Attività non correnti destinate alla vendita

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Relazione sulla gestione

Impregilo 2013
Progetti RSU Campania: sintesi delle vicende sino al 31 dicembre 2013

Todini Costruzioni Generali

Nell’ambito delle strategie del Gruppo, volte al perseguimento di sempre più efficienti allocazioni di risorse, da realizzarsi anche attraverso una costante ed elevata attenzione alle possibili ridefinizioni dei propri assetti organizzativi, il Consiglio di Amministrazione della Salini S.p.A. ha deliberato di valutare la valorizzazione della partecipazione totalitaria detenuta nella Todini Costruzioni Generali con un’ottica di dismissione.

L’obiettivo di creare un player globale nel settore delle infrastrutture complesse in grado di competere con i principali concorrenti internazionali, in termini di economie di scala, di
dimensione e di complementarità geografica ha di fatto reso non rilevante ai fini del conseguimento degli obiettivi di piano industriale lo sviluppo delle commesse attualmente in essere nel portafoglio della Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Le linee guida per le future iniziative commerciali, sempre più orientate all’acquisizione di grandi progetti, prevede una rigorosa selezione delle nuove opportunità di business, seguendo parametri di redditività e di generazione di cassa identificati ed in aree con elevato potenziale di sviluppo.

I mercati nei quali attualmente opera la controllata sono ritenuti di interesse e qualora si verificassero opportunità con i requisiti dimensionali previsti dalla attuale politica commerciale del Gruppo si valuteranno le possibili metodologie di partecipazione e/o acquisizione.

Tenuto conto delle incertezze relative alla modalità, ai termini nonché ai tempi di realizzazione della sopracitata dismissione, attualmente in corso di
definizione anche attraverso il coinvolgimento di una primaria istituzione finanziaria, e considerato che non sono stati ancora assunti impegni vincolanti con i terzi, non si ritiene possibile fornire una stima ragionevolmente attendibile circa i suoi effetti sul Piano Industriale del Gruppo.

Progetto RSU Campania

I. Evoluzione della situazione sino al 31 dicembre 2013

I.1 Progetti RSU Campania: evoluzione della situazione sino al 31 dicembre 2013

I.1.1 Premessa

Il Gruppo ha intrapreso l’attività relativa ai progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia di Napoli e nelle altre province della Campania a partire dalla fine degli anni ’90 attraverso le società controllate FIBE e FIBE Campania. Tenuto conto che, nel corso dell’esercizio 2009, FIBE Campania S.p.A. è stata incorporata in FIBE S.p.A., nel seguito del presente capitolo – salvo ove diversamente specificato – si fa riferimento esclusivamente a quest’ultima anche per posizioni o vicende originatesi in capo alla società estinta a seguito della citata fusione.

Le rilevanti problematiche che, sin dal periodo 1999-2000, hanno caratterizzato l’attività della società nell’ambito dei contratti di affidamento del servizio, si sono evolute e articolate nel corso degli anni, originando un significativo insieme di contenziosi, alcuni dei quali – come meglio si descriverà nel seguito del presente capitolo – di grande rilevanza ed in parte tuttora in corso alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria annuale.

Al fine di agevolare una sintetica correlazione delle varie fasi operative dei Progetti RSU Campania con i principali fronti contenziosi tuttora esistenti e con le valutazioni ad essi riferite, si ritiene opportuno suddividere il lungo orizzonte temporale durante il quale le vicende in esame si sono articolate nelle seguenti principali fasi/periodi:

  • La fase cd. “Contrattuale”: tale fase inizia nel biennio 2000-2001 con la stipula, da parte delle due società di progetto FIBE e FIBE Campania, dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle provincie campane e si conclude il 15 dicembre 2005 con la risoluzione ‘opelegis’ di detti contratti per effetto del D.L. n. 245/2005 (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006);
  • la fase cd. “Transitoria”: tale fase, il cui avvio coincide con la conclusione della fase Contrattuale, si protrae sino all’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge  n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio  2008 la quale, tra l’altro, ha sancito definitivamente il disimpegno del Gruppo Impregilo dalle attività di smaltimento rifiuti, trasferendo alle Province la “titolarità” degli impianti CDR “ubicati nei rispettivi territori” (v. art. 6-bis, co. 1) e prevede “l’impiego delle Forze Armate per la conduzione tecnica e operativa degli  impianti predetti” (v. art. 6-bis, co. 3) e
  • la fase cd. “post-transitoria” che, prendendo avvio dalla conclusione della fase “Transitoria” e protraendosi sino ad oggi è sinteticamente definita come fase “Attuale”.

I.1.2 La fase “Contrattuale”

Sin dalle prime fasi dei Progetti, successive alla stipula dei contratti, si sono evidenziate significative criticità fra cui le più importanti possono essere individuate nelle seguenti:

  • mancata attivazione nella Regione Campania dei programmati volumi di raccolta differenziata di rifiuti, evento che costituiva essenziale premessa dell’impostazione del progetto e dei contratti di servizio stipulati tra le Società e il Commissario di Governo e che costituisce una delle cause di alcuni dei più rilevanti fronti contenziosi tuttora esistenti e riferiti alla gestione degli impianti ex-CDR (oggi “STIR”);
  • inadeguatezza dei volumi di discarica messi a disposizione dal Commissario di Governo;
  • ritardato avvio dei lavori di realizzazione dei termovalorizzatori  di Acerra e Santa Maria La Fossa. I lavori dell’impianto di Acerra, che avrebbero dovuto iniziare, secondo contratto, all’inizio del 2001 sono invece stati effettivamente avviati soltanto nell’agosto 2004 grazie all’intervento straordinario di oltre 450 agenti delle forze dell’ordine che hanno liberato le aree di lavoro occupate sin dal gennaio 2003 da manifestanti. Per l’impianto di S. Maria La Fossa, che avrebbe dovuto completare il quadro di progetto relativo alle provincie campane diverse da quella di Napoli e la cui realizzazione  avrebbe dovuto essere contemporanea a quella  dell’impianto di Acerra, dopo aver ottenuto la V.I.A.  solo nel 2007, i lavori non sono mai stati avviati.

Parallelamente al rapido deterioramento delle condizioni operative ed economiche in cui la società si trovava ad operare conseguenti alle criticità descritte, le pubbliche amministrazioni – sia locali sia centrali – a vario titolo coinvolte nella gestione contrattuale si sono dimostrate inadempienti nei confronti di FIBE per le spettanze ad essa contrattualmente dovute.

In data 12 maggio 2004, inoltre, la Procura della Repubblica di Napoli, nell’ambito di un procedimento che ha visto indagati gli amministratori delle società del gruppo coinvolte nel progetto (FIBE, FIBE Campania e Fisia Italimpianti), oltre ai vertici della struttura commissariale, ha posto sotto sequestro gli impianti, provvedendo contestualmente alla loro restituzione su cauzione, avviando così un nuovo fronte contenzioso di natura penale di cui si darà più esaustivo riscontro nel seguito del presente capitolo e che risulta in parte tuttora in corso.

Alla fine della fase Contrattuale, pertanto, la società si trovava significativamente esposta a livello finanziario sia per aver realizzato con proprie risorse, includendo in tale accezione anche quelle a fronte delle quali la stessa aveva assunto finanziamenti dal sistema bancario, buona parte degli investimenti ad essa spettanti, secondo le previsioni contrattuali sia per il mancato pagamento da parte delle amministrazioni locali di una rilevante parte delle competenze dovute a FIBE.

I lavori di realizzazione dell’impianto di Acerra erano stati solo parzialmente avviati e si erano nel frattempo aperti numerosi fronti contenziosi sia in sede civile sia in sede amministrativa.

Tali fronti, meglio descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo, vedevano coinvolti una pluralità di soggetti. Nella maggior parte dei casi da una parte si trovava la società (a seconda delle singole fattispecie, FIBE poteva trovarsi chiamata in causa insieme alle altre consociate del Gruppo che a vario titolo hanno partecipato alle attività contrattuali quali ad esempio Fisia Italimpianti e Impregilo Edilizia e Servizi, poi incorporata da Impregilo), che interveniva in tutte le sedi per sostenere la correttezza del proprio operato e pretendere il rispetto dei propri diritti da parte dei propri debitori e dall’altra parte si trovavano le amministrazioni pubbliche che, nel perdurare della situazione emergenziale contestualmente al deteriorarsi delle proprie situazioni finanziarie, sostenevano strumentalmente che fosse la FIBE stessa ad essere inadempiente nei confronti delle proprie obbligazioni contrattuali.

A partire dalle fasi finali del periodo Contrattuale, infine, in tale già complesso quadro contenzioso si sono via via inserite anche numerose imprese e privati che, a vario titolo e in alcuni casi anche in modo del tutto mediato, si erano trovate coinvolte nell’attività gestoria come fornitori o sub-fornitori di FIBE e che, per effetto direttamente dipendente dalle inadempienze della pubblica amministrazione nei confronti della stessa, si trovavano anch’essi in condizioni di crescente difficoltà finanziaria.

I.1.3 La fase “Transitoria”

Il D.L. n. 245/2005  (convertito in L. n. 21 del 27 gennaio 2006) ha, tra l’atro, (i) risolto in data 15 dicembre 2005   “opelegis”  i contratti di affidamento dei servizi in essere tra Fibe, Fibe Campania e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania,  facendo comunque “salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti”, (ii) disposto che la società continuasse  la propria attività nel  puntuale rispetto dell’azione di controllo e coordinamento del Commissario Straordinario a fronte del diritto a vedersi rimborsati dall’ente Commissariale le spese e i costi sostenuti al riguardo e (iii) proseguisse nella realizzazione  delle discariche di servizio  e dell’impianto di Acerra, nelle more che, in termini di somma urgenza, il Commissario  individuasse   con procedure di pubblica evidenza un nuovo soggetto a cui affidare il servizio. La legge inoltre impone al  Commissario di Governo l’obbligo al recupero delle somme dovute alla società dalle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti di servizio. 

Tale mutato quadro normativo, già allora viziato da rilevanti criticità riferite tanto alla natura dei nuovi rapporti giuridici da esso dipendenti quanto alla irrealistica previsione circa la possibilità di individuare un nuovo soggetto cui affidare il servizio secondo le medesime condizioni che avevano già portato al collasso del sistema gestorio nel periodo Contrattuale, ha determinato l’avvio del periodo cd. “Transitorio” e ulteriormente complicato l’attività di FIBE senza che la stessa potesse risolvere alcuni fra i più rilevanti aspetti critici che hanno caratterizzato il periodo precedente. I più significativi hanno riguardato:

  • l’insufficienza degli stanziamenti di risorse finanziarie destinate alla struttura commissariale al fine di svolgere la propria intimata azione di controllo e coordinamento e ciò sia in relazione agli oneri di gestione sia in relazione ai rilevanti investimenti ancora da effettuare;
  • l’illegittimo protrarsi dell’obbligo di Fibe  di proseguire la propria attività a causa del mancato subentro di nuovi affidatari del servizio (tutte le gare bandite non andavano a buon fine per la mancanza di opportune garanzie circa la disponibilità di siti ove smaltire i residui del processo di lavorazione del CDR)  ancorché fosse stata la stessa norma a stabilire la risoluzione anticipata dei contratti di  affidamento; e
  • l’assenza di specifici e puntuali previsioni in relazione alle modalità con cui la società avrebbe potuto vedere indennizzate le proprie pretese risarcitorie derivanti dalla risoluzione anticipata dei propri contratti di servizio.

Con un profilo operativo coerentemente improntato sia al rispetto delle norme allora vigenti sia alla più aperta collaborazione con le strutture commissariali, FIBE ha comunque proseguito anche nelle attività di realizzazione dell’impianto di Acerra senza poter disporre dell’idonea copertura finanziaria da parte della Pubblica Amministrazione che ne sarebbe divenuta titolare, con ciò appesantendo ulteriormente il proprio bilancio.

La fine di tale fase che, come precedentemente descritto, è coincisa con l’entrata in vigore del D.L. n. 90 del 23 maggio 2008 e Decreto Legge n. 107 del 17 giugno 2008, entrambi convertiti in Legge n. 123 del 14 luglio 2008. Con questi provvedimenti da un lato si conferma l’obbligo di Fibe a completare il termovalorizzatore di Acerra, dall’altro si sancisce definitivamente il disimpegno del Gruppo Impregilo dalle attività di smaltimento dei rifiuti, trasferendo alle Province campane la titolarità degli impianti CDR e delle risorse strumentali presenti in ciascun impianto compreso il personale (diverso da quello dirigenziale) impiegato presso gli impianti che viene assunto con contratti a tempo determinato.

Ancorché si fosse realizzato un importante risultato la situazione della società, evidenziava un quadro sia operativo sia finanziario assolutamente critico. Fra i più significativi elementi di tale quadro si ricorda:

  • l’accresciuto sbilancio finanziario riferibile alla intimata prosecuzione della realizzazione dell’impianto di Acerra per il quale non era stato individuato uno specifico iter procedurale o contrattuale relativo alla destinazione finale dello stesso;
  • la definitiva uscita di FIBE dalla gestione o di tutti gli impianti e attrezzature sino allora utilizzate dalla società per svolgere la propria attività di mero esecutore per conto del commissariato delle attività di smaltimento dei rifiuti, a fronte dell’assenza di alcuna determinazione relativa al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi impianti;
  • la soppressione ex-lege delle strutture amministrative pubbliche che avevano coordinato le attività nel periodo Transitorio senza che fosse prevista alcuna concreta misura per il rimborso delle ingenti risorse finanziarie che, in costanza di esecuzione delle attività di smaltimento in nome e per conto dell’amministrazione, FIBE aveva comunque dovuto anticipare – con il supporto finanziario del Gruppo come nei precedenti periodi  - e per le quali, ancora una volta, non era previsto né alcun debitore specificamente identificato né specifiche procedure a carico della pubblica amministrazione per la relativa liquidazione.

Ad appesantire ulteriormente i già estesi impatti che la situazione descritta esprimeva sia su FIBE sia su tutto il Gruppo, anche il fronte contenzioso di natura penale si articolava con, da un lato, il susseguirsi di misure cautelari reali (ie: sequestri di importi per equivalente) richieste dalla magistratura inquirente,  inizialmente concesse dal Tribunale di Napoli  e successivamente annullate in ultima istanza dalla Corte di Cassazione, e dall’altro l’avvio di nuovi procedimenti penali a carico sia di amministratori della Società e funzionari responsabili della pubblica amministrazione sia delle persone giuridiche a tali soggetti riferibili per presunte responsabilità ex-Legge 231.

I.1.4 La fase “Post-transitoria” o “attuale”

L’avvio di tale fase è stato caratterizzato in prevalenza da due nuovi scenari i quali, hanno riguardato (i) il completamento del termovalorizzatore di Acerra e lo sviluppo delle vicende ad esso riferibili e (ii) l’avvio di una nuova fase contenziosa fra la società e la pubblica amministrazione e riferibile alla gestione degli impianti, dei siti di stoccaggio e delle attrezzature per i  quali, per effetto della citata L. 123/2008, si era registrata la piena ed esclusiva presa di possesso degli stessi da parte della stessa amministrazione.

Per quanto riguarda l’impianto di Acerra, inoltre, nel corso del mese di dicembre 2008 e nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di gestione dell’erigendo termovalorizzatore è stato individuato un nuovo soggetto affidatario nella figura di una primaria società italiana titolare di altri importanti impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed il relativo recupero energetico. Parallelamente FIBE, in accordo con le previsioni della citata L. 123/2008, ha continuato le attività tecniche finalizzate al completamento dell’impianto ed al relativo collaudo. Le prove di collaudo definitivo dell’impianto di Acerra sono state effettuate nel corso del primo bimestre 2010 ed il relativo certificato è stato emesso in data 16 luglio 2010 con la conferma circa l’esito positivo della procedura.  In tale ambito si ricorda l’emanazione del Decreto Legge 195/2009, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 26 febbraio 2010 il quale, tra l’altro, contiene alcune significative previsioni che di seguito possono essere così sintetizzate:

  1. la valorizzazione del termovalorizzatore di Acerra, nell’importo di € 355 milioni ed il trasferimento della proprietà dello stesso, dal Gruppo Impregilo alla regione Campania (o alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Protezione Civile ovvero a soggetto privato). Il trasferimento era stabilito entro il 31 dicembre 2011 in base ad un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa individuazione delle relative risorse finanziarie. Fino a tale momento, all’ex-affidatario del servizio, era riconosciuto un canone di affitto determinato in € 2,5 milioni al mese per una durata fino a quindici anni. Il canone relativo ai 12 mesi antecedenti il trasferimento di proprietà, sarebbe stato scomputato dal corrispettivo per lo stesso trasferimento, unitamente alle somme anticipate all’ex-affidatario – ai sensi dell’art. 12 d. l. 90/2008 – in conto realizzazione dell’impianto; 
  2. sempre in relazione all’impianto di Acerra, (i) si individuò il termine ultimo per l’effettuazione del collaudo al 28 febbraio 2010, (ii) si stabilì che, fino al trasferimento della proprietà, lo stesso non  sarebbe stato alienabile, non  era assoggettabile a pignoramento né ad altri atti dispositivi né avrebbero potuto essere effettuate trascrizioni o altri atti pregiudizievoli relativi allo stesso impianto e (iii) vennero posti a carico dell’ex-affidatario ulteriori e significativi oneri in merito ad un insieme di garanzie di natura sostanzialmente differente e significativamente più onerosa rispetto alle best practice vigenti nel settore impiantistico.  La gestione dello stesso impianto, peraltro, venne attribuita al nuovo affidatario già a partire dall’esercizio 2010, nonostante la prevista presenza di garanzie rilasciate e nonostante la proprietà ancora della FIBE.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo dei contenziosi riferiti alla gestione degli impianti e dei siti di stoccaggio, il primo periodo della fase ‘Post-transitoria’ è stato caratterizzato, tra l’altro, dallo sviluppo di due fondamentali fronti contenziosi in sede amministrativa e più precisamente:

  • il fronte relativo alla definitiva identificazione del ruolo svolto da FIBE nei confronti della pubblica amministrazione successivamente alla risoluzione dei contratti di affidamento e,
  • il fronte relativo alla determinazione del soggetto cui, successivamente all’entrata in vigore della L.123/2008, spettava la presa in carico e relativa gestione i tutti gli impianti , siti di stoccaggio ed attrezzature che, nella fase Contrattuale, erano stati realizzati da FIBE per lo svolgimento della propria attività.

In relazione alla definizione del ruolo svolto da FIBE nella fase Transitoria, la sentenza del TAR del Lazio n° 7280 del luglio 2008, divenuta definitiva per omessa impugnazione, ha infatti fornito - nella parte motiva – la puntuale ricostruzione del ruolo e delle responsabilità attribuibili rispettivamente alle ex affidatarie post 15 dicembre 2005 - ormai “mere esecutrici” delle direttive commissariali - e del Commissario delegato di Governo - esclusivo titolare del servizio di smaltimento rifiuti e dell’azione di coordinamento, tenuto ad individuare le soluzioni ottimali per lo smaltimento rifiuti.

Nel contempo, la stessa sentenza ha rilevato come ogni obbligo ex-lege imposto alle ex affidatarie fosse cessato già alla data del 31 dicembre 2007, esprimendo anche la circostanza per cui i vari provvedimenti commissariali che avevano intimato a FIBE la proroga della propria operatività sino all’entrata in vigore della L.123/2008, provvedimenti che erano stati tutti prontamente impugnati dalla società, erano ritenuti illegittimi in quanto contrastanti con le precedenti norme regolanti le condizioni e i limiti dello specifico intervento emergenziale.

In relazione invece alla controversia riferita al possesso ed alla gestione degli impianti e dei siti di stoccaggio, la fase contenziosa, avviatasi nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della L.123/2008, è  terminata con  la decisione del Consiglio di Stato il quale, con sentenza 290/2010, ha definitivamente confermato l’annullamento delle pretese avanzate dall’amministrazione per la restituzione dei siti a FIBE nel dicembre 2008, liberandola così da qualsiasi obbligo in merito alla gestione degli stessi siti che, a parere dell’Amministrazione, erano stati ritenuti non funzionali all’attività della stessa.

Approssimandosi la fine dell’esercizio 2010, pertanto, la situazione complessiva dei Progetti RSU Campania si presentava ancora alquanto complessa, per effetto prevalente delle seguenti situazioni:

  • una posizione economico-finanziaria che, a livello consolidato di Gruppo, evidenziava crediti netti e pretese risarcitorie di ingente ammontare e prevalentemente riferibili ai seguenti capitoli di attività:
    • realizzazione dell’impianto di Acerra il quale, oltre ad essere uno dei più grandi e moderni impianti di termovalorizzazione e recupero energetico esistenti al mondo, era allora già pienamente funzionante e produttivo senza che però alla società che lo aveva realizzato fosse stato riconosciuto alcun indennizzo;
    • rimborso dei costi non ammortizzati degli impianti ex-CDR i quali, secondo le previsioni dei contratti di affidamento risolti ex-lege a fine 2005, erano posti a carico della pubblica amministrazione ma che a tale data non erano stati da essa riconosciuti
    • crediti netti risultanti dallo sbilancio finanziario progressivamente accumulato sia nella fase Contrattuale sia nella fase Transitoria come conseguenza, da una parte, delle inadempienze delle amministrazioni debitrici e, dall’altra, della impossibilità di opporre tali inadempimenti nei confronti dei terzi fornitori e sub-fornitori di FIBE che si era trovata così costretta a esporsi ulteriormente al fine di contrastare azioni strumentalmente avviate da tali soggetti anche in sede fallimentare.
  • il protrarsi del contenzioso penale che, nonostante fosse in corso già il procedimento di merito, vedeva ancora il Gruppo oggetto di rilevanti pretese di natura cautelare reale da parte della magistratura inquirente, con tutte le conseguenze operative e di reputazione che tale contesto comportava;
  • il protrarsi di una situazione contenziosa in sede sia civile sia amministrativa che, nonostante le fondamentali pronunce precedentemente descritte, non consentiva ancora l’identificazione di un preciso riferimento temporale in cui poter ritenere che le legittime pretese avanzate a vario titolo dalla società potessero risultare soddisfatte.

A partire dalla fine dell’esercizio 2010, tuttavia, si sono registrate alcune significative novità in relazione agli aspetti suindicati, e più precisamente:

  • la controversia relativa al legittimo indennizzo spettante a FIBE per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra si è sostanzialmente conclusa alla fine dell’esercizio 2011 e l’incasso definitivo del corrispettivo riferito a tale impianto e pari a € 355 milioni circa è stato perfezionato nel corso del 2012;
  • il procedimento penale avviato nel 2004, e nel cui ambito sia era instaurato il parallelo procedimento cautelare che aveva visto il Gruppo oggetto di ingenti sequestri di risorse finanziarie sin dall’esercizio 2007, si è definitivamente estinto nella prima parte dell’esercizio 2012 con la definitiva esclusione dell’applicabilità delle misure stesse mentre in novembre 2013 il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena e ampie formule di rito per tutti gli imputati coinvolti. Alla data attuale sono ancora pendenti i termini per l’impugnazione da parte della Procura;
  • la controversia relativa alle legittime pretese avanzate da FIBE per il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti ex-CDR e non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di affidamento (15 dicembre 2005) si è anch’essa conclusa con la decisione della Suprema Corte, nel marzo 2013, che ha respinto l’impugnativa della pubblica amministrazione ritenuta soccombente dal Consiglio di Stato nel corso del 2012. Ancorché in tale ambito siano tuttora in essere procedimenti esecutivi avviati da FIBE per ottenere il pieno adempimento da parte dell’amministrazione soccombente, nel corso del 2013 sono stati incassati complessivi 240 milioni di Euro riferiti ai costi non ammortizzati al dicembre 2005, per circa 204 milioni di Euro, ed agli interessi legali da tale data per ulteriori 35 milioni di Euro.

Alla fine dell’esercizio 2013, infine, la posizione patrimoniale-finanziaria evidenziata dal Gruppo nell’ambito dei Progetti RSU Campania, i cui dettagli sono più esaustivamente commentati nelle note illustrative al bilancio consolidato per l’esercizio 2013 nel seguito della presente Relazione finanziaria annuale, si presenta sostanzialmente concentrata nell’ambito delle voci del capitale circolante  riferite alle partite creditorie nette vantate da FIBE in relazione alle fasi Contrattuale e Transitoria.

Nel seguito del presente capitolo, in coerenza con quanto effettuato nelle precedenti informative finanziarie periodiche del Gruppo, viene fornita una descrizione dei principali contenziosi attualmente in essere al fine di completare il complesso quadro operativo che tuttora caratterizza l’attività del Gruppo nei Progetti RSU Campania. In questo ambito, infatti, pur avendo osservato i significativi e positivi sviluppi in precedenza sinteticamente descritti, si deve osservare come il quadro generale si presenti ancora alquanto articolato.

Tale situazione, pur costituendo un importante fattore di supporto per il Gruppo nel coerente sostegno della correttezza del proprio operato in tutte le sedi contenziose ancora attive, non consente tuttavia di poter escludere questo complesso insieme di procedimenti dalle fattispecie di natura rischiosa ancorché alle stesse sia ragionevolmente attribuibile il rango di fattispecie complessivamente possibile ma non probabile.

* * *

II. Il contenzioso attualmente in essere in relazione ai progetti RSU Campania

II.1 Il contenzioso amministrativo

  1. Nel mese di ottobre 2006 FIBE e FIBE Campania hanno agito innanzi al T.A.R. Lazio censurando il mancato adempimento da parte del Commissario agli obblighi previsti dal sopra citato D.L. 245/2005 (convertito nella L. 21/2006) al fine di: (i) recuperare le somme dovute dalle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti (15 dicembre 2005) e (ii) individuare i siti di recapito per FOS (frazione organica stabilizzata) e sovvalli prodotti dagli impianti di CDR e predisporre ed attuare un piano di manutenzione degli impianti.
    Il T.A.R. Lazio, dopo aver accolto (con provvedimento dell’11 ottobre 2006, confermato dal Consiglio di Stato in data 7 novembre 2006) l’istanza cautelare di FIBE e FIBE Campania, con sentenza n. 3790 pubblicata in data 27 aprile 2007, ha affermato che:
    1. FIBE e FIBE Campania hanno effettivamente espletato fino al 15 dicembre 2005 il servizio di smaltimento dei rifiuti loro affidato in virtù dei contratti del 2000 e del 2001, avendo quindi diritto a vedere completato a cura dell’Amministrazione, il procedimento normativamente previsto al fine di consentire ad esse il recupero della creditoria maturata;
    2. per effetto della risoluzione opelegis dei contratti di affidamento del servizio, FIBE e FIBE Campania “sono divenute, a far tempo del 15 dicembre 2005, mere esecutrici per conto del commissario delegato di un servizio [quello di smaltimento dei rifiuti] del quale hanno definitivamente perso la titolarità”;
    3. la struttura commissariale doveva concludere, entro 45 giorni, il procedimento volto al soddisfacimento delle pretese delle ricorrenti;
    4. in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione veniva nominato un commissario ad acta con un ulteriore termine di 45 giorni per provvedere in via sostitutiva.

    Avverso tale provvedimento la struttura commissariale ha presentato appello al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 6057 del 28 novembre 2007, ha rigettato l’appello confermando integralmente la decisione del T.A.R. Lazio.
    Nelle more, la normativa sopravvenuta ha fatto venir meno l’interesse delle società al completamento del procedimento teso all’individuazione dei siti di recapito per FOS (frazione organica stabilizzata) e sovvalli prodotti dagli impianti di CDR e predisporre ed attuare un piano di manutenzione degli impianti, atteso il passaggio di essi alle competenti amministrazioni, permanendo, invece, l’interesse al completamento del procedimento teso al recupero della creditoria maturata per il servizio espletato fino al 31 dicembre 2005.
    Il Commissario ad Acta incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie nei confronti delle amministrazioni campane, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, dopo aver depositato una prima relazione nell’agosto 2009, ha depositato nel giugno 2013 una ulteriore relazione sulla base di una più compiuta istruttoria e ricognizione di detti crediti mediante successive verifiche in contraddittorio della contabilità e dei documenti presentati dalle parti la quale, pur contenendo una ricognizione dei crediti spettanti a FIBE per l’attività svolta in costanza di contratto, sottopone al TAR, per le valutazioni di competenza, la questione delle compensazioni pretese dall’Amministrazione e le relative decisioni. Il TAR nel corso dell’udienza per la discussione di tali profili fissata per il 4 dicembre 2013 ha disposto il rinvio al 25 giugno 2014.
  2. Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 7280 del 23 luglio 2008, ha riaffermato i principi già espressi dalla già citata sentenza 3790/2007, confermata in Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/07, quali ulteriormente confermati ed integrati dalla normativa medio tempore sopravvenuta e di cui al citato D.L. 90/08 e 107/08 convertiti in L. 123/08 e ss..

    Tale sentenza, divenuta ormai definitiva per omessa impugnazione da parte dell’Amministrazione, risulta di particolare importanza per le società, in quanto, nella parte motiva, fornisce una puntuale ricostruzione del ruolo e delle responsabilità attribuibili rispettivamente alle ex affidatarie post 15 dicembre 2005 -   ormai “mere esecutrici” delle direttive commissariali - e del Commissario delegato di Governo - esclusivo titolare del servizio di smaltimento rifiuti e dell’azione di coordinamento, tenuto ad individuare le soluzioni ottimali per lo smaltimento rifiuti. Nel contempo, la sentenza rileva come ogni obbligo ex lege imposto alle ex affidatarie fosse cessato alla data del 31 dicembre 2007, risultando in contrasto i provvedimenti di proroga impugnati con le precedenti norme regolanti le condizioni e i limiti dello specifico intervento emergenziale. In ogni caso, ha rilevato il T.A.R. la normativa sopravvenuta ha inciso anche sulle ordinanze impugnate, in quanto idonea a proiettarsi sui rapporti negoziali pregressi facenti capo alle ricorrenti alle quali “non si richiede alcuna ulteriore attività, se non quella finalizzata a consentire il subentro delle Province e delle Forze armate nella gestione degli stabilimenti, delle risorse umane e strumentali nonché infine nei rapporti con i terzi”. Alla luce di quanto sopra, conclude il T.A.R. “E’ logico pertanto ritenere che delle obbligazioni assunte risponda il Commissario delegato…
  3. Nel mese di dicembre 2008, FIBE e FIBE Campania hanno agito innanzi al T.A.R. Lazio impugnando una serie di ordinanze con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa (il cd. Capo missione tecnico-operativa ex-O.P.C.M. 3705/2008 e i cd. Commissari ad acta per le province) imponevano alle stesse società la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio – acquisiti  dagli stessi soggetti delegati nel mese di agosto 2008 - in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio, chiedendo nel contempo l’accertamento – “dell’insussistenza in capo alle odierne ricorrenti di qualsivoglia obbligo gestorio di uffici, siti ed impianti utilizzati in ogni tempo nell’ambito del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania, alla luce della vigente normativa di settore che ha compiutamente disciplinato anche le situazioni pregresse in assoluta coerenza con la sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/2007, nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008 circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi, dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle statuizioni di merito contenute nelle citate sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/2007, nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008 circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi.”

    Il T.A.R. in esito all’udienza del 19 gennaio 2009 ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati e con la sentenza 2357/09, in data 13 marzo 2009, ha accolto il ricorso di FIBE e FIBE Campania, annullando i provvedimenti impugnati.

    Avverso tale sentenza, l’Amministrazione ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 8 luglio 2009. Nel costituirsi nell’ambito del relativo procedimento, le società hanno spiegato a loro volta appello incidentale avverso la medesima pronuncia, al fine di vedere esaminate ed accolte anche le censure ritenute assorbite in primo grado ed afferenti in particolare il difetto dei presupposti in ordine alla ritenuta non funzionalità dei siti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti; alla richiesta di accertamento dell’insussistenza in capo alle società di qualsivoglia obbligo gestorio di uffici, siti ed impianti utilizzati in ogni tempo nell’ambito del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania, alla luce della normativa di settore; alla richiesta di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/07 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/07 nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008, circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi.

    Nelle more, in data 22 luglio 2009, il Sottosegretario di Stato, per il tramite dei Commissari ad acta delle province ha notificato a Fibe e Fibe Campania dei nuovi atti di intimazione alla presa in consegna dei suddetti siti. Anche tali atti sono stati debitamente impugnati avanti al TAR.

    In data 26 gennaio 2010, infine, il Consiglio di Stato, con sentenza 290/2010, ha definitivamente confermato l’annullamento delle ordinanze emesse nel dicembre 2008, liberando Fibe da qualsiasi obbligo in merito alla gestione dei siti che, a parere dell’Amministrazione, erano stati ritenuti non funzionali all’attività della stessa.

    In particolare, con tale pronuncia, procedendo all’analisi interpretativa della OPCM 3693/2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i provvedimenti impugnati risultassero illegittimi per contrarietà alla normativa di riferimento, in relazione ad una errata valutazione del concetto di funzionalità dei cespiti alla complessiva gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

    Precisamente il Consiglio di Stato ha ricondotto lo scrutinio di funzionalità dei siti al perno normativo dettato dall’art. 183 comma 1 lett. D) del D. Lgs. 152/2006, che individua espressamente il concetto di gestione dei rifiuti nelle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

    Da ciò ne è scaturita la individuata funzionalità dei cespiti, oggetto di intimata restituzione, alla complessiva gestione del servizio di smaltimento, con conseguente declaratoria di illegittimità delle determinazioni impugnate.

    Nonostante tali conclusioni, il soggetto incaricato ex Legge 26/2010 della gestione dei siti nella provincia di Caserta prima e successivamente quelli incaricati della gestione dei siti nelle provincie di Napoli e Benevento, hanno intrapreso una nuova iniziativa finalizzata ad attribuire a FIBE S.p.A. la custodia e gli oneri relativi alla custodia degli stessi siti.

    A fronte di tali iniziative, l’istanza di revoca, presentata dalla Società presso il competente organo giudiziario, veniva respinta in data 25 ottobre 2010. A seguito della richiesta di chiarimenti concernenti la precisazione degli obblighi del custode, il Tribunale di Napoli V sezione penale, stabiliva nell’ordinanza del 24 novembre 2010, che il custode giudiziario ha “quale sua unica prerogativa e compito quello di garantire l’integrità dei sigilli, la consistenza della cosa sotto sequestro e rapportare all’autorità giudiziaria eventuali pericoli”. Tale conclusione, in accordo con i legali che la assistono, supporta la Società nel ritenere che il custode giudiziario sia esente da qualsiasi responsabilità nel momento in cui, diligentemente, segnala e/o denunzia prontamente alle autorità preposte tutti gli eventi che possano in qualche maniera compromettere l’integrità del bene in sequestro, ed è a tale comportamento che si stanno attenendo le persone fisiche indicate quali custodi.

    In tale contesto, si inserisce anche l’iniziativa promossa in sede civile, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla S.A.P.NA. SpA, società provinciale costituita dalla Provincia di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo - gli stessi già ritenuti non funzionali dai Commissari ad Acta con i provvedimenti del dicembre 2008 impugnati da FIBE SpA e che hanno portato alle pronunce del TAR Lazio n. 2357/09 e del Consiglio di Stato n. 290/10 - chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE Spa e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica.

    FIBE si è costituita in ciascuno di tali procedimenti e gli stessi sono tutt’ora in corso.
  4. Le società hanno poi nuovamente adito il T.A.R. Lazio con ricorso notificato in data 30 aprile 2009 (R.G. 3770/2009) con cui hanno contestato l’inerzia dell’Amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e riconoscimento dei costi per le attività ex lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria (16 dicembre 2005 – 31 dicembre 2007). Hanno dunque richiesto al T.A.R. la declaratoria di illegittimità di tale silenzio e l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento suddetto in un congruo termine, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che, in caso di infruttuoso decorso di tale termine, adotti i provvedimenti richiesti in luogo dell’Amministrazione inadempiente. All’esito dell’udienza di discussione del 24 giugno 2009 il T.A.R. , con sentenza n. 7070/2009 ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che vertendosi in tema di “accertamento di pretese patrimoniali, ancorché fondate su obblighi assunti ex lege”, le Società avrebbero dovuto non già attivare il rito speciale del silenzio ma avanzare innanzi al T.A.R., in sede di giurisdizione esclusiva una apposita azione di accertamento e condanna.

    Nel prendere atto della decisione del T.A.R., le Società hanno dunque proposto un nuovo ricorso avanti al T.A.R. Lazio (R.G. 7338/2009), in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 4 del D.L. 90/2008, per l’emissione delle necessarie pronunce di accertamento e condanna della P.A. alla liquidazione degli importi richiesti, anche in via monitoria. L’istanza monitoria è stata respinta, non ravvisando il TAR i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo. La causa attualmente pende per il merito. In attesa della fissazione della relativa udienza di discussione, in data 8 aprile 2010 è stata notificata e successivamente depositata istanza istruttoria ai fini della nomina di un consulente tecnico di ufficio che esaminata la documentazione versata in atti individui l’ammontare:
    1. del debito a carico dell’Amm.ne per l’attività di gestione rendicontata dalle Società a decorrere dal 16 dicembre 2005;
    2. dell’importo già corrisposto dall’Amm.ne al suindicato titolo;
    3. dell’importo del debito già verificato e riconosciuto, ma non ancora pagato, dall’Amm.ne sulla scorta dei provvedimenti amm.vi già emessi e versati in atti;
    4. dell’importo non ancora verificato, né liquidato dall’Amm.ne per attività rendicontata dalle predette Società;
    5. del debito a carico dell’Amm.ne per i lavori affidati alle predette Società e da queste eseguiti a decorrere dal 16 dicembre 2005;
    6. dell’importo già corrisposto dall’Amm.ne per il titolo di cui al precedente punto e);
    7. dell’importo del debito già verificato e riconosciuto, ma non ancora pagato dall’Amm.ne sulla scorta dei provvedimenti amm.vi già emessi ed in atti;
    8. dell’importo non ancora verificato, né liquidato dall’Amm.ne per lavori eseguiti, su incarico dell’Amm.ne, dalle Società  Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., sulla base della documentazione in atti;
    9. Identifichi e precisi l’incaricato Consulente, sulla scorta dell’intervenuta verifica della documentazione in atti, l’ammontare della debitoria a carico dall’Amm.ne per tutte le attività imposte ed eseguite dalle Società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A. in suo favore, a decorrere dal 16 dicembre 2005, al netto dell’importo già corrisposto al medesimo titolo e ad ogni altro quesito che Codesto Tribunale riterrà di sottoporre.
    E’ stata quindi depositata apposita istanza di prelievo per la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, in esito alla quale il TAR, con la sentenza interlocutoria n. 3669, ha disposto lo svolgimento delle operazioni di "verificazione" della documentazione contabile presentata in regime di rendicontazione, al fine di accertare la fondatezza delle pretese dedotte in giudizio, riservandosi la decisione nel merito alla conclusione di tale procedura. A tal fine, il Tribunale ha individuato nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Organismo che deve provvedere alla verificazione sulla base dei quesiti formulati in sentenza.  In data 29 gennaio 2013 è stata depositata una perizia parziale relativa al periodo 15.12.2005/31.12.2006,  ed è stata richiesta una proroga per il deposito della perizia definitiva relativa a tutti i periodi considerati, proroga concessa sino al 31 marzo 2014.
  5. Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005) e si è in attesa della fissazione della relativa udienza di merito.

    Pur nella convinzione che l’obbligo di smaltire tutte le balle prodotte e stoccate nel territorio campano (a prescindere dalla soluzione prescelta dalla P.A. su quali rifiuti smaltire prioritariamente e quali dopo) sussista unicamente in capo all’Amministrazione, le società hanno provveduto cautelativamente ad impugnare tale ordinanza innanzi al competente T.A.R. Lazio Roma.
  6. Va ancora segnalato che con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso promosso da FIBE (R.G. 9942/2009) per l’accertamento dell’inadempimento della P.A. all’obbligo di pagamento dei costi non ammortizzati dalla ricorrente al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, ha accolto l’impugnazione e ha condannato la P.A. al pagamento a tale titolo in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 204.742.665,00 oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo. Tale sentenza ricostruisce correttamente i rapporti tra le parti alla luce del quadro contrattuale e normativo di riferimento, confermando che per effetto della risoluzione dei contratti, gli impianti CDR sono rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione, rimanendo quest’ultima – come dalla stessa espressamente dichiarato - obbligata a corrispondere alle ex affidatarie i costi non ammortizzati alla data di risoluzione (15 dicembre 2005). In ordine al quantum della pretesa, il TAR, oltre ai dati contabili forniti dalla ricorrente, fonda la pronuncia sulla base di riconoscimenti espressi dalla stessa P.A. nei precedenti bandi di gara per l’affidamento del servizio in cui tali valori sono riportati e riconosciuti.

    Va evidenziato che l’Amministrazione ha proposto appello avverso detta sentenza con atto notificato in data 11 luglio 2011. L’appello (R.G. 6313/11) è stato discusso all’udienza del 13 dicembre 2011, in esito alla quale, con sentenza 868/2012 depositata il 20 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, con relativa compensazione delle spese processuali.

    L’avvocatura ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. FIBE ha a sua volta notificato ritualmente controricorso e ricorso incidentale, da un lato contestando le argomentazioni dell’Amministrazione, dall’altro impugnando in via incidentale la statuizione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha ritenuto di dover affrontare preliminarmente la questione circa la propria giurisdizione (ancorché risolta in senso positivo) anziché rilevare in via dirimente ed assorbente la tardività del ricorso in appello. L’avvocatura ha a sua volta proposto controricorso al ricorso incidentale di FIBE e la Suprema Corte, in esito all’udienza tenutasi il 6 marzo 2013 ha respinto l’impugnazione promossa dall’Avvocatura. Si è pertanto proseguito nell’azione esecutiva finalizzata al recupero coattivo dell’intero importo di condanna. L’avvocatura ha proposto opposizione all’esecuzione con richiesta di sospensione, la cui istanza è stata discussa all’udienza del 9 luglio 2013. Con provvedimento del 24 luglio 2013, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ha assegnato a Fibe l’importo di euro 240.547.560,96 a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi richiesta, fissando per la introduzione del giudizio di merito conseguente alla opposizione il termine del 30 novembre 2013.

    Entrambe le parti hanno dunque instaurato il giudizio di merito e all’udienza del 3 febbraio 2014 il tribunale ha dichiarato la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha dato termine fino al 21 febbraio per la produzione di un certificato di non iscrizione a ruolo della citazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con data fissata (in citazione) al 10 febbraio.

    Il giudice in ogni caso ha rilevato che qualora tale seconda opposizione dovesse risultare iscritta i due procedimenti dovrebbero essere riuniti.
  7. Con ordinanza TAR Campania, n. 292 del 23 febbraio 2012, resa nel ricorso R.G. 301/2012, è stata respinta l’istanza della ricorrente S.A.P.NA. s.p.a. di sospensione del provvedimento ministeriale con il quale veniva richiesto alla società provinciale la trasmissione dei risultati del piano di caratterizzazione e la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate relative al sito della discarica di Settecainati, nel Comune di Giugliano, di proprietà di Fibe s.p.a.. La ricorrente ha chiamato in giudizio Fibe s.p.a. affermandone la responsabilità della contaminazione e l’obbligo di provvedere alla caratterizzazione e alla m.i.s.e.. L’ordinanza di rigetto ha compensato le spese della fase cautelare. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Avverso l’ordinanza del TAR Campania n. 292/2012, sopra citata, S.A.P.NA. S.p.A. ha presentato appello, rubricato con il numero R.G. 3247/2012, al Consiglio di Stato, il quale, con Ordinanza n. 1968 del 23 maggio 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado. Le spese di giudizio sono state compensate.
  8. Con sentenza TAR Lazio, n. 5831 del 26 giugno 2012, resa nel ricorso R.G. 7434/2008 e successivi motivi aggiunti, proposto da Fibe s.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti commissariali e ministeriali che impongono la trasmissione dei risultati della caratterizzazione e la m.i.s.e. dei suoli e delle acque di falda, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi in danno, dell’iscrizione dell’onere reale e dell’accertamento e recupero del danno ambientale, relativamente al sito della discarica in località Cava Giuliani nel Comune di Giugliano, è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto ritenuti provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche. Il giudizio è stato riassunto avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e l’udienza di citazione è stata da ultimo rinviata al 9 ottobre 2013. A seguito della stipula in data 9 settembre 2013 di un accordo con il Commissario delegato di Governo avente ad oggetto anche l’attività di caratterizzazione della discarica in località Cava Giuliani, l’udienza è stata rinviata al 25 giugno 2014.
  9. Con sentenza TAR Lazio, n. 6033/2012, pubblicata il 3 luglio 2012 e notificata il 13 settembre 2012, sono stati riuniti e respinti i ricorsi r.g. 10397/2007, 10398/2007 e 2770/2012 e relativi motivi aggiunti, proposti da Fibe s.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti commissariali e ministeriali che impongono la caratterizzazione e la m.i.s.e., pena l’attivazione delle procedure in danno, relativamente al sito di Pontericcio, impianto di produzione del cdr e area di stoccaggio; e al sito di Cava Giuliani, area di stoccaggio.

    Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato (R.G. 7313/2012) in quanto la pronuncia appare affetta da evidente travisamento dei fatti per essersi basata sulle contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio. Vengono infatti erroneamente richiamate le contaminazioni del sito della discarica di Cava Giuliani (come evidenziate nella Relazione del C.T. della Procura della Repubblica di Napoli, disposta nell’ambito del procedimento penale pendente r.g.n.r. 15968/2008) oggetto del diverso ricorso r.g. 7434/2008, di cui alla lett. I, che precede. Il Consiglio di Stato, in data 21 novembre 2012, ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza e si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

    A seguito del rigetto dell’istanza cautelare della sentenza n. 6033/2012, in considerazione, altresì, dei riflessi del reato di omessa bonifica anche in ordine alla responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché a seguito della comunicazione del Commissario di Governo delegato ex ordinanza n. 3849/2010 e ss. della stipula in itinere con la Società Sogesid s.p.a. del contratto per la caratterizzazione delle aree in Loc. Pontericcio e Cava Giuliani, oggetto delle sentenze n. 6033/2012 e del ricorso al TSAP n. 36/2013,  la Fibe S.p.A. si è determinata a manifestare al Ministero dell’Ambiente e alle altre autorità competenti, con comunicazione del 13 dicembre 2012, la propria disponibilità a dare esecuzione alla sentenza n. 6033/2012, chiedendo la fissazione di una riunione finalizzata alla predisposizione di un Accordo con il quale regolare i rapporti reciproci. Tutto ciò non ammettendo alcuna responsabilità, facendo salvo il contenzioso pendente ai fini del merito e con riserva di ripetizione degli oneri derivanti dall’attività in parola. Tale accordo è stato sottoscritto da FIBE e dal Commissario di Governo delegato in data 9 settembre 2013. In tale accordo FIBE ha accolto le richieste del Commissario di Governo delegato in ordine alle attività di caratterizzazione e indagine ambientale escludendo qualsiasi responsabilità in merito agli eventuali rilievi parzialmente riscontrabili in esito a tali attività e confermando la propria azione come esclusivo adempimento della sentenza del T.A.R. 6033/2012 precedentemente citata.

* * *

II.2 Il contenzioso civile

Con atto di citazione del mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo determinato - in prima istanza – per oltre 650 milioni di Euro, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi.  In particolare, le Società convenute hanno lamentato il grave ritardo (rispetto a quanto previsto dai contratti del 2000 e del 2001) nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti di termovalorizzazione ed il conseguente ritardo nella loro realizzazione.  Ritardi che hanno determinato sia il prolungamento del periodo di stoccaggio provvisorio delle c.d. “ecoballe” prodotte sia un aumento dei quantitativi di “ecoballe” stoccate, con conseguente necessità di acquisire maggiori aree di stoccaggio: circostanze che hanno determinato maggiori costi a carico delle affidatarie FIBE e FIBE Campania.

Nello stesso procedimento gli Istituti Bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, hanno chiesto di essere tenuti indenni da Impregilo rispetto alle richieste del Commissario.  Impregilo si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli Istituti Bancari garanti.

Il giudizio è stato definito con sentenza n. 4253 dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, l’avvocatura dello Stato ha presentato ricorso e FIBE si è regolarmente costituita, nel giudizio recante RG 686/12. L’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di Appello di Napoli è fissata per l’11 dicembre 2014.

Con “Comparsa di riassunzione” del 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio avente oggetto l’escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13.000.000,00, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 57109/2012) le società del Gruppo si sono costituite ed hanno contestato la fondatezza della domanda sotto vari profili, eccependo, tra l’altro, l’inoperatività della polizza, per essere stata azionata dopo la scadenza, nonché l’assenza dei presupposti per l’escussione, e chiamando a loro volta in causa il Commissario di Governo.

Alla prima udienza di comparizione del 17 gennaio 2013 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5 dicembre 2013, udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di rito.

Si segnalano infine, in sede civile, alcuni giudizi recentemente attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il periodo di “Contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del commissario ad acta (vedi supra punto II.1.A). Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel periodo ‘contrattuale’ e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità.

È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la P.C.M., la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE. Quest’ultima, fra l’altro, ha – in primo luogo – eccepito l’identità della domanda in garanzia con parte di quella già oggetto del giudizio promosso  dalla PCM/Commissario di Governo avanti al Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 4253/11 dichiarativa di difetto di giurisdizione, di cui sopra e – in secondo luogo ed in relazione alle ulteriori pretese avanzate dalla P.C.M. in via riconvenzionale - ha rilevato sia l’inammissibilità delle stesse in ragione della assoluta diversità di titoli rispetto alla domanda originaria di FS logistica, sia la circostanza che tali pretese erano state già avanzate dalla PCM in numerosi altri giudizi tuttora pendenti.

Il Giudice, in esito all’udienza dell’11 luglio 2013 ha rinviato per l’istruttoria all’udienza del 24 gennaio 2014 ove ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo.

* * *

II.3 Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A., Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura.

Deve, al riguardo essere evidenziato che il Tribunale, accogliendo l’eccezione proposta dalle difese delle Società, ha escluso la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti degli Enti coinvolti ex D. Lgs 231/2001 e, pertanto, tutte le costituzioni di parte civile nei riguardi delle società sono state dichiarate inammissibili.

Va altresì evidenziato che, all’udienza del 15 giugno 2011, i PM Dottori Noviello e Sirleo, hanno proceduto alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., nei confronti delle sole persone fisiche, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p. 53bis D. Lgs. 22/97 ora 260 D. Lgs.  152/06.

Nell’ambito di tale procedimento, la Procura ha anche avanzato richieste di misure cautelari di carattere:

“patrimoniale”, ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 (sequestro: degli impianti CDR; del termovalorizzatore di Acerra; di Euro 43 milioni circa appartenenti a società del gruppo Impregilo; di crediti per Euro 109 milioni circa vantati da FIBE e FIBE Campania nei confronti dei Comuni della Regione Campania); e

 “interdittivo”, ex art. 9 D. Lgs. 231/2001 (alternativamente: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti e simili; divieto di pubblicizzare beni e servizi).

In relazione a tali misure cautelari il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di euro 750 milioni circa, precisamente il GIP ha disposto il sequestro preventivo, per equivalente:

  1. dell'importo di euro 53.000.000,00, corrispondente a quello anticipato dal Commissariato per la costruzione degli impianti delle province diverse da Napoli;
  2. dell'importo complessivo della tariffa di smaltimento regolarmente incassata, pari a euro 301.641.238,98;
  3. dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni e non ancora incassati, pari a euro 141.701.456,56;
  4. dell'importo delle spese sostenute dal Commissariato relative allo smaltimento dei RSU e delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di CDR, pari a euro 99.092.457,23;
  5. dell'importo di euro 51.645.689,90 corrispondente al mancato deposito cauzionale, il cui versamento era stato pattuito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
  6. delle somme percepite a titolo di aggio per l'attività di riscossione svolta per conto del Commissariato e dei Comuni, nell'importo da determinarsi in sede di esecuzione;
  7. dell'importo di euro 103.404.000,00 pari al valore delle opere realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra sino al 31 dicembre 2005.

Il procedimento cautelare, apertosi con le ordinanze sopra descritte, si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012 quando, in esito all’ultima decisione assunta dalla Corte di Cassazione, in questo caso da parte della Sesta Sezione Penale, è stata negata l’esistenza di elementi nuovi che potessero superare il giudicato cautelare formatosi, con riferimento all’ultimo ambito oggetto di richieste cautelari da parte della procura e riferito alla posta delle “tariffe”, con la sentenza della stessa Suprema Corte, Sezione Seconda, del 16 aprile 2009.

Il Tribunale di Napoli, il 4 novembre 2013, ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito, si è disposta la revoca dei provvedimenti di sequestro dei siti di stoccaggio e la riconsegna degli stessi alle province territorialmente competenti.  In data 1 febbraio 2014 è stata depositata l’articolata sentenza di assoluzione (composta da 265 pagine) ed il termine per l’eventuale impugnazione da parte della Pubblica Accusa è atteso scadere il 21 marzo 2014..

 

* * *

Nel corso del 2008, inoltre, nell’ambito di una nuova inchiesta sempre presso il Tribunale di Napoli ed avente come oggetto l’attività  di smaltimento dei rifiuti nella Regione e l’attività ad essa inerente effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti, sia di personale dirigente della struttura commissariale.

Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Italimpianti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/01.

L’udienza preliminare si è conclusa il 29 gennaio 2009 con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Nella fase predibattimentale, sono state considerate inammissibili le costituzioni di parti civili fatte nei confronti delle persone giuridiche coinvolte. In data 16 dicembre 2009, inoltre, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma. Il Tribunale di Roma aveva disposto la fissazione dell’udienza preliminare per il 27 ottobre 2010, nella quale il GUP di Roma ha disposto il rinvio al 13 dicembre 2010 a seguito dell’errata notifica di avviso fissazione dell’udienza al legale della FIBE S.p.A.. Alla successiva udienza del 10 gennaio 2011 il GUP presso il Tribunale di Roma provvedeva allo stralcio della posizione dell’Amministratore Delegato delle Società all’epoca dei fatti con riferimento ad alcuni capi di imputazione e rinviava prima all’udienza del 23 marzo 2011, successivamente all’udienza del 21 settembre 2011, quindi all‘udienza del 14 dicembre 2011 e da ultimo all’udienza del 28 marzo 2012, mentre per i restanti soggetti e per i restanti capi di imputazione rimetteva alla Suprema Corte di Cassazione la decisione in merito al conflitto negativo di competenza territoriale, ritenendo nuovamente competente a decidere su dette posizioni l’Autorità Giudiziaria di Napoli; in data 6 luglio 2011 si svolgeva la relativa udienza innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte che tuttavia rinviava in attesa di conoscere l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, a seguito di decisione del Primo Presidente della Suprema Corte, la questione “analoga ma riguardante tutt’altra vicenda” non è stata affrontata dalle Sezioni Unite e, pertanto, la decisione in oggetto è stata affrontata dalla Seconda Sezione della Suprema Corte che, in data 2 marzo 2012, ha stabilito la competenza del GUP presso il Tribunale di Roma per tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione. Conseguentemente il procedimento è ripartito dall’udienza preliminare davanti al GUP di Roma con udienza fissata per il 16 maggio 2012, udienza rinviata d’ufficio al 26 settembre 2012 a causa della assegnazione del fascicolo ad altro GUP in sostituzione del Dottor Mancinetti trasferito ad altro incarico.

In detta udienza il nuovo GUP, nella persona del dott. Saulino, dopo aver riunito dinanzi a sé i diversi tronconi del processo, ha fissato per il prosieguo dell’udienza preliminare le udienze straordinarie del 10, 31 gennaio e 14 marzo 2013.

All’esito di dette udienze, durante le quali alcuni imputati hanno reso spontanee dichiarazioni, il GUP ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’unica parte civile che aveva chiesto di costituirsi ed il PM ha chiesto disporsi il rinvio a giudizio per tutti gli imputati e per le persone giuridiche coinvolte ex D. Lgs. 231/2001.

Sono state fissate le udienze del 14 marzo 2013 per la discussione delle Difese e del 21 marzo 2013 per la decisione.

All’esito della sopra richiamata udienza il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti coinvolti ex D. Lgs. 231/2001 per tutti i capi di imputazione innanzi al Tribunale di Roma per la data del 16 luglio 2013.

In detta udienza, il Tribunale di Roma, preso atto del difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio a numerosi imputati, ha rinviato il processo all’udienza del prossimo 1 aprile 2014.

Le Società del Gruppo coinvolte nel nuovo provvedimento sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato, anche in considerazione del fatto che la loro attività non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato (v. in proposito le decisioni del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato richiamate sopra, sub II.A).

Nel mese di gennaio 2011, inoltre FIBE si è costituita quale persona offesa nel procedimento 61604/10 RGNR a carico dell’on. Nicola Cosentino, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; l’ipotesi accusatoria, sottoposta al vaglio del giudizio dibattimentale,  e che legittima la qualità di “persona offesa dal reato” di FIBE, è che il Cosentino abbia fornito un contributo decisivo “alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare attraverso la società consortile […], il consorzio […] e gli altri consorzi della provincia di Caserta dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato e concorrenziale a quello legittimamente gestito dal sistema FIBE-FISIA Italimpianti, così boicottando le società affidatarie, al fine di egemonizzare l’intera gestione del relativo ciclo economico e comunque creare un’illecita autonomia gestionale a livello provinciale (cd provincializzazione del ciclo dei rifiuti, controllando direttamente le discariche, luogo di smaltimento ultimo dei rifiuti, attivandosi nel progettare la costruzione e gestione di un termovalorizzatore, strumentalizzando le attività del Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti)”.

In data 27 gennaio 2011 è stato emesso decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputato, nel quale FIBE è stata espressamente individuata quale “persona offesa dal reato”. Come già evidenziato il processo si trova attualmente in fase dibattimentale.

Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE S.p.A., quale Ente coinvolto ex D. Lgs. 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D. Lgs. 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

In particolare talune persone fisiche della Struttura Commissariale e di FIBE S.p.A., avrebbero agevolato attivamente nonché, istigato gli altri concorrenti nel porre in essere artifizi e raggiri per occultare e dissimulare la pessima gestione degli impianti di depurazione sopra indicati.

FIBE S.p.A. è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

Verosimilmente la Procura della Repubblica avanzerà richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli, tuttavia, trattandosi anche in questo caso di eventi contestati  nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società  non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato -  la Società è pienamente convinta della legittimità del proprio operato. 

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III. Le valutazioni degli amministratori in relazione alla situazione al 31 dicembre 2013

Il quadro generale della situazione del Gruppo in relazione ai Progetti RSU Campania al 31 dicembre 2013, si mantiene tuttora (come evidenziato dalla complessità degli argomenti sopra descritti) estremamente articolato e caratterizzato da profili di incertezza.

Le decisioni della magistratura amministrativa riferite alle pretese avanzate in relazione ai costi degli impianti CDR non ancora ammortizzati alla data di risoluzione dei contratti di servizio (15 dicembre 2005), divenute definitive a seguito della pronunzia della Suprema Corte di cui si è dato conto precedentemente, costituiscono elementi positivi e di importante portata a sostegno sia delle posizioni sostenute dal Gruppo in merito alla correttezza del proprio operato sia delle conseguenti valutazioni effettuate sino alla data odierna. In tale ambito, infatti, le riduzioni di valore che in esercizi precedenti erano state apportate al valore complessivo delle pretese risarcitorie afferenti gli impianti CDR per complessivi € 91,1 milioni sono state rilasciate ed i conseguenti effetti economici positivi, unitamente alla componente di interessi riconosciuta dal Giudice dell’esecuzione con il provvedimento del 24 luglio, al netto dei corrispondenti effetti fiscali, sono stati iscritti nel risultato delle attività operative cessate.

La conclusione del primo grado del procedimento penale presso il tribunale di Napoli con sentenza di assoluzione piena sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche coinvolte “perché il fatto non sussiste”, e le articolate motivazioni depositate in data 1 febbraio 2014 nelle quali i giudici affermano: “ Il disastroso tentativo di smaltimento dei rifiuti in Campania non è stato conseguenza né di illecite condotte degli imputati, né di idoneità tecnica, né di una disorganizzazione nella gestione degli impianti” e ancora “ ciò che non funzionava non erano gli impianti ma il fatto che il ciclo dei rifiuti, come era stato organicamente ed efficacemente ideato, non era stato compiutamente posto in essere essendo monco sia nella fase iniziale, la raccolta differenziata, sia specialmente in quella finale, non essendo stati realizzati i termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria La Fossa” rafforzano la convinzione, supportata dai pareri dai legali che assistono la società, che i vari procedimenti ancora aperti nelle diverse sedi (amministrativa, penale e civile) evidenzieranno la correttezza dell’operato dell’attività svolta. Tenuto anche conto delle recenti decisioni rese dalla magistratura amministrativa in relazione alle aree comprese nel comune di Giugliano, ancorché pendenti nel merito e per le quali la valutazione del rischio di eventuale soccombenza, con il supporto dei legali che assistono FIBE nei relativi contenziosi, è qualificabile in un ambito di mera possibilità, non è allo stato ragionevolmente individuabile una precisa tempistica per la chiusura dei diversi iter procedimentali aperti.

In considerazione della complessità ed articolazione dei diversi fronti contenziosi dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi, non si può tuttavia escludere che in futuro si possano manifestare eventi, ad oggi non prevedibili, tali da richiedere modifiche alle valutazioni attualmente effettuate.