Il contenzioso attualmente in essere in relazione ai progetti RSU Campania

Il contenzioso amministrativo

A) Nel mese di ottobre 2006 FIBE e FIBE Campania hanno agito innanzi al T.A.R. Lazio censurando il mancato adempimento da parte del Commissario agli obblighi previsti dal sopra citato D.L. 245/2005 (convertito nella L. 21/2006) al fine di: (i) recuperare le somme dovute dalle amministrazioni locali a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti fino alla data di risoluzione dei contratti (15 dicembre 2005) e (ii) individuare i siti di recapito per FOS (frazione organica stabilizzata) e sovvalli prodotti dagli impianti di CDR e predisporre ed attuare un piano di manutenzione degli impianti.
Il T.A.R. Lazio, dopo aver accolto (con provvedimento dell’11 ottobre 2006, confermato dal Consiglio di Stato in data 7 novembre 2006) l’istanza cautelare di FIBE e FIBE Campania, con sentenza n. 3790 pubblicata in data 27 aprile 2007, ha affermato che:

  1. FIBE e FIBE Campania hanno effettivamente espletato fino al 15 dicembre 2005 il servizio di smaltimento dei rifiuti loro affidato in virtù dei contratti del 2000 e del 2001, avendo quindi diritto a vedere completato a cura dell’Amministrazione, il procedimento normativamente  previsto al fine di consentire ad esse il recupero della creditoria maturata;
  2. per effetto della risoluzione ope legis dei contratti di affidamento del servizio, FIBE e FIBE Campania “sono divenute, a far tempo del 15 dicembre 2005, mere esecutrici per conto del commissario delegato di un servizio [quello di smaltimento dei rifiuti] del quale hanno  definitivamente perso la titolarità”;
  3. la struttura commissariale doveva concludere, entro 45 giorni, il procedimento volto al soddisfacimento delle pretese delle ricorrenti;
  4. in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione veniva nominato un commissario ad acta con un ulteriore termine di 45 giorni per provvedere in via sostitutiva.

Avverso tale provvedimento la struttura commissariale ha presentato appello al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 6057 del 28 novembre 2007, ha rigettato l’appello confermando integralmente la decisione del T.A.R. Lazio.

Nelle more, la normativa sopravvenuta ha fatto venir meno l’interesse delle società al completamento del procedimento teso all’individuazione dei siti di recapito per FOS (frazione organica stabilizzata) e sovvalli prodotti dagli impianti di CDR e predisporre ed attuare un piano di manutenzione degli impianti, atteso il passaggio di essi alle competenti amministrazioni, permanendo, invece, l’interesse al completamento del procedimento teso al recupero della creditoria maturata per il servizio espletato fino al 31 dicembre 2005.

Il Commissario ad Acta incaricato dal T.A.R. di procedere al recupero dei crediti vantati dalle ex-affidatarie nei confronti delle amministrazioni campane, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti espletato sino al 15 dicembre 2005, dopo aver depositato una prima relazione nell’agosto 2009, ha depositato nel giugno 2013 una ulteriore relazione sulla base di una più compiuta istruttoria e ricognizione di detti crediti mediante successive verifiche in contraddittorio della contabilità e dei documenti presentati dalle parti la quale, pur contenendo una ricognizione dei crediti spettanti a FIBE per l’attività svolta in costanza di contratto, sottopone al TAR, per le valutazioni di competenza, la questione delle compensazioni pretese dall’Amministrazione e le relative decisioni. Il TAR nel corso dell’udienza per la discussione di tali profili fissata per il 4 dicembre 2013 ha disposto il rinvio al 25 giugno 2014. In esito a tale udienza, la questione è stata trattenuta in decisione.

B) Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 7280 del 23 luglio 2008, ha riaffermato i principi già espressi dalla già citata sentenza 3790/2007, confermata in Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/07, quali ulteriormente confermati ed integrati dalla normativa medio tempore sopravvenuta e di cui al citato D.L. 90/08 e 107/08 convertiti in L. 123/08 e ss..

Tale sentenza, divenuta ormai definitiva per omessa impugnazione da parte dell’Amministrazione, risulta di particolare importanza per le società, in quanto, nella parte motiva, fornisce una puntuale ricostruzione del ruolo e delle responsabilità attribuibili rispettivamente alle ex affidatarie post 15 dicembre 2005 - ormai “mere esecutrici” delle direttive commissariali - e del Commissario delegato di Governo - esclusivo titolare del servizio di smaltimento rifiuti e dell’azione di coordinamento, tenuto ad individuare le soluzioni ottimali per lo smaltimento rifiuti. Nel contempo, la sentenza rileva come ogni obbligo ex lege imposto alle ex affidatarie fosse cessato alla data del 31 dicembre 2007, risultando in contrasto i provvedimenti di proroga impugnati con le precedenti norme regolanti le condizioni e i limiti dello specifico intervento emergenziale. In ogni caso, ha rilevato il T.A.R. la normativa sopravvenuta ha inciso anche sulle ordinanze impugnate, in quanto idonea a proiettarsi sui rapporti negoziali pregressi facenti capo alle ricorrenti alle quali “non si richiede alcuna ulteriore attività, se non quella finalizzata a consentire il subentro delle Province e delle Forze armate nella gestione degli stabilimenti, delle risorse umane e strumentali nonché infine nei rapporti con i terzi”. Alla luce di quanto sopra, conclude il T.A.R. “E’ logico pertanto ritenere che delle obbligazioni assunte risponda il Commissario delegato…”.

C) Nel mese di dicembre 2008, FIBE e FIBE Campania hanno agito innanzi al T.A.R. Lazio impugnando una serie di ordinanze con cui i soggetti delegati dal Commissario di Governo alla gestione tecnico operativa (il cd. Capo missione tecnico-operativa ex- O.P.C.M. 3705/2008 e i cd. Commissari ad acta per le province) imponevano alle stesse società la riacquisizione del possesso di alcune aree e siti di stoccaggio – acquisiti dagli stessi soggetti delegati nel mese di agosto 2008 - in quanto ritenuti non funzionali alla gestione del servizio, chiedendo nel contempo l’accertamento – “dell’insussistenza in capo alle odierne ricorrenti di qualsivoglia obbligo gestorio di uffici, siti ed impianti utilizzati in ogni tempo nell’ambito del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania, alla luce della vigente normativa di settore che ha compiutamente disciplinato anche le situazioni pregresse in assoluta coerenza con la sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/2007, nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008 circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi, dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle statuizioni di merito contenute nelle citate sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/2007, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/2007, nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008 circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi.”

Il T.A.R. in esito all’udienza del 19 gennaio 2009 ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati e con la sentenza 2357/09, in data 13 marzo 2009, ha accolto il ricorso di FIBE e FIBE Campania, annullando i provvedimenti impugnati.

Avverso tale sentenza, l’Amministrazione ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato in data 8 luglio 2009. Nel costituirsi nell’ambito del relativo procedimento, le società hanno spiegato a loro volta appello incidentale avverso la medesima pronuncia, al fine di vedere esaminate ed accolte anche le censure ritenute assorbite in primo grado ed afferenti in particolare il difetto dei presupposti in ordine alla ritenuta non funzionalità dei siti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti; alla richiesta di accertamento dell’insussistenza in capo alle società di qualsivoglia obbligo gestorio di uffici, siti ed impianti utilizzati in ogni tempo nell’ambito del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania, alla luce della normativa di settore; alla richiesta di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle sentenze del T.A.R. Lazio n. 3790/07 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6057/07 nonché della sentenza del T.A.R. Lazio n. 7280 del 23 luglio 2008, circa la natura dei rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione, le società Fibe e Fibe Campania ed i terzi.

Nelle more, in data 22 luglio 2009, il Sottosegretario di Stato, per il tramite dei Commissari ad acta delle province ha notificato a Fibe e Fibe Campania dei nuovi atti di intimazione alla presa in consegna dei suddetti siti. Anche tali atti sono stati debitamente impugnati avanti al TAR.

In data 26 gennaio 2010, infine, il Consiglio di Stato, con sentenza 290/2010, ha definitivamente confermato l’annullamento delle ordinanze emesse nel dicembre 2008, liberando Fibe da qualsiasi obbligo in merito alla gestione dei siti che, a parere dell’Amministrazione, erano stati ritenuti non funzionali all’attività della stessa.

In particolare, con tale pronuncia, procedendo all’analisi interpretativa della OPCM 3693/2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i provvedimenti impugnati risultassero illegittimi per contrarietà alla normativa di riferimento, in relazione ad una errata valutazione del concetto di funzionalità dei cespiti alla complessiva gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Precisamente il Consiglio di Stato ha ricondotto lo scrutinio di funzionalità dei siti al perno normativo dettato dall’art. 183 comma 1 lett. D) del Dlgs. 152/2006, che individua espressamente il concetto di gestione dei rifiuti nelle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Da ciò ne è scaturita la individuata funzionalità dei cespiti, oggetto di intimata restituzione, alla complessiva gestione del servizio di smaltimento, con conseguente declaratoria di illegittimità delle determinazioni impugnate.

Nonostante tali conclusioni, il soggetto incaricato ex Legge 26/2010 della gestione dei siti nella provincia di Caserta prima e successivamente quelli incaricati della gestione dei siti nelle provincie di Napoli e Benevento, hanno intrapreso una nuova iniziativa finalizzata ad attribuire a FIBE S.p.A. la custodia e gli oneri relativi alla custodia degli stessi siti.

A fronte di tali iniziative, l’istanza di revoca, presentata dalla Società presso il competente organo giudiziario, veniva respinta in data 25 ottobre 2010. A seguito della richiesta di chiarimenti concernenti la precisazione degli obblighi del custode, il Tribunale di Napoli V sezione penale, stabiliva nell’ordinanza del 24 novembre 2010, che il custode giudiziario ha “quale sua unica prerogativa e compito quello di garantire l’integrità dei sigilli, la consistenza della cosa sotto sequestro e rapportare all’autorità giudiziaria eventuali pericoli”. Tale conclusione, in accordo con i legali che la assistono,supporta la Società nel ritenere che il custode giudiziario sia esente da qualsiasi responsabilità nel momento in cui, diligentemente, segnala e/o denunzia prontamente alle autorità preposte tutti gli eventi che possano in qualche maniera compromettere l’integrità del bene in sequestro, ed è a tale comportamento che si stanno attenendo le persone fisiche indicate quali custodi.

In tale contesto, si inserisce anche l’iniziativa promossa in sede civile, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla S.A.P.NA. SpA, società provinciale costituita dalla Provincia di Napoli, che con circa 40 giudizi ha contestato il proprio intervenuto subentro nella titolarità di alcune aree e siti di stoccaggio provvisorio e definitivo - gli stessi già ritenuti non funzionali dai Commissari ad Acta con i provvedimenti del dicembre 2008 impugnati da FIBE SpA e che hanno portato alle pronunce del TAR Lazio n. 2357/09 e del Consiglio di Stato n. 290/10 - chiedendo in subordine il rimborso e la manleva nei confronti di FIBE Spa e/o del Commissario di Governo dei costi di gestione medio tempore sostenuti e di quelli a sostenersi anche per una eventuale bonifica.

FIBE si è costituita in ciascuno di tali procedimenti e gli stessi sono tutt’ora in corso.

D) Le società hanno poi nuovamente adito il T.A.R. Lazio con ricorso notificato in data 30 aprile 2009 (R.G. 3770/2009) con cui hanno contestato l’inerzia dell’Amministrazione nel completamento dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e

riconoscimento dei costi per le attività ex lege svolte dalle ex affidatarie del servizio e per i lavori ordinati dall’Amministrazione ed eseguiti dalle società durante la gestione transitoria (16 dicembre 2005 – 31 dicembre 2007). Hanno dunque richiesto al T.A.R. la declaratoria di illegittimità di tale silenzio e l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento suddetto in un congruo termine, con contestuale nomina di un Commissario ad acta che, in caso di infruttuoso decorso di tale termine, adotti i provvedimenti richiesti in luogo dell’Amministrazione inadempiente. All’esito dell’udienza di discussione del 24 giugno 2009 il T.A.R. , con sentenza n. 7070/2009 ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che vertendosi in tema di “accertamento di pretese patrimoniali, ancorchè fondate su obblighi assunti ex lege”, le Società avrebbero dovuto non già attivare il rito speciale del silenzio ma avanzare innanzi al T.A.R., in sede di giurisdizione esclusiva una apposita azione di accertamento e condanna.

Nel prendere atto della decisione del T.A.R., le Società hanno dunque proposto un nuovo ricorso avanti al T.A.R. Lazio (R.G. 7338/2009), in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 4 del D.L. 90/2008, per l’emissione delle necessarie pronunce di accertamento e condanna della P.A. alla liquidazione degli importi richiesti, anche in via monitoria. L’istanza monitoria è stata respinta, non ravvisando il TAR i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo. La causa attualmente pende per il merito. In attesa della fissazione della relativa udienza di discussione, in data 8 aprile 2010 è stata notificata e successivamente depositata istanza istruttoria ai fini della nomina di un consulente tecnico di ufficio che esaminata la documentazione versata in atti individui l’ammontare:

  1. del debito a carico dell’Amm.ne per l’attività di gestione rendicontata dalle Società a decorrere dal 16 dicembre 2005;
  2. dell’importo già corrisposto dall’Amm.ne al suindicato titolo;
  3. dell’importo del debito già verificato e riconosciuto, ma non ancora pagato,dall’Amm.ne sulla scorta dei provvedimenti amm.vi già emessi e versati in atti;
  4. dell’importo non ancora verificato, né liquidato dall’Amm.ne per attività rendicontata dalle predette Società;
  5. del debito a carico dell’Amm.ne per i lavori affidati alle predette Società e da queste eseguiti a decorrere dal 16 dicembre 2005;
  6. dell’importo già corrisposto dall’Amm.ne per il titolo di cui al precedente punto e);
  7. dell’importo del debito già verificato e riconosciuto, ma non ancora pagato dall’Amm.ne sulla scorta dei provvedimenti amm.vi già emessi ed in atti;
  8. dell’importo non ancora verificato, né liquidato dall’Amm.ne per lavori eseguiti, su incarico dell’Amm.ne, dalle Società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., sulla base della documentazione in atti;
  9. identifichi e precisi l’incaricato Consulente, sulla scorta dell’intervenuta verifica della documentazione in atti, l’ammontare della debitoria a carico dall’Amm.ne per tutte le attività imposte ed eseguite dalle Società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A in suo favore, a decorrere dal 16 dicembre 2005, al netto dell’importo già corrisposto al medesimo titolo e ad ogni altro quesito che Codesto Tribunale riterrà di sottoporre.

E’ stata quindi depositata apposita istanza di prelievo per la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, in esito alla quale il TAR, con la sentenza interlocutoria n. 3669, ha disposto lo svolgimento delle operazioni di "verificazione" della documentazione contabile presentata in regime di rendicontazione, al fine di accertare la fondatezza delle pretese dedotte in giudizio, riservandosi la decisione nel merito alla conclusione di tale procedura. A tal fine, il Tribunale ha individuato nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Organismo che deve provvedere alla verificazione sulla base dei quesiti formulati in sentenza. In data 29 gennaio 2013 è stata depositata una perizia parziale relativa al periodo 15.12.2005/31.12.2006 mentre il data 31 marzo 2014 è stata depositata la perizia finale nella quale, in sintesi, il verificatore, in piena rispondenza ai quesiti posti dal TAR, ha effettuato una ricognizione tra le somme indicate da FIBE nel suo ricorso e la documentazione sottostante, rilevando in ciò sostanziale rispondenza. Ha inoltre rimesso al TAR la valutazione riguardante la validità giuridica dei documenti presentati da FIBE e comprovanti l’ammontare dei lavori richiesti ed infine, poiché non richiesto nei quesiti, non si è espresso relativamente alle somme rendicontate ma non oggetto di esame da parte delle strutture commissariali all’epoca preposte.

E) Con ricorso notificato il 18 maggio 2009, R.G. 4189/09, le società hanno ancora adito il T.A.R. Lazio Roma, impugnando l’OPCM n. 3748/09 laddove ha stabilito il conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra dei soli rifiuti prodotti e stoccati a decorrere dalla data di risoluzione dei contratti di affidamento con le società (post 15 dicembre 2005) e si è in attesa della fissazione della relativa udienza di merito.

Pur nella convinzione che l’obbligo di smaltire tutte le balle prodotte e stoccate nel territorio campano (a prescindere dalla soluzione prescelta dalla P.A. su quali rifiuti smaltire prioritariamente e quali dopo) sussista unicamente in capo all’Amministrazione, le società hanno  provveduto cautelativamente ad impugnare tale ordinanza innanzi al competente T.A.R. Lazio Roma.

F) Va ancora segnalato che con sentenza n. 3886 in data 5 maggio 2011, il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso promosso da FIBE (R.G. 9942/2009) per l’accertamento dell’inadempimento della P.A. all’obbligo di pagamento dei costi non ammortizzati dalla ricorrente al 15 dicembre 2005 per gli impianti CDR della Campania, ha accolto l’impugnazione e ha condannato la P.A. al pagamento a tale titolo in favore di FIBE dell’importo complessivo di € 204.742.665,00 oltre interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005 al soddisfo. Tale sentenza ricostruisce correttamente i rapporti tra le parti alla luce del quadro contrattuale e normativo di riferimento, confermando che per effetto della risoluzione dei contratti, gli impianti CDR sono rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione, rimanendo quest’ultima – come dalla stessaespressamente dichiarato - obbligata a corrispondere alle ex affidatarie i costi non ammortizzati alla data di risoluzione (15 dicembre 2005). In ordine al quantum della pretesa, il TAR, oltre ai dati contabili forniti dalla ricorrente, fonda la pronuncia sulla base di riconoscimenti espressi dalla stessa P.A. nei precedenti bandi di gara per l’affidamento del servizio in cui tali valori sono riportati e riconosciuti.

Va evidenziato che l’Amministrazione ha proposto appello avverso detta sentenza con atto notificato in data 11 luglio 2011. L’appello (R.G. 6313/11) è stato discusso all’udienza del 13 dicembre 2011, in esito alla quale, con sentenza 868/2012 depositata il 20 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, con relativa compensazione delle spese processuali.

L’avvocatura ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice  amministrativo. FIBE ha a sua volta notificato ritualmente controricorso e ricorso incidentale, da un lato contestando le argomentazioni dell’Amministrazione, dall’altro impugnando in via incidentale la statuizione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha ritenuto di dover affrontare preliminarmente la questione circa la propria giurisdizione (ancorché risolta in senso positivo) anziché rilevare in via dirimente ed assorbente la tardività del ricorso in appello. L’avvocatura ha a sua volta proposto controricorso al ricorso incidentale di FIBE e la Suprema Corte, in esito all’udienza tenutasi il 6 marzo 2013 ha respinto l’impugnazione promossa dall’Avvocatura. Si è pertanto proseguito nell’azione esecutiva finalizzata al recupero coattivo dell’intero importo di condanna. L’avvocatura ha proposto opposizione all’esecuzione con richiesta di  sospensione, la cui istanza è stata discussa all’udienza del 9 luglio 2013. Con provvedimento del 24 luglio 2013, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, ha assegnato a Fibe l’importo di euro 240.547.560,96 a soddisfo del credito azionato per capitale e interessi legali e ha sospeso il procedimento esecutivo per l’ulteriore quota di interessi richiesta, fissando per la introduzione del giudizio di merito conseguente alla opposizione il termine del 30 novembre 2013.
Entrambe le parti hanno dunque instaurato il giudizio di merito e all’udienza del 3 febbraio 2014 il tribunale ha dichiarato la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha dato termine fino al 21 febbraio per la produzione di un certificato di non iscrizione a ruolo della citazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con data fissata (in citazione) al 10 febbraio. Sia FIBE sia l’Avvocatura si sono costituite per la prosecuzione del giudizio di merito; tuttavia le due citazioni sono state attribuite a due giudici diversi che hanno rimesso al presidente del Tribunale la decisione sulla riunificazione e l’attribuzione del giudizio e si è attualmente in attesa della relativa decisione. In tale contesto il procedimento è stato riunificato e l’udienza è stata fissata per il 1 dicembre 2014.

G) Con ordinanza TAR Campania, n. 292 del 23 febbraio 2012, resa nel ricorso R.G. 301/2012, è stata respinta l’istanza della ricorrente S.A.P.NA. s.p.a. di sospensione del provvedimento ministeriale con il quale veniva richiesto alla società provinciale la trasmissione dei risultati del piano di caratterizzazione e la messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate relative al sito della discarica di Settecainati, nel Comune di Giugliano, di proprietà di Fibe s.p.a.. La ricorrente ha chiamato in giudizio Fibe s.p.a. affermandone la responsabilità della contaminazione e l’obbligo di provvedere alla caratterizzazione e alla m.i.s.e.. L’ordinanza di rigetto ha compensato le spese della fase cautelare. Si è in attesa della fissazione dell’udienza di merito. Avverso l’ordinanza del TAR Campania n. 292/2012, sopra citata, S.A.P.NA. S.p.A. ha presentato appello, rubricato con il numero R.G. 3247/2012, al Consiglio di Stato, il quale, con Ordinanza n. 1968 del 23 maggio 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado. Le spese di giudizio sono state compensate.

H) Con sentenza TAR Lazio, n. 5831 del 26 giugno 2012, resa nel ricorso R.G. 7434/2008 e successivi motivi aggiunti, proposto da Fibe s.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti commissariali e ministeriali che impongono la trasmissione dei risultati della caratterizzazione e la m.i.s.e. dei suoli e delle acque di falda, pena l’attivazione dei poteri sostitutivi in danno, dell’iscrizione dell’onere reale e dell’accertamento e recupero del danno ambientale, relativamente al sito della discarica in località Cava Giuliani nel Comune di Giugliano, è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto ritenuti provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche. Il giudizio è stato riassunto avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e l’udienza di citazione è stata da ultimo rinviata al 9 ottobre 2013. A seguito della stipula in data 9 settembre 2013 di un accordo con il Commissario delegato di Governo avente ad oggetto anche l’attività di caratterizzazione della discarica in località Cava Giuliani, l’udienza fissata al 25 giugno 2014 è stata rinviata d’ufficio al 3 dicembre 2014.

I) Con sentenza TAR Lazio, n. 6033/2012, pubblicata il 3 luglio 2012 e notificata il 13 settembre 2012, sono stati riuniti e respinti i ricorsi r.g. 10397/2007, 10398/2007 e 2770/2012 e relativi motivi aggiunti, proposti da Fibe s.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti commissariali e ministeriali che impongono la caratterizzazione e la m.i.s.e., pena l’attivazione delle procedure in danno, relativamente al sito di Pontericcio, impianto di produzione del cdr e area di stoccaggio; e al sito di Cava Giuliani, area di stoccaggio.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato (R.G. 7313/2012) in quanto la pronuncia appare affetta da evidente travisamento dei fatti per essersi basata sulle contaminazioni riscontrate in un sito diverso da quelli oggetto del giudizio. Vengono  infatti erroneamente richiamate le contaminazioni del sito della discarica di Cava Giuliani (come evidenziate nella Relazione del C.T. della Procura della Repubblica di Napoli, disposta nell’ambito del procedimento penale pendente r.g.n.r. 15968/2008) oggetto del diverso ricorso r.g. 7434/2008, di cui alla lett. I, che precede. Il Consiglio di Stato, in data 21 novembre 2012, ha respinto l’istanza cautelare promossa da FIBE per la sospensione dell’esecutività della sentenza e si è attualmente in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

A seguito del rigetto dell’istanza cautelare della sentenza n. 6033/2012, in considerazione, altresì, dei riflessi del reato di omessa bonifica anche in ordine alla responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché a seguito della comunicazione del Commissario di  Governo delegato ex ordinanza n. 3849/2010 e ss. della stipula in itinere con la Società Sogesid s.p.a. del contratto per la caratterizzazione delle aree in Loc. Pontericcio e Cava Giuliani, oggetto delle sentenze n. 6033/2012 e del ricorso al TSAP n. 36/2013, la Fibe S.p.A. si è  determinata a manifestare al Ministero dell’Ambiente e alle altre autorità competenti, con comunicazione del 13 dicembre 2012, la propria disponibilità a dare esecuzione alla sentenza n. 6033/2012, chiedendo la fissazione di una riunione finalizzata alla predisposizione di un Accordo con il quale regolare i rapporti reciproci. Tutto ciò non ammettendo alcuna responsabilità, facendo salvo il contenzioso pendente ai fini del merito e con riserva di ripetizione degli oneri derivanti dall’attività in parola. Tale accordo è stato sottoscritto da FIBE e dal Commissario di Governo delegato in data 9 settembre 2013. In tale accordo FIBE ha accolto le richieste del Commissario di Governo delegato in ordine alle attività di caratterizzazione e indagine ambientale escludendo qualsiasi responsabilità in merito agli eventuali rilievi parzialmente riscontrabili in esito a tali attività e confermando la propria azione come esclusivo adempimento della sentenza del T.A.R. 6033/2012 precedentemente citata.

Il contenzioso civile

Con atto di citazione del mese di maggio 2005 il Commissario di Governo ha intrapreso un’azione risarcitoria nei confronti di FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti per asseriti danni per un importo pari a circa € 43 milioni. Nel corso del giudizio, il Commissario di Governo ha aumentato le proprie richieste risarcitorie per oltre € 700 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di un miliardo di euro.

Le Società si sono costituite in giudizio e, oltre a contestare le pretese avanzate dal Commissario di Governo, hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento di danni e oneri di varia natura, per un importo determinato - in prima istanza – per oltre € 650 milioni, cui si aggiunge un’ulteriore richiesta di risarcimento per danni all’immagine quantificata nella misura di € 1,5 miliardi. In particolare, le Società convenute hanno lamentato il grave ritardo (rispetto a quanto previsto dai contratti del 2000 e del 2001) nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti di termovalorizzazione ed il conseguente ritardo nella loro realizzazione. Ritardi che hanno determinato sia il prolungamento del periodo di stoccaggio provvisorio delle c.d. “ecoballe” prodotte sia un aumento dei quantitativi di “ecoballe” stoccate, con conseguente necessità di acquisire maggiori aree di stoccaggio: circostanze che hanno determinato maggiori costi a carico delle affidatarie FIBE e FIBE Campania.

Nello stesso procedimento gli Istituti Bancari garanti verso il Commissario di Governo delle prestazioni contrattuali di FIBE e FIBE Campania, hanno anch’essi chiesto il rigetto della domanda del Commissario e, comunque, hanno chiesto di essere tenuti indenni da Impregilo rispetto alle richieste del Commissario. Impregilo si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda degli Istituti Bancari garanti.

Il giudizio è stato definito con sentenza n. 4253 dell’11 aprile 2011, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, l’avvocatura dello Stato ha presentato ricorso e FIBE si è regolarmente costituita, nel giudizio recante RG 686/12. L’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte di Appello di Napoli è fissata per l’11 dicembre 2014.

Con “Comparsa di riassunzione” del 1 agosto 2012 il Ministero della Giustizia e la Cassa Ammende, hanno riassunto innanzi al Tribunale di Milano, il giudizio avente oggetto l’escussione delle fideiussioni, per complessivi € 13.000.000,00, rilasciate da alcuni primari istituti di credito a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni imposte dalla Procura di Napoli, nell’ambito del procedimento di sequestro degli impianti CDR.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Milano (R.G. 57109/2012) le società del Gruppo si sono costituite ed hanno contestato la fondatezza della domanda sotto vari profili, eccependo, tra l’altro, l’inoperatività della polizza, per essere stata azionata dopo la scadenza, nonché l’assenza dei presupposti per l’escussione, e chiamando a loro volta in causa il Commissario di Governo.

Alla prima udienza di comparizione del 17 gennaio 2013 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5 dicembre 2013, udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di rito. Con sentenza n. 6907/14 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande formulate dalla Cassa Ammende e dal Ministero della Giustizia nei confronti delle banche, Unicredit e ABC International Bank PLC, dichiarando in conseguenza assorbite le domande di regresso svolte dalle banche nei confronti di IMPREGILO e da quest’ultima e della Fibe nei confronti della P.C.M..

Si segnalano infine, in sede civile, alcuni giudizi recentemente attivati dalle pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate a contestare l’operato di FIBE in relazione ai complessi rapporti di credito/debito afferenti il periodo di “Contrattuale”. Ancorché si tratti di procedimenti distinti rispetto a quelli già descritti, si evidenzia come anche essi si riferiscano alle medesime tematiche oggetto di pretese avanzate da FIBE in sede amministrativa e sulle quali è tuttora in corso l’attività del commissario ad acta (vedi supra punto II.1.A). Su tale presupposto e con il supporto dei legali che assistono il Gruppo in tale complesso contesto, si ritiene di poter ragionevolmente confermare la valutazione di piena correttezza dell’operato di FIBE nel periodo ‘contrattuale’ e la conseguente qualificazione del rischio di soccombenza in questi contenziosi in un ambito di mera possibilità.

È infatti opinione dei legali che assistono la Società che le richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni siano ragionevolmente resistibili tenuto conto sia delle riconvenzionali sia, in ogni caso, dell’ammissibilità nella specie di una compensazione giudiziaria.

Va da ultimo segnalata la pendenza di un giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da FS Logistica (ex Ecolog) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’incarico conferito dal 2001 al 2008 dall’allora commissariato di Governo di trasportare i rifiuti all’estero. La pretesa monitoria è stata avanzata contro la P.C.M., la quale a sua volta, ha chiamato in garanzia la FIBE. Quest’ultima, fra l’altro, ha – in primo luogo – eccepito l’identità della domanda in garanzia con parte di quella già oggetto del giudizio promosso dalla PCM/Commissario di Governo avanti al Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 4253/11 dichiarativa di difetto di giurisdizione, di cui sopra e – in secondo luogo ed in relazione alle ulteriori pretese avanzate dalla P.C.M. in via riconvenzionale - ha rilevato sia l’inammissibilità delle stesse in ragione della assoluta diversità di titoli rispetto alla domanda originaria di FS logistica, sia la circostanza che tali pretese erano state già avanzate dalla PCM in numerosi altri giudizi tuttora pendenti.

Il Giudice, in esito all’udienza dell’11 luglio 2013 ha rinviato per l’istruttoria all’udienza del 24 gennaio 2014 ove ha ammesso CTU solo in relazione alle pretese di FS Logistica nei confronti della PCM ed oggetto del decreto ingiuntivo, rinviando la causa al 3 ottobre 2014.

Il contenzioso penale

Nel corso del mese di settembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato a Impregilo S.p.A., Impregilo International Infrastructures N.V., FIBE S.p.A., FIBE Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A. e Gestione Napoli S.p.A. in liquidazione un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari inerente all’accertamento di responsabilità amministrativa di persone giuridiche” in ordine ad un presunto illecito amministrativo ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di taluni ex-amministratori e dipendenti delle sopraindicate società, indagati per i reati di cui all’art. 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. in relazione ai contratti di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania. In esito all’udienza preliminare del 29 febbraio 2008, il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli ha accolto le richieste di rinvio a giudizio esposte dalla Procura.

Deve, al riguardo essere evidenziato che il Tribunale, accogliendo l’eccezione proposta dalle difese delle Società, ha escluso la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti degli Enti coinvolti ex D.Lgs 231/2001 e, pertanto, tutte le costituzioni di parte civile nei  riguardi delle società sono state dichiarate inammissibili.

Va altresì evidenziato che, all’udienza del 15 giugno 2011, i PM Dottori Noviello e Sirleo, hanno proceduto alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., nei confronti delle sole persone fisiche, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p. 53bis D.Lgs. 22/97 ora 260 D.Lgs. 152/06.

Nell’ambito di tale procedimento, la Procura ha anche avanzato richieste di misure cautelari di carattere:

  1. “patrimoniale”, ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 (sequestro: degli impianti CDR; del termovalorizzatore di Acerra; di Euro 43 milioni circa appartenenti a società del gruppo Impregilo; di crediti per Euro 109 milioni circa vantati da FIBE e FIBE Campania nei confronti dei Comuni della Regione Campania); e
  2. “interdittivo”, ex art. 9 D. Lgs. 231/2001 (alternativamente: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti e simili; divieto di pubblicizzare beni e servizi).

In relazione a tali misure cautelari il GIP, con ordinanza del 26 giugno 2007, ha disposto il sequestro preventivo del “profitto del reato” contestato, quantificato nell’ammontare complessivo di euro 750 milioni circa precisamente il GIP ha disposto il sequestropreventivo, per equivalente:

  1. dell'importo di euro 53.000.000,00, corrispondente a quello anticipato dal Commissariato per la costruzione degli impianti delle province diverse da Napoli;
  2. dell'importo complessivo della tariffa di smaltimento regolarmente incassata, pari a euro 301.641.238,98;
  3. dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei Comuni e non ancora incassati, pari a euro 141.701.456,56;
  4. dell'importo delle spese sostenute dal Commissariato relative allo smaltimento dei RSU e delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di CDR, pari a euro 99.092.457,23;
  5. dell'importo di euro 51.645.689,90 corrispondente al mancato deposito cauzionale, il cui versamento era stato pattuito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
  6. delle somme percepite a titolo di aggio per l'attività di riscossione svolta per conto del Commissariato e dei Comuni, nell'importo da determinarsi in sede di esecuzione;
  7. dell'importo di euro 103.404.000,00 pari al valore delle opere realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra sino al 31 dicembre 2005.

Il procedimento cautelare, apertosi con le ordinanze sopra descritte, si è articolato per quasi cinque anni e si è definitivamente estinto, senza alcun provvedimento nei confronti del Gruppo, nel mese di maggio 2012 quando, in esito all’ultima decisione assunta dalla Corte di Cassazione, in questo caso da parte della Sesta Sezione Penale, è stata negata l’esistenza di elementi nuovi che potessero superare il giudicato cautelare formatosi, con riferimento all’ultimo ambito oggetto di richieste cautelari da parte della procura e riferito alla posta delle “tariffe”, con la sentenza della stessa Suprema Corte, Sezione Seconda, del 16 aprile 2009. Per una più completa disamina del complesso iter riferito a questo ambito cautelare oggi estinto si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nei precedenti documenti relativi all’informativa finanziaria del Gruppo Impregilo.

Il Tribunale di Napoli, il 4 novembre 2013, ha emesso la sentenza in base alla quale tutti gli imputati sono stati assolti con le più ampie formule di rito, si è disposta la revoca dei provvedimenti di sequestro dei siti di stoccaggio e la riconsegna degli stessi alle province territorialmente competenti. In data 1 febbraio 2014 è stata depositata l’articolata sentenza di assoluzione (composta da 265 pagine) ed in marzo 2014 si è riscontrata l’impugnazione della stessa da parte della Procura di Napoli.

* * *

Nel corso del 2008, inoltre, nell’ambito di una nuova inchiesta sempre presso il Tribunale di Napoli ed avente come oggetto l’attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione e l’attività ad essa inerente effettuata dopo la risoluzione ope legis dei contratti (15 dicembre 2005), il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso provvedimenti cautelari personali nei confronti sia di alcuni dirigenti ed impiegati delle società FIBE, FIBE Campania e FISIA Italimpianti, sia di personale dirigente della struttura commissariale.

Nel quadro di tale inchiesta, che negli atti notificati viene descritta sia come prosecuzione di quella precedentemente illustrata sia come procedimento autonomo dipendente da nuove contestazioni, viene anche nuovamente contestata alle società ex-affidatarie ed a FISIA Italimpianti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01.

L’udienza preliminare si è conclusa il 29 gennaio 2009 con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Nella fase predibattimentale, sono state considerate inammissibili le costituzioni di parti civili fatte nei confronti delle persone giuridiche coinvolte. In data 16 dicembre 2009, inoltre, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma. Il Tribunale di Roma aveva disposto la fissazione dell’udienza preliminare per il 27 ottobre 2010, nella quale il GUP di Roma ha disposto il rinvio al 13 dicembre 2010 a seguito dell’errata notifica di avviso fissazione dell’udienza al legale della FIBE S.p.A.. Alla successiva udienza del 10 gennaio 2011 il GUP presso il Tribunale di Roma provvedeva allo stralcio della posizione dell’Amministratore Delegato delle Società all’epoca dei fatti con riferimento ad alcuni capi di imputazione e rinviava prima all’udienza del 23 marzo 2011, successivamente all’udienza del 21 settembre 2011, quindi all‘udienza del 14 dicembre 2011 e da ultimo  all’udienza del 28 marzo 2012, mentre per i restanti soggetti e per i restanti capi di imputazione rimetteva alla Suprema Corte di Cassazione la decisione in merito al conflitto negativo di competenza territoriale, ritenendo nuovamente competente a decidere su dette posizioni l’Autorità Giudiziaria di Napoli; in data 6 luglio 2011 si svolgeva la relativa udienza innanzi alla Prima Sezione della Suprema Corte che tuttavia rinviava in attesa di conoscere l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, a seguito di decisione del Primo Presidente della Suprema Corte, la questione “analoga ma riguardante tutt’altra vicenda” non è stata affrontata dalle Sezioni Unite e, pertanto, la decisione in oggetto è stata affrontata dalla Seconda Sezione della Suprema Corte che, in data 2 marzo 2012, ha stabilito la competenza del GUP presso il Tribunale di Roma per tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione. Conseguentemente il procedimento è ripartito dall’udienza preliminare davanti al GUP di Roma con udienza fissata per il 16 maggio 2012, udienza rinviata d’ufficio al 26 settembre 2012 a causa della assegnazione del fascicolo ad altro GUP in sostituzione del Dottor Mancinetti trasferito ad altro incarico.

In detta udienza il nuovo GUP, nella persona del dott. Saulino, dopo aver riunito dinanzi a sé i diversi tronconi del processo, ha fissato per il prosieguo dell’udienza preliminare le udienze straordinarie del 10, 31 gennaio e 14 marzo 2013.

All’esito di dette udienze, durante le quali alcuni imputati hanno reso spontanee dichiarazioni, il GUP ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’unica parte civile che aveva chiesto di costituirsi ed il PM ha chiesto disporsi il rinvio a giudizio per tutti gli imputati e per le persone giuridiche coinvolte ex d.lgs. 231/2001.

Sono state fissate le udienze del 14 marzo 2013 per la discussione delle Difese e del 21 marzo 2013 per la decisione.

All’esito della sopra richiamata udienza il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli  imputati e degli enti coinvolti ex d.lgs 231/2001 per tutti i capi di imputazione innanzi al Tribunale di Roma per la data del 16 luglio 2013.

In detta udienza, il Tribunale di Roma, preso atto del difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio a numerosi imputati, ha rinviato il processo all’udienza del 1 aprile 2014 udienza nella quale, sanati i difetti di notifica, si è provveduto ad acquisire la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - V sezione penale nel procedimento “madre” (il 15940/03 R.G.n.r.). Ciò anche al fine di meglio valutare le richieste dei mezzi di prova che saranno articolate dalle parti all’udienza del prossimo 16 settembre.

Le Società del Gruppo coinvolte nel nuovo provvedimento sono pienamente convinte della legittimità del proprio operato, anche in considerazione del fatto che la loro attività non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato (v. in proposito le decisioni del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato richiamate sopra, sub II.A).

Nel mese di gennaio 2011, inoltre FIBE si è costituita quale persona offesa nel procedimento 61604/10 RGNR a carico dell’on. Nicola Cosentino, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; l’ipotesi accusatoria, sottoposta al vaglio del giudizio dibattimentale, e che legittima la qualità di “persona offesa dal reato” di FIBE, è che il Cosentino abbia fornito un contributo decisivo “alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare attraverso la società consortile […], il  consorzio […] e gli altri consorzi della provincia di Caserta dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato e concorrenziale a quello legittimamente gestito dal sistema FIBE-FISIA Italimpianti, così boicottando le società affidatarie, al fine di egemonizzare l’intera gestione del relativo ciclo economico e comunque creare un’illecita autonomia gestionale a livello provinciale (cd provincializzazione del ciclo dei rifiuti, controllando direttamente le discariche, luogo di smaltimento ultimo dei rifiuti, attivandosi nel progettare la costruzione e gestione di un termovalorizzatore, strumentalizzando le attività del Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti)”.

In data 27 gennaio 2011 è stato emesso decreto di giudizio immediato nei confronti dell’imputato, nel quale FIBE è stata espressamente individuata quale “persona offesa dal reato”. Come già evidenziato il processo si trova attualmente in fase dibattimentale.

Il 23 dicembre 2011 è stato notificato a FIBE S.p.A., quale Ente coinvolto ex D.Lgs 231/01, avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad una ulteriore inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ipotesi accusatoria prevede la contestazione dell’art. 24 D.Lgs 231/01 in relazione alla commissione del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. 110, 640 comma I e II commesso in concorso e previo accordo tra gli indagati (persone fisiche) e altri soggetti da identificare in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane effettuato mediante impianti di depurazione.

In particolare talune persone fisiche della Struttura Commissariale e di FIBE S.p.A., avrebbero agevolato attivamente nonché, istigato gli altri concorrenti nel porre in essere artifizi e raggiri per occultare e dissimulare la pessima gestione degli impianti di depurazione sopra indicati. FIBE S.p.A. è imputata perché avrebbe presentato note con le quali venivano rendicontate, tra le altre voci inerenti allo smaltimento del RSU, la spesa dell’attività di conferimento del percolato tacendo la circostanza per cui il percolato sarebbe stato conferito presso impianti sprovvisti della necessaria legittima autorizzazione, privi della necessaria idoneità tecnica e capacità depurativa residua.

La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio innanzi all’Ufficio del GUP presso il Tribunale di Napoli. All’udienza del 19 maggio scorso, il GUP, dott. Modestino, accogliendo l’eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa di “parte pubblica” (imputati Pansa, Bertolaso De Gennaro) si è dichiarato incompetente disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Roma. Ciò in forza della ravvisata connessione di tale procedimento con il cd. processo “Rompiballe” già trasferito a Roma ex art. 11 c.p.p. a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati della Procura napoletana di un magistrato ivi svolgente funzioni (il dott. Corona, all’epoca consulente giuridico del Commissario, prefetto Pansa).

Si resta in attesa delle determinazioni della Procura di Roma in ordine all’esercizio dell’azione penale. Trattandosi anche in questo caso di eventi contestati in relazione al periodo successivo alla risoluzione contrattuale - nel quale l’attività delle Società non solo è stata espressamente disposta dalla Legge 21/2006 ma è stata da loro svolta quali “mere esecutrici” per conto del Commissario Delegato - la Società è pienamente convinta della legittimità del proprio operato.