è stato da ultimo differito al 18 febbraio 2016 per l’escussione del consulente tecnico della Procura.

Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE, quale Ente coinvolto ex D.Lgs 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.Lgs 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

FIBE è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli che, accogliendo l’eccezione avanzata dalla difesa di “parte pubblica”, si è dichiarato incompetente funzionalmente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma.

In data 13 aprile 2015 la Procura della Repubblica di Roma ha avanzato richiesta di archiviazione per tutti gli imputati (sia persone fisiche che giuridiche) e per tutte le contestazioni. Si attende la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di Roma.

Trattandosi in questi casi di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato - le Società del Gruppo coinvolte sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato.

Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione dei Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2015

Il quadro generale della situazione del Gruppo Salini Impregilo in relazione ai Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2015, si mantiene tuttora estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza, come evidenziato dalla complessità degli argomenti sopra descritti.

Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005) e quelle da ultimo rese nei giudizi istaurati da S.A.P. NA. S.p.A., di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato, sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna.

Tenuto anche conto delle decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle recenti tematiche ambientali precedentemente descritte, ancorché pendenti nel merito e per le quali la valutazione del rischio di eventuale soccombenza, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, è qualificabile in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.

In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.

Lavori di ampliamento del Canale di Panama

Consorzio CAVTOMI (Linea Alta Velocità/Capacità Torino – Milano)

COCIV

Metro Santiago - Cile

Attraversamento stabile dello Stretto di Messina - Eurolink

Autostrada Orastie – Sibiu (Romania)

Metropolitana di Roma

Napoli, realizzazione di una tratta ferroviaria per metropolitana pesante, tratta Piscinola-Secondigliano

Autostrada A1 Milano - Napoli, lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, tratto La Quercia-Aglio

Immobile di Sesto San Giovanni

Ente Acque Umbre Toscane (Imprepar)

Consorzio C.A.V.E.T. – Tribunale di FIrenze

Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)