Altre informazioni

Indagini della magistratura - Tribunale di Milano (procedimento avviato presso il Tribunale di Monza)

A seguito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che vede quali indagati, per i reati di cui agli art. 81, 110 c.p. e 2621 e 2637 c.c., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Impregilo all’epoca dei fatti, Impregilo S.p.A., così come Imprepar S.p.A., è stata sottoposta a indagini preliminari in relazione all’illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli art. 25/ter, lett. a) e r),  5 e 44 del  Decreto Legislativo 231/2001.

Le contestazioni a carico degli indagati sono state rese note alla società dalla Procura procedente con comunicazione in data 13 ottobre 2005.

L’addebito ipotizzato per Impregilo è di avere “predisposto e attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati” ipotizzati a carico degli amministratori coinvolti nell’indagine, dai quali avrebbe tratto vantaggio.

Il procedimento ha attraversato articolate e complesse fasi procedurali, in esito alle quali, all’udienza del 12 luglio 2007, con l’accoglimento delle relative eccezioni che le difese degli imputati e delle società coinvolte nel procedimento in esame avevano sollevato sin dall’udienza preliminare, il Tribunale di Milano ha – in via preliminare – dichiarato “la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP di Milano in data 21 febbraio 2007 nel procedimento ai sensi dell’art. 416 c.p.p.” e ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero della Procura di Milano.

La Procura milanese ha riaperto pertanto il procedimento e, nel mese di novembre 2007 ha presentato al G.I.P. di Milano istanza di archiviazione del procedimento. Il G.I.P., in data 13 febbraio 2009, ha accolto l’istanza della Procura limitatamente ad una parte delle imputazioni e ne ha conseguentemente disposto l’archiviazione. Per effetto di tale sentenza, Imprepar S.p.A. è uscita dal procedimento, mentre è stato disposto il rinvio degli atti alla Procura per la formulazione delle imputazioni per la parte dell’istanza che non è stata accolta. In relazione alle fattispecie per le quali non era stata disposta dal G.I.P. l’archiviazione, inoltre, la Società ha formulato richiesta di giudizio con rito abbreviato, e nell’udienza del 21 settembre 2009, è stata richiesta dalla Procura sentenza di non luogo a procedere per i residui capi di imputazione.

Nell’udienza del 17 novembre 2009 Impregilo è stata assolta quanto ad una contestazione per insussistenza del fatto, quanto all’altra perché non punibile ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/01 essendo munita di idoneo modello organizzativo.

In data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Milano, nell’ambito del ricorso sollevato dalla Procura avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto Impregilo dalle responsabilità ex-Lege 231/01 ha respinto le istanze della Procura e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che, tra l’altro, aveva ritenuto idoneo il modello organizzativo adottato dalla Società. La Procura ha impugnato tale decisione presso la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4677/14 del 18/12/2013, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo esame nel merito in relazione a 3 temi: (i) Giudizio sull’idoneità preventiva del modello di organizzazione e gestione vigente all’epoca del fatto e sulla sua efficace attuazione; (ii) Sussistenza di una condotta elusiva di tipo fraudolento da parte degli autori del presunto reato di aggiotaggio; (iii) Accertamento del reato presupposto (aggiotaggio).

Il giudizio è stato riassunto avanti la Corte d’Appello di Milano, con udienza fissata per il 19 novembre 2014.

Altri procedimenti – Tribunale di Firenze

In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso nel mese di giugno del 2011 con sentenza emessa il 27 giugno 2011 che ha integralmente riformato la decisione di primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest’ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. La sentenza della Corte di Appello di Firenze, le cui motivazioni della sono state depositate il 29 maggio 2014, è stata impugnata da tutti gli imputati e dal C.A.V.E.T, in qualità di responsabile civile, e nel settembre scorso sono stati depositati i relativi ricorsi per Cassazione. Il Consorzio nella tutela dei propri interessi, resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.

Adeguamento alle condizioni previste dall’articolo 36 del Regolamento Mercati

Salini Impregilo attesta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento Consob n. 16191 (cosiddetto “Regolamento Mercati”), sulla base delle procedure adottate prima dell’entrata in vigore della suddetta norma regolamentare e sulla base della disponibilità delle relative informazioni.

Attività di ricerca e sviluppo

In ossequio a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, si fa presente che non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo nel corso dei primi nove mesi del 2014.

Indicatori alternativi di performance

In aderenza alla Comunicazione CONSOB n° 6064293 del 28 luglio 2006, nel seguito del presente paragrafo sono fornite le indicazioni relative alla composizione degli indicatori di performance utilizzati nel presente documento e nella comunicazione istituzionale del Gruppo Salini Impregilo.

Indicatori patrimoniali/finanziari:

Rapporto Debito/Patrimonio netto (o Debt/Equity): tale indicatore è dato dal rapporto fra la posizione finanziaria netta (che assume segno negativo qualora evidenzi un indebitamento netto) al numeratore ed il patrimonio netto al denominatore. Le voci del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata che compongono la posizione finanziaria sono evidenziate nei prospetti contabili relativi, e sono contrassegnate con la nota (*). Le voci del patrimonio netto sono quelle corrispondenti all’omonima sezione della situazione patrimoniale finanziaria consolidata. Su base consolidata il patrimonio netto utilizzato ai fini del rapporto in oggetto comprende anche il patrimonio netto di terzi.

Indicatori economici:

  1. EBITDA o Margine operativo lordo: tale indicatore accoglie la somma algebrica delle seguenti voci incluse nel conto economico del periodo:
    1. Totale ricavi.
    2. Totale costi, da cui si escludono i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
      Tale indicatore può essere anche presentato in forma ‘percentuale’ come risultato del rapporto fra EBITDA e Totale ricavi.
  2. EBIT o Risultato operativo: coincide con la voce ‘Risultato operativo’ del conto economico  e rappresenta la somma algebrica del Totale ricavi e del Totale costi. 
  3. Return on sales o R.o.S.: è espresso in termini percentuali e rappresenta il rapporto fra l’indicatore EBIT come sopra determinato ed il Totale ricavi.

 

 

per  il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Firma

 

Dichiarazione del dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell’art. 154-bis comma 2 del d.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza)

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Ferrari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente Resoconto intermedio di gestione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.