Azioni proprie
Alla data di redazione della presente Relazione finanziaria annuale, la società Capogruppo non detiene azioni proprie né direttamente né indirettamente.
Organi sociali
La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è riportata nella sezione “Composizione degli organi sociali” della presente Relazione finanziaria annuale.
Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)
A seguito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che vede quali indagati, per i reati di cui agli art. 81, 110 c.p. e 2621 e 2637 c.c., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Impregilo all’epoca dei fatti, Impregilo S.p.A., così come Imprepar S.p.A., è stata sottoposta a indagini preliminari in relazione all’illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli art. 25/ter, lett. a) e r), 5 e 44 del Decreto Legislativo 231/2001.
Le contestazioni a carico degli indagati sono state rese note alla società dalla Procura procedente con comunicazione in data 13 ottobre 2005.
L’addebito ipotizzato per Impregilo è di avere “predisposto e attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati” ipotizzati a carico degli amministratori coinvolti nell’indagine, dai quali avrebbe tratto vantaggio.
Il procedimento ha attraversato articolate e complesse fasi procedurali, in esito alle quali, all’udienza del 12 luglio 2007, con l’accoglimento delle relative eccezioni che le difese degli imputati e delle società coinvolte nel procedimento in esame avevano sollevato sin dall’udienza preliminare, il Tribunale di Milano ha – in via preliminare – dichiarato “la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP di Milano in data 21 febbraio 2007 nel procedimento ai sensi dell’art. 416 c.p.p.” e ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura di Milano.
La Procura milanese ha riaperto pertanto il procedimento e, nel mese di novembre 2007 ha presentato al G.I.P. di Milano istanza di archiviazione del procedimento. Il G.I.P., in data 13 febbraio 2009, ha accolto l’istanza della Procura limitatamente ad una parte delle imputazioni e ne ha conseguentemente disposto l’archiviazione. Per effetto di tale sentenza, Imprepar S.p.A. è uscita dal procedimento, mentre è stato disposto il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione delle imputazioni per la parte dell’istanza che non è stata accolta. In relazione alle fattispecie per le quali non era stata disposta dal G.I.P. l’archiviazione, inoltre, la Società ha formulato richiesta di giudizio con rito abbreviato, e nell’udienza del 21 settembre 2009, è stata richiesta dalla Procura sentenza di non luogo a procedere per i residui capi di imputazione.
Nell’udienza del 17 novembre 2009 Impregilo è stata assolta quanto ad una contestazione per insussistenza del fatto, quanto all’altra perché non punibile ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/01 essendo munita di idoneo modello organizzativo.
In data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del ricorso sollevato dalla Procura avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Impregilo dalle responsabilità ex-Lege 231/01 ha respinto le istanze della Procura e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ritenuto idoneo il modello organizzativo adottato dalla Società. La Procura ha impugnato tale decisione presso la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4677/14 del 18/12/2013, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame nel merito in relazione a 3 temi: (i) Giudizio sull’idoneità preventiva del modello di organizzazione e gestione vigente all’epoca del fatto e sulla sua efficace attuazione; (ii) Sussistenza di una condotta elusiva di tipo fraudolento da parte degli autori del presunto reato di aggiotaggio; (iii) Accertamento del reato presupposto (aggiotaggio).
Indagini della magistratura - Tribunale di Napoli
Per quanto attiene ai Progetti RSU Campania, gli eventi intercorsi sono descritti nella parte della presente Relazione finanziaria annuale denominata ‘Attività non correnti destinate alla vendita – Progetti RSU Campania’.
Altri procedimenti – Tribunale di Milano
In relazione al giudizio n. 57720/12, avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari di revoca e nomina degli amministratori di Impregilo S.p.A., promossa da IGLI S.p.A., il Tribunale di Milano ha rigettato sia in prime cure sia in fase di reclamo l'istanza di sospensione dell'efficacia delle delibere. All'udienza del 19 febbraio 2013 il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c. fissando l'udienza per la discussione dei mezzi di prova al 1 ottobre 2013. A seguito di accordo raggiunto e formalizzato tra le parti in causa il giudizio sarà abbandonato ai sensi dell’Art. 309 c.p.c..
In data 17 ottobre 2012, infine, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato nei confronti di Impregilo un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 287/90 in relazione agli accordi sottoscritti con il Gruppo Salini ed aventi per oggetto future iniziative commerciali per verificare la sussistenza di violazioni dell’art. 101 TFUE. In data 29 gennaio 2013 è stata comunicata a Impregilo la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, ove non vengono identificate violazioni della normativa in materia di concorrenza. Inoltre, in data 20 febbraio 2013 l’Autorità ha autorizzato la concentrazione fra Impregilo e Salini. L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 luglio 2013, ha chiuso l’istruttoria senza contestazioni.
Altri procedimenti – Tribunale di Firenze
In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso nel mese di giugno del 2011 con sentenza emessa il 27 giugno 2011 che ha integralmente riformato la decisione di primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest’ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. La società è in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza stessa per una più puntuale valutazione degli eventuali impatti derivanti da tale decisione. Tuttavia la società resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.
Adeguamento alle condizioni previste dall’articolo 36 del Regolamento Mercati
Impregilo attesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento Consob n. 16191 (cosiddetto “Regolamento Mercati”), sulla base delle procedure adottate prima dell’entrata in vigore della suddetta norma regolamentare e sulla base della disponibilità delle relative informazioni.
Operazioni con parti correlate
Le informazioni relative alle principali operazioni intercorse nell’esercizio con parti correlate sono presentate nelle Note esplicative ai prospetti consolidati e delle Note esplicative ai prospetti di Impregilo S.p.A.
Attività di ricerca e sviluppo
In ossequio a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, si fa presente che non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2013.
Indicatori alternativi di performance
In aderenza alla Comunicazione CONSOB n° 6064293 del 28 luglio 2006, nel seguito del presente paragrafo sono fornite le indicazioni relative alla composizione degli indicatori di performance utilizzati nel presente documento e nella comunicazione istituzionale del Gruppo Impregilo.
Indicatori patrimoniali/finanziari:
Rapporto Debito/Patrimonio netto (o Debt/Equity): tale indicatore è dato dal rapporto fra la posizione finanziaria netta (che assume segno negativo qualora evidenzi un indebitamento netto) al numeratore ed il patrimonio netto al denominatore. Le voci del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata che compongono la posizione finanziaria sono evidenziate nei prospetti contabili relativi, e sono contrassegnate con la nota (*). Le voci del patrimonio netto sono quelle corrispondenti all’omonima sezione della situazione patrimoniale finanziaria consolidata. Su base consolidata il patrimonio netto utilizzato ai fini del rapporto in oggetto comprende anche il patrimonio netto di terzi.
Indicatori economici:
- EBITDA o Margine operativo lordo: tale indicatore accoglie la somma algebrica delle seguenti voci incluse nel conto economico del periodo:
- Totale ricavi.
- Totale costi, da cui si escludono i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
- EBIT o Risultato operativo: coincide con la voce ‘Risultato operativo’ del conto economico e rappresenta la somma algebrica del Totale ricavi e del Totale costi.
- Return on sales o R.o.S.: è espresso in termini percentuali e rappresenta il rapporto fra l’indicatore EBIT come sopra determinato ed il Totale ricavi.