Progetti RSU Campania

Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania.

I Progetti RSU Campania si sono articolati nelle seguenti principali fasi:

  1. la  cd. fase “Contrattuale” che inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘ope legis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);
  2. la cd. fase “Transitoria” il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale e si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge  n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Quest’ultimo provvedimento ha sancito definitivamente, tra l’altro, il disimpegno del Gruppo Impregilo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR; e
  3. la cd. fase “post-transitoria” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” e protraendosi sino ad oggi è sinteticamente definita come fase “Attuale”.

Alla data di riferimento del presente resoconto intermedio di gestione, la posizione patrimoniale-finanziaria evidenziata dal Gruppo nell’ambito dei Progetti RSU Campania, si presenta sostanzialmente concentrata nell’ambito delle voci del capitale circolante riferite alle partite creditorie nette vantate da FIBE in relazione alle fasi Contrattuale e Transitoria, che al 30 settembre 2014 ammontano a € 106 milioni.

Allo stesso tempo, le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività della società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio e che sono state ampiamente discusse e trattate in tutte le informative finanziarie che il Gruppo ha prodotto a partire da tali periodi, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali di grande rilevanza ed in parte tuttora in corso, pur avendo osservato sviluppi positivi negli ultimi esercizi. Il quadro generale dei contenziosi in essere si presenta ancora alquanto articolato ed è sinteticamente riepilogato nei paragrafi seguenti soprattutto per quanto concerne le posizioni di rischio ancora in essere.

Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata incorporata in FIBE S.p.A., nel seguito del presente capitolo – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.

Il contenzioso amministrativo

Recupero delle somme dovute a FIBE da parte delle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti

Il Commissario ad Acta incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie nei confronti delle amministrazioni campane, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, dopo aver depositato una prima relazione nell’agosto 2009, ha depositato nel giugno 2013 una ulteriore relazione sulla base di una più compiuta istruttoria e ricognizione di detti crediti mediante successive verifiche in contraddittorio della contabilità e dei documenti presentati dalle parti la quale, pur contenendo una ricognizione dei crediti spettanti a FIBE per l’attività svolta in costanza di contratto, sottopone al TAR, per le valutazioni di competenza, la questione delle compensazioni pretese dall’Amministrazione e le relative decisioni. Con ordinanza n. 8889/2014 il TAR ha ritenuto non compensabili dette pretese (in ragione del fatto che erano oggetto di altri giudizi pendenti) e ha rinviato all’udienza del 16 novembre 2014 per il completamento dell’incarico del Commissario.

Richiesta a FIBE di riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio da parte dei soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa

A partire dal 2008 FIBE ha dovuto far fronte a una ripetuta serie di iniziative con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa imponevano alla stessa FIBE la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio, acquisiti dai soggetti delegati nel mese di agosto 2008, in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio. Il T.A.R. del Lazio ed il Consiglio di Stato, a seguito delle impugnazioni opposte da FIBE, si sono pronunciati affermando la funzionalità dei cespiti oggetto di intimata restituzione. In tale contesto, si inserisce l’iniziativa promossa in sede civile, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla S.A.P.NA. S.p.A., società provinciale della Provincia di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo, chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE S.p.A. e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica. FIBE si è costituita in ciascuno di tali procedimenti e gli stessi sono tutt’ora in corso.

Procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività svolte e per i lavori ordinati dall’amministrazione durante la gestione transitoria

Già a partire dal 2009 FIBE ha adito il T.A.R. del Lazio contestando l’inerzia dell’amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex-lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria.

Attraverso varie istanze al T.A.R. FIBE ha in particolare:

  1. proposto un’iniziativa per l’emissione delle necessarie pronunce di accertamento e condanna della Pubblica Amministrazione alla liquidazione degli importi richiesti, anche in via monitoria. L’istanza monitoria è stata respinta, non ravvisando il T.A.R. i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo. La causa attualmente pende per il merito;
  2. un’istanza istruttoria ai fini della nomina di un consulente tecnico di ufficio che esaminata la documentazione presentata individui l’ammontare dovuto dall’amministrazione durante la gestione transitoria.

Il TAR ha disposto lo svolgimento delle operazioni di verifica della documentazione contabile presentata in regime di rendicontazione, al fine di accertare la fondatezza delle pretese dedotte in giudizio, riservandosi la decisione nel merito alla conclusione di tale procedura. Al verificatore, individuato dal Tribunale nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sono stati sottoposti i quesiti formulati in sentenza.  In data 29 gennaio 2013 è stata depositata una perizia parziale relativa al periodo 15 dicembre 2005 – 31 dicembre 2006, mentre in data 31 marzo 2014 è stata depositata la perizia finale nella quale, in sintesi, il verificatore, in piena rispondenza ai quesiti posti dal TAR, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando in ciò sostanziale rispondenza. Ha inoltre rimesso al T.A.R. la valutazione riguardante la validità giuridica dei documenti presentati da FIBE e comprovanti l’ammontare dei lavori richiesti ed infine, poiché non richiesto nei quesiti, non si è espresso relativamente alle somme rendicontate ma non oggetto di esame da parte delle strutture commissariali all’epoca preposte. Per l’esame di tali partite occorrerà che il TAR formuli dei nuovi specifici quesiti. Il ricorso è tuttora pendente in attesa di fissazione.

Conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra

Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005) e si è in attesa della fissazione della relativa udienza di merito. Pur nella convinzione che l’obbligo di smaltire tutte le balle prodotte e stoccate nel territorio campano (a prescindere dalla soluzione prescelta dalla P.A. su quali rifiuti smaltire prioritariamente e quali dopo) sussista unicamente in capo all’Amministrazione, le società hanno provveduto cautelativamente ad impugnare tale ordinanza innanzi al competente T.A.R. Lazio Roma.

Pagamento degli impianti di CDR

Con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso promosso da FIBE (R.G. 9942/2009) per l’accertamento dell’inadempimento della P.A. all’obbligo di pagamento dei costi non ammortizzati dalla ricorrente al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, ha accolto l’impugnazione e ha condannato la P.A. al pagamento a tale titolo in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 204.742.665,00 oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo.

L’Amministrazione ha proposto varie iniziative volte ad evitare il pagamento di quanto dovuto fino a quando, con provvedimento del 24 luglio 2013, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ha assegnato a FIBE l’importo di euro 240.547.560,96 a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi richiesta, fissando per la introduzione del giudizio di merito conseguente alla opposizione il termine del 30 novembre 2013.

Entrambe le parti hanno instaurato il giudizio di merito e l’udienza è stata fissata per il 1 dicembre 2014.

Sempre in relazione al pagamento dei costi non ammortizzati al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, sono in essere le attività volte al recupero dell’IVA versata sull’importo incassato in linea capitale di € 204.742.665,00 liquidato in sentenza. Il giudice dell’esecuzione al quale la società si era rivolta per vedere soddisfatta la propria pretesa risarcitoria, ritenendo che sussistessero dubbi sulla assoggettabilità o meno ad IVA dell’importo riconosciuto, ha sospeso la procedura esecutiva. Tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale in sede collegiale con provvedimento del 23 settembre 2014. Sono in itinere da parte della società le opportune iniziative giudiziali volte al recupero della somma.

Contenziosi ambientali

Nel corso delle varie fasi dei progetti RSU Campania, il Gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di alcune discariche, aree di stoccaggio e impianti di produzione del CDR. I procedimenti non positivamente risolti sono sospesi in attesa delle udienze di  merito. Per il procedimento riguardante la caratterizzazione e la m.i.s.e., relativamente al sito di Pontericcio, all’impianto di produzione del cdr di Giugliano,  all’area di stoccaggio provvisorio e definitivo di Cava Giuliani, il TAR Lazio, con sentenza  5831 e 6033 del 2012, ha respinto i ricorsi  proposti da Fibe s.p.a.. Avverso questa sentenza, basata peraltro su contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio, è stato proposto appello al Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza.  Si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Nel frattempo, senza che ciò possa costituire in alcun modo ammissione di alcuna responsabilità, Fibe sta portando avanti le operazioni di caratterizzazione dei suindicati siti.

Il contenzioso civile

Con atto di citazione del mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo determinato - in prima istanza – per oltre  € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi.  In particolare, le Società convenute hanno lamentato il grave ritardo (rispetto a quanto previsto dai contratti del 2000 e del 2001) nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti di termovalorizzazione ed il conseguente ritardo nella loro realizzazione.  Ritardi che hanno determinato sia il prolungamento del periodo di stoccaggio provvisorio delle c.d. “ecoballe” prodotte sia un aumento dei quantitativi di “ecoballe” stoccate, con conseguente necessità di acquisire maggiori aree di stoccaggio: circostanze che hanno determinato maggiori costi a carico delle affidatarie FIBE e FIBE Campania.

Nello stesso procedimento gli Istituti Bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, hanno chiesto di essere tenuti indenni da Impregilo rispetto alle richieste del Commissario. Salini Impregilo (all’epoca Impregilo) si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli Istituti Bancari garanti.

Avverso la sentenza dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, l’avvocatura dello Stato ha presentato ricorso. L’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di Appello di Napoli è fissata per l’11 dicembre 2014.

Con “Comparsa di riassunzione” del 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio avente oggetto l’escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13.000.000,00, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di  sequestro degli impianti CDR.

Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di IMPREGILO e di Fibe e di queste ultime nei confronti della P.C.M..

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende ed il relativo procedimento verrà chiamato innanzi alla Corte di Appello di Milano il prossimo 15.1.2015.

Si segnalano inoltre alcuni giudizi recentemente attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il periodo “Contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del commissario ad acta. Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel periodo ‘contrattuale’ e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità. È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la P.C.M., la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE. Quest’ultima, fra l’altro, ha – in primo luogo – eccepito l’identità della domanda in garanzia con parte di quella già oggetto del giudizio promosso  dalla PCM/Commissario di Governo avanti al Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 4253/11 dichiarativa di difetto di giurisdizione, di cui sopra e – in secondo luogo ed in relazione alle ulteriori pretese avanzate dalla P.C.M. in via riconvenzionale - ha rilevato sia l’inammissibilità delle stesse in ragione della assoluta diversità di titoli rispetto alla domanda originaria di FS logistica, sia la circostanza che tali pretese erano state già avanzate dalla PCM in numerosi altri giudizi tuttora pendenti. Il Giudice, in esito all’udienza dell’11 luglio 2013 ha rinviato per l’istruttoria all’udienza del 24 gennaio 2014 ove ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo. La prossima udienza si terrà il 25 gennaio 2015.

Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A., Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura.

Deve, al riguardo essere evidenziato che il Tribunale, accogliendo l’eccezione proposta dalle difese delle Società, ha escluso la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti degli Enti coinvolti ex D.lgs. 231/2001 e, pertanto, tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società sono state dichiarate inammissibili.

Nell’ambito di tale procedimento, il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di euro 750 milioni circa.

Il procedimento cautelare si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012. Il 4 novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito. Nel marzo 2014 la Procura di Napoli ha impugnato detta sentenza.

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Nel corso del 2008, nell’ambito di una nuova inchiesta sempre presso il Tribunale di Napoli ed avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione e l’attività ad essa inerente effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti, sia di personale dirigente della struttura commissariale. Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Italimpianti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/01.

L’udienza preliminare si è conclusa il 29 gennaio 2009 con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, mentre nell’udienza del 21 marzo 2013 il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex D.lgs. 231/2001 per tutti i capi di imputazione innanzi al Tribunale di Roma per la data del 16 luglio 2013.

In detta udienza, il Tribunale di Roma ha rinviato il processo all’udienza del 1 aprile 2014 udienza nella quale si è provveduto ad acquisire la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - V sezione penale nel procedimento “madre” (il 15940/03 R.G.n.r.). Ciò anche al fine di meglio valutare le richieste dei mezzi di prova che saranno articolate dalle parti all’udienza del prossimo 18 novembre 2014.

Le Società del Gruppo coinvolte nel nuovo provvedimento sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato, anche in considerazione del fatto che la loro attività non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato.

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Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE S.p.A., quale Ente coinvolto ex D.lgs. 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.lgs. 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

In particolare talune persone fisiche della Struttura Commissariale e di FIBE S.p.A., avrebbero agevolato attivamente, nonché istigato gli altri concorrenti nel reato nel porre in essere artifizi e raggiri per occultare e dissimulare la pretesa pessima gestione degli impianti di depurazione sopra indicati.

FIBE S.p.A. è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli. All’udienza del 19 maggio scorso, il GUP, dott. Modestino, accogliendo l’eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa di “parte pubblica” si è dichiarato incompetente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma. Ciò in forza della ravvisata connessione di tale procedimento con il cd. processo “Rompiballe” già trasferito a Roma ex art. 11 c.p.p. a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura napoletana di un magistrato ivi svolgente funzioni.

Si resta in attesa delle determinazioni della Procura di Roma in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Trattandosi anche in questo caso di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società  non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato -  la Società è pienamente convinta della legittimità del proprio operato.

Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione dei Progetti RSU Campania al 30 settembre 2014

Il quadro generale della situazione del Gruppo Salini Impregilo in relazione ai Progetti RSU Campania al 30 settembre 2014, si mantiene tuttora estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza.

Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005), di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna.

Ancorché, alla fine del mese di marzo 2014, la Procura di Napoli abbia impugnato la sentenza emessa dal tribunale di Napoli con cui si stabiliva l’assoluzione piena – con la formula “perché il fatto non sussiste” - sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche coinvolte, si conferma, in coerenza con il parere dei legali che assistono le società del Gruppo in tale contesto, la convinzione che sia lo sviluppo di questo procedimento sia gli ulteriori procedimenti ancora aperti nelle diverse sedi (amministrativa, penale e civile) evidenzieranno la correttezza dell’operato dell’attività svolta. Tenuto anche conto delle recenti decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle recenti tematiche ambientali precedentemente descritte, ancorché pendenti nel merito e per le quali la valutazione del rischio di eventuale soccombenza, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, è qualificabile in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.

In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.